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LE DOMANDE FREQUENTI: Iuc - Imu - Trise - Tares

FAQ IMU/TASI

Di seguito vengono messe a disposizione le risposte ad alcune domande frequentemente poste all’amministrazione finanziaria da contribuenti, operatori professionali e dai soggetti che realizzano i software per il calcolo dei tributi, in merito alla corretta applicazione della TASI e dell’IMU.

 

PROBLEMI APPLICATIVI DI CARATTERE GENERALE

1) Il proprietario paga solo l’IMU o anche la TASI?

Risposta:

L’IMU non è stata sostituita dalla TASI ma è stata abolita solo per le abitazioni principali diverse da quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9). Quindi, il proprietario paga tutti e due i tributi, sempre nel rispetto del limite secondo il quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.

Per il solo anno 2014 il comune può deliberare una maggiorazione di aliquota TASI non superiore complessivamente allo 0,8 per mille tra l’abitazione principale e gli altri immobili.

 

2) La prima rata dell’IMU si paga entro il termine del 16 giugno 2014?

Risposta:

Si. Le modifiche annunciate relative ai versamenti della prima rata riguardano esclusivamente la TASI.

 

3) Per il versamento della prima rata della TASI, che scade il 16 giugno 2014, quali delibere occorre prendere in considerazione ai fini della determinazione del tributo?

Risposta:

Le uniche delibere che devono essere prese in considerazione sono quelle pubblicate sul sito www.finanze.it entro la data 31 maggio 2014. A tal fine i comuni devono aver inviato detta delibera entro il 23 maggio 2014 al Ministero dell’economia e delle finanze.

Il Ministero dell’economia e delle finanze non ha, quindi, preso in considerazione le delibere trasmesse successivamente alla data del 23 maggio 2014, indipendentemente dal fatto che il comma 688 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014, vigente alla data della pubblicazione delle presenti FAQ, per gli immobili diversi dall’abitazione principale si riferisca alle delibere adottate entro il 31 maggio 2014.

Si deve, infatti, sottolineare che l’ultimo periodo del comma 688 in esame stabilisce che, ai fini del versamento della TASI per gli immobili diversi dall’abitazione principale, il comune è tenuto ad effettuare l’invio della deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa delibera nella sezione del Portale del federalismo fiscale.

Pertanto, per tutti i beni immobili l’inserimento della delibera TASI deve essere avvenuto entro il 23 maggio 2014, affinché l’acconto sia corrisposto sulla base dell’aliquota deliberata dal comune.

 

4) Nel silenzio della norma, la TASI va calcolata sui giorni di possesso o sui mesi, applicando, in quest’ultimo caso, le regole dell’IMU (ossia conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni)?

Risposta:

Si ritiene che si possano applicare, in questo caso, le regole dell’IMU.

 

5) E’ legittimo ritenere che la rata d’acconto TASI debba essere calcolata seguendo le stesse regole dell’IMU e non sia, quindi, rapportata al periodo di riferimento (es. trimestre, semestre, ecc)?

Risposta:

Si ritiene che si possano applicare, anche in questo caso, le regole dell’IMU. Se, ad esempio, il contribuente ha acquistato il fabbricato a maggio, la prima rata deve essere calcolata in ragione del 50% dell’imposta dovuta su otto dodicesimi.

 

6) L’art. 22 c. 2 del D.L. n. 66 del 24/4/2014 ha sostituito il c. 5 bis dell’art. 4 del D.L. n. 16/2012 prevedendo un decreto con il quale sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione per i terreni agricoli sulla base della loro altitudine, diversificando eventualmente tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri ed in maniera tale da ottenere un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014. Si chiede: visto l’approssimarsi della scadenza dell’acconto IMU, è possibile sapere se il decreto previsto dalla nuova disposizione è in fase di emanazione? nel caso in cui il suddetto decreto non venga emanato in tempo utile per il pagamento dell’acconto IMU, è possibile continuare a riferirsi all’elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14/6/1993, così come previsto dalla circolare del MEF n. 3/2012.

