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Cartella di pagamento: Obbligo di Equitalia di consegnare la copia dell’atto e della notifica a richiesta del contribuente

(Pubblicato sul n. 4 del 26-07-2014 )

Un contribuente che riceve un atto da Equitalia, e ritiene di non aver ricevuto la notifica degli atti presupposti, ha il diritto di ricevere la copia integrale degli atti e la prova della loro notificazione a mezzo di “accesso agli atti”.

Infatti, una interessantissima sentenza del Consiglio di Stato quarta sezione n. 2422, depositata il 12 maggio 2014, sancisce in maniera chiara  il diritto incontestabile dei contribuenti di ricevere copia della cartella esattoriale presuntivamente notificata, e prova della notifica.

Il problema nasce dal fatto che spesso i contribuenti vedono notificarsi atti della riscossione ad opera di Equitalia, senza aver mai ricevuto gli atti presupposti, come ad es. un fermo amministrativo dell’auto, senza aver ricevuto la cartella o l’intimazione di pagamento.

Pur recandosi presso gli uffici di Equitalia, non riescono ad ottenere le copie integrali degli atti presupposti, e, soprattutto, la prova dell’avvenuta notifica degli stessi, che è fondamentale per stabilire se impugnare o meno l’atto ricevuto.

O, addirittura ricevono esclusivamente la stampa dell’estratto di ruolo, che è una scheda riassuntiva delle attività che Equitalia sostiene di aver effettuato, e che non è assolutamente equipollente alla cartella.

Con la sentenza sopra citata il Consiglio di Stato ha stabilito che: “il diritto di accesso agli atti tributari esclude documenti equipollenti. E’ consentito esercitare il diritto di accesso nei confronti di Equitalia per ottenere la copia integrale della cartella di pagamento asseritamente non pagata, con la relativa notifica, e del ruolo. L’art. 26, comma 4, del DPR 602/73 obbliga i concessionari della riscossione a conservare per cinque anni la matrice e la copia della cartella con la relata dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento e a farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione”.

Pertanto, alla luce del principio suddetto, con il diritto di accesso si pone l’obbligo per l’Amministrazione di consegnare copia dell’originale dell’atto o del documento amministrativo in suo possesso, al fine di consentire la valutazione di legittimità ad opera del contribuente.
La fattispecie analizzata trae origine dall'invio da parte di Equitalia di una comunicazione avente ad oggetto una cartella di pagamento, asseritamente non saldata, non preceduta, però, secondo quanto esposto dal contribuente, dalla notifica della richiamata cartella; per tale motivo il destinatario della missiva formulava una richiesta di accesso per avere contezza di tutti gli atti della procedura. Equitalia si limitava a trasmettere soltanto una copia della notifica della richiesta cartella di pagamento, senza tuttavia rilasciare la copia della cartella vera e propria ed invitava al tempo stesso il ricorrente a rivolgersi all’Ente impositore per accedere a tutti gli atti anteriori all’iscrizione a ruolo della somma da riscuotere, scaricando così ogni responsabilità.
Avverso tale diniego parziale di accesso agli atti veniva proposto ricorso al Tar, il quale, però, rigettava l'impugnazione sul presupposto che il rifiuto parziale fosse sufficientemente argomentato poiché la società resistente aveva dichiarato di non possedere la richiesta documentazione e la materia del contendere fosse parzialmente cessata a seguito della produzione da parte di Equitalia, nel corso del giudizio, di un estratto del ruolo sulla base del quale era stata formata la cartella intestata al contribuente.

Contro tale pronuncia veniva proposto ricorso dinanzi al Consiglio di Stato, che ha emesso la suddetta sentenza.

Perciò, in relazione ai particolari atti posseduti dal concessionario, il Consiglio di Stato ha individuato non solo un obbligo di custodia, ma anche un obbligo di consegna degli atti richiesti dal contribuente, non individuando in capo al concessionario nessun margine di discrezionalità in ordine alla determinazione di consegna degli atti stessi al contribuente che fa richiesta.
Per quanto riguarda l'oggetto della richiesta di accesso agli atti, il Supremo Organo ha evidenziato che la cartella di pagamento, di cui il ricorrente ha chiesto la copia, e il provvedimento ricevuto, intestato "estratto cartella" e stampigliato come "copia conforme dell'estratto di ruolo" siano in realtà documenti diversi.

Perciò è evidente che l’estratto di ruolo non coincide e non corrisponde alla cartella esattoriale.

Ciò in quanto la decisione del Giudice, tiene conto che la cartella esattoriale, prevista dall’art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è un documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli e deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, mentre l’estratto di ruolo è solo un elaborato informatico formato dall'esattore, che sebbene sostanzialmente contenente gli stessi elementi della cartella originale è,  di fatto, un surrogato della medesima.

E per tale ragione è stato riconosciuto il diritto del contribuente ad ottenere copia integrale della cartella di pagamento e della notifica della stessa, anche al fine di poter decidere se proporre o meno, impugnazione innanzi alla competente Autorità.

Questo principio è di grande favore per i contribuenti i quali, ricevendo un atto di riscossione possono, attraverso la richiesta di “accesso agli atti” ricevere copia degli atti presupposti e comprendere, così, se gli stessi sono stati regolarmente notificati, al fine di valutare se impugnare di fronte al giudice competente.

E, di conseguenza, il principio che emerge è che se il contribuente formula richiesta di accesso agli atti, che Equitalia non evade secondo legge, lo stesso sarebbe certamente esentato dalla condanna alle spese nel giudizio conseguente qualora il concessionario documentasse, solo in quella sede, l’avvenuta notifica.

E lo stesso principio vale anche per le notifiche precedenti i cinque anni dell’obbligo di conservazione dei documenti per Equitalia, perché in caso di contestazione dell’omessa notifica della cartella ad opera del contribuente, è sempre fatto obbligo ad Equitalia di fornire in giudizio la prova dell’avvenuta notifica, senza tempo e senza giustificazioni.

IL DIRITTO DELLA SETTIMANA: Il contribuente che faccia richiesta attraverso “accesso agli atti” ad Equitalia ha il diritto di ricevere copia integrale dell’atto e della prova della notifica dello stesso.

a cura Avv. Iconio Massara - Specialista in Diritto Tributario

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