Risposta:

Se il decreto non viene emanato in tempi utili per il versamento della prima rata dell’IMU, i contribuenti applicano le norme attualmente in vigore e, quindi, ci si deve continuare a riferire all’elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, così come previsto dalla circolare del MEF n. 3 del 2012.

 

7) Qual è l’aliquota TASI da applicare ai fabbricati rurali strumentali? Può essere aumentata per il 2014 fino al 2,5 per mille?

Risposta:

L’aliquota TASI da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale è pari all’1 per mille e non è possibile in alcun caso aumentarla, né applicare la maggiorazione dello 0,8 per mille, in quanto il comma 678 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, stabilisce che l’aliquota non può comunque superare l’1 per mille.

Si ricorda che per questi fabbricati l’IMU non è dovuta, a norma del successivo comma 708.

 

INDIVIDUAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE TASI

 

8) Considerando che l’art. 1, comma 675, della legge di stabilità per l’anno 2014 dispone che la base imponibile della TASI è quella prevista per l’IMU, si chiede se trovino automatica applicazione le riduzioni al 50% del valore imponibile di cui all’art. 13, comma 3, del D.L. n.201 del 2011, concernenti gli immobili inagibili o inabitabili e i fabbricati di interesse storico e artistico.

Risposta:

Il comma 675 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014, prevede che la base imponibile della TASI è quella stabilita per l’applicazione dell’IMU; pertanto, si ritiene che si debbano applicare tutte le disposizioni concernenti la determinazione della base imponibile IMU, comprese quelle attinenti agli immobili di interesse storico artistico e ai fabbricati inagibili o inabitabili.

 

9) Nella riformulazione del comma 669, dell’art. 1 della legge di stabilità per l’anno 2014, il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ivi compresa l’abitazione principale e le aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli. Si chiede se il rinvio alla disciplina IMU, per la definizione degli immobili da assoggettare al tributo, comporta l’applicazione del comma 2 dell’art. 13, D.L. n 201/2011, secondo cui per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, trova applicazione la c.d. “fictio iuris” (ex art. 2, comma 1 del D.Lgs n. 504/92), per effetto della quale non si considerano fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai predetti soggetti e sui quali persiste l’esercizio delle attività agricole.

Si chiede, cioè, se per tali beni, dal momento che vengono considerati terreni agricoli, vale l’esclusione ai fini TASI.

Risposta:

Al quesito si deve dare risposta positiva. Pertanto, sono esclusi dalla TASI i terreni posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola e condotti dagli stessi soggetti, sui quali persiste l’esercizio delle attività agricole.

10) L’art. 1, comma 671, della legge di stabilità per il 2014 stabilisce che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 della stessa legge.

Nel caso in cui le aree edificabili non sono possedute da coltivatori diretti (CD) e da imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del D. Lgs n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola, ma sono date in affitto a CD o IAP che coltivano l’area edificabile, la TASI è dovuta?

In caso di risposta positiva, si chiede se l’eventuale detentore o utilizzatore del terreno (affittuario o comodatario) è tenuto a pagare la quota di sua spettanza, a norma dall’art. 1, comma 681, L. n. 147/2013.

Risposta:

La TASI è dovuta, poiché il terreno resta area edificabile.

L’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del proprietario e, successivamente, ripartita tra quest’ultimo e l’affittuario o il comodatario sulla base delle percentuali stabilite dal comune.

 

APPLICAZIONE DELLA TASI TRA POSSESSORI E TRA POSSESSORE E OCCUPANTE

11) Posto che l’art. 1, comma 671, della legge di stabilità per l’anno 2014 dispone che i possessori sono coobbligati in solido al pagamento della TASI, a prescindere quindi dalla quota di possesso, qualora un fabbricato sia posseduto da due soggetti con percentuali di proprietà diverse (es. comproprietario A 70% e comproprietario B 30%) e solo per uno dei due (ad es. il soggetto B) quell’immobile sia adibito ad abitazione principale, come devono pagare i due soggetti nel caso in cui il Comune abbia fissato un’aliquota del 3 per mille per l’abitazione principale e dello zero per mille per gli altri immobili?

Risposta:

Ognuno dei possessori paga in base alla propria quota e applica l’aliquota relativa alla propria condizione soggettiva. Pertanto, se uno solo dei comproprietari ha adibito ad abitazione principale l’immobile, detto soggetto applicherà l’aliquota, pari al 3 per mille, e l’eventuale detrazione deliberate dal comune.

La disposizione di cui al comma 671 richiamata nel quesito consente al comune di rivolgersi indifferentemente all’uno o all’altro soggetto coobbligato per la riscossione dell’intero debito tributario. La solidarietà prevista dalla norma non incide, quindi, sulla determinazione del tributo.

 

12) Si chiede se per un appartamento in multiproprietà facente parte di un immobile nel quale è presente una sala condominiale autonomamente accatastata:

 il proprietario paga per la quota di possesso dell’appartamento;

 l’amministratore versa per la sala condominiale rivalendosi sui singoli.

Risposta:

L’amministratore è tenuto al versamento sia dei locali di uso comune sia di quelli utilizzati in regime di multiproprietà, seguendo un’interpretazione anche in linea con l’esigenza di semplificazione degli adempimenti tributari. L’amministratore si rivarrà nei confronti dei singoli proprietari in ragione delle quote di possesso.

 

13) Come si ripartisce la TASI nel caso in cui l’immobile è locato?

Risposta:

Il comma 681 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014, prevede che il titolare del diritto reale e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria; l’occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo dell’imposta, in base alla percentuale stabilita dal comune nel proprio regolamento, calcolata applicando l’aliquota determinata dal comune. La norma prevede, infine, che la restante parte dell’imposta sia corrisposta dal titolare del diritto reale.

Le disposizioni appena richiamate portano a concludere che l’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest’ultimo e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune.

Si può fare l’esempio di un comune che abbia fissato all’1 per mille l’aliquota per gli immobili locati e al 2,5 per mille l’aliquota per l’abitazione principale.

In tal caso, nell’ipotesi di un immobile locato, l’imposta è determinata applicando l’aliquota dell’1 per mille prevista dal comune, senza tenere conto dell’eventuale utilizzazione dell’immobile da parte dell’inquilino a titolo di abitazione principale.

L’imposta così determinata deve essere ripartita tra proprietario e inquilino sulla base delle percentuali stabilite dal comune.

Occorre, comunque, sottolineare che resta nella facoltà del comune prevedere particolari detrazioni a favore dell’occupante.

 

14) Se il comune nella delibera non ha indicato la percentuale per il riparto dell’imposta tra proprietario e inquilino, come si paga la TASI?

Risposta:

L’occupante deve versare il tributo nella misura minima del 10 per cento, in quanto si ritiene che una diversa percentuale di imposizione a carico del detentore debba essere espressamente deliberata dal comune stesso.

 

15) Nel caso in cui i fabbricati posseduti da ex IACP siano assoggettati a IMU, poiché non hanno i requisiti dell’alloggio sociale, per l’IMU è prevista la sola applicazione della detrazione per abitazione principale. Come deve essere calcolata la TASI?

Risposta:

In questo caso, l’immobile non è equiparato ai fini IMU all’abitazione principale.

La TASI deve, quindi, essere calcolata sul valore complessivo dell’immobile con l’aliquota prevista dal Comune per gli immobili diversi dall’abitazione principale, sottraendo, poi, per intero l’eventuale detrazione prevista dal Comune. L’importo così ottenuto deve essere versato in parte dal proprietario (IACP) e in parte dall’assegnatario “occupante” secondo le quote deliberate dal Comune.

 

16) In caso di mancato versamento della propria quota TASI da parte dell’inquilino, il proprietario è responsabile del mancato pagamento?

Risposta:

No, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria. La responsabilità solidale è prevista dal comma 671 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014 solo tra possessori o detentori e non, quindi, tra possessore e detentore.

 

17) Ai fini TASI, in caso di abitazione principale parzialmente locata (es. viene locata una camera) come deve essere considerato il locatario (occupante)?

Risposta:

L’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest’ultimo e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune. In questo caso, ovviamente, si applicherà l’aliquota dell’abitazione principale.

 

ABITAZIONE PRINCIPALE

18) In caso di proprietari di un immobile, per quote diverse, la detrazione TASI eventualmente deliberata dal Comune deve essere ripartita in parti uguali tra i proprietari che utilizzano l’immobile come abitazione principale?

Risposta:

Si. La detrazione TASI, eventualmente deliberata dal comune, deve essere ripartita in parti uguali tra i comproprietari, nel caso in cui questi utilizzano l’immobile come abitazione principale.

Si prenda, ad esempio, un immobile il cui valore ai fini TASI è di € 84.000 (rendita catastale base = 500, rivaluta del 5% = 525 x coefficiente 160 = 84.000 IMPONIBILE TASI) di cui sono comproprietari A e B.

A è proprietario del 30% e B è proprietario del 70%.

Il Comune ha deliberato per l’abitazione principale l’aliquota TASI del 2,8 per mille e una detrazione di € 200

Nel caso in cui A e B hanno entrambi adibito ad abitazione principale l’immobile:

 A calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso (84.000 x 30% = 25.200 Imponibile TASI) con l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale (25.200 : 1.000 x 2,8 = 70,56) dal risultato ottenuto detrae il 50% dell’importo della detrazione (70,56 – 100).

A non paga, quindi, la TASI essendo la detrazione superiore all’imposta;

 B calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso (84.000 x 70% = 58.800 Imponibile TASI) con l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale (58.800 : 1.000 x 2,8 = 164,64) dal risultato ottenuto detrae il 50% dell’importo della detrazione (164,64 – 100).

B paga la TASI per € 64,64.

 

IMMOBILI EQUIPARATI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE

19) I soci delle cooperative a proprietà indivisa e gli assegnatari di “alloggi sociali devono essere considerati “occupanti” ai fini TASI?

Risposta:

Occorre, innanzitutto, premettere che nel caso in cui l’immobile è occupato da un soggetto diverso dal proprietario o dal possessore a diverso titolo, questi soggetti sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria; pertanto:

 l’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune, compresa fra il 10% e il 30% dell’ammontare complessivo dell’imposta;

 il proprietario o il possessore a diverso titolo versa la restante parte.

Si deve anche precisare che la TASI si applica sui fabbricati, compresa l’abitazione principale, e sulle aree edificabili, come definiti per l’IMU. Ai fini TASI, quindi, per la definizione di abitazione principale, si deve richiamare l’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 in cui è racchiuso il regime applicativo dell’abitazione principale, nel quale rientrano anche le abitazioni assimilate per legge o per regolamento comunale a quella principale.

Pertanto, in tutte le ipotesi in cui si può parlare di abitazione principale, l’obbligo di versamento TASI ricade interamente sul proprietario e non sull’occupante.

Ad esempio, l’imposta, in capo alla cooperativa edilizia a proprietà indivisa deve essere calcolata applicando:

 l’aliquota prevista dal Comune per l’abitazione principale;

 la detrazione eventualmente prevista dal Comune per l’abitazione principale.

Nulla è dovuto dal socio.

 

20) Quali sono i requisiti di alloggio sociale per poter beneficiare delle agevolazioni IMU e TASI?

Risposta:

Si deve, innanzitutto, ricordare che sono equiparati all’abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008. Pertanto, l’esenzione IMU si applica solo quando gli immobili hanno i requisiti e le caratteristiche indicate dal decreto.

Ai fini TASI, l’equiparazione di tali alloggi all’abitazione principale rende applicabile l’aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune.

A tale proposito, si fa presente che, l’art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102 del 2013, prevede che per questi immobili deve essere presentata la dichiarazione. Pertanto, nel modello di “Dichiarazione IMU” il proprietario dell’alloggio sociale deve anche barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare, nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. b), comma 2, dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011”.

La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.

 

21) Nel caso di un militare che ha la casa a Palermo, in comproprietà con la moglie, ma che, per motivi di lavoro, ha fissato la residenza a Roma, dove risiede anche la moglie, l’equiparazione ad abitazione principale, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. d), del D. L. n. 201 del 2011 vale solo per lui?

Risposta:

Si. La disposizione di equiparazione all’abitazione principale prevista per l’IMU vale solo per i soggetti indicati nella norma e cioè per:

 il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile;

 il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

 il personale appartenente alla carriera prefettizia.

Solo per questi soggetti si applicano le agevolazioni IMU per l’abitazione principale, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, purché gli stessi posseggano un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, non concesso in locazione.

Ai fini TASI, l’equiparazione di tali immobili all’abitazione principale rende applicabile l’aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune.

A tale proposito, si fa presente che l’art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102 del 2013, prevede che deve essere presentata la dichiarazione per questi immobili; perciò, nel modello di “Dichiarazione IMU”, il proprietario dell’immobile deve anche barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare, nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. d), comma 2, dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011”.

La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.

 

22) Nel caso di unità immobiliare assegnata dal giudice della separazione, il coniuge assegnatario è considerato ai fini IMU come titolare di un diritto di abitazione; pertanto, in quanto titolare di un diritto reale, è soggetto passivo del tributo. La stessa conclusione vale anche per la TASI?

Risposta:

Si conferma che lo stesso principio si applica anche alla TASI.

In tal caso, il coniuge è titolare del diritto di abitazione e, indipendentemente dalla quota di possesso dell’immobile, è il solo che paga la TASI con l’aliquota e la detrazione, eventualmente prevista, per l’abitazione principale.

Se, invece, la casa assegnata fosse in locazione (esempio casa in locazione abitata dai coniugi prima della separazione, poi assegnata dal Giudice della separazione ad uno di essi), la TASI deve essere calcolata dal proprietario con l’aliquota prevista dal Comune per gli immobili diversi dall’abitazione principale e l’importo ottenuto verrà pagato in parte dal proprietario e in parte dal locatario, in base alle quote deliberate dal Comune.

 

23) Ai fini IMU, in caso di assimilazione dell’unità immobiliare concessa in comodato gratuito ad un parente in linea retta di primo grado che la abita, con riferimento alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500, tale limite è da riferirsi solo all’abitazione o anche alle pertinenze? Come si applica la TASI?

Risposta:

Trattandosi in sostanza di un’equiparazione all’abitazione principale, si ritiene che in tali ipotesi le disposizioni si estendano anche alle pertinenze, nei limiti previsti per l’abitazione principale dal comma 2 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 per l’IMU.

Ciò vale sia per l’IMU sia per la TASI.

Si deve, inoltre, precisare che l’assimilazione effettuata dal comune nel caso prospettato opera come una franchigia; per cui si deve prima di tutto sommare la rendita dell’abitazione principale e quella delle pertinenze e poi:

 IMU per le abitazioni diverse da quelle classificate in A/1, A/8 e A/9:

 esenzione fino al valore di 500 euro della rendita catastale;

 versamento dell’IMU con aliquota ordinaria per la quota eccedente il valore di 500 euro.

 IMU per le abitazioni classificate in A/1, A/8 e A/9 (cosiddette di lusso) il contribuente calcola l’imposta nel seguente modo:

 fino al valore di 500 euro applica l’aliquota e la detrazione prevista per l’abitazione principale;

 per la quota eccedente il valore di 500 euro applica l’aliquota ordinaria.

 TASI il contribuente calcola l’imposta nel seguente modo:

 fino al valore di 500 euro applica l’aliquota e la detrazione, eventualmente prevista dal comune, per l’abitazione principale;

 per la quota eccedente il valore di 500 euro applica l’aliquota ordinaria.

 

24) Nel caso in cui l’unità immobiliare concessa in comodato gratuito ad un parente in linea retta di primo grado, assimilata all’abitazione principale, è di proprietà di più soggetti come si ripartisce la detrazione ai fini IMU o TASI?

Risposta:

La detrazione si applica in parti uguali tra i proprietari dell’immobile, indipendentemente dalle rispettive quote di proprietà.

03/06/2014

I.U.C. - Imposta comunale unica

 

Mentre sta per terminare la febbrile attività di molti uffici finanziari comunali intenti a completare le procedure per poter approvare i bilanci di previsione per l’anno 2013 o per apportarvi le ultime variazioni, già alcuni enti sono alle prese con le elaborazioni utili per la redazione delle proposte di bilancio di previsione per  l’anno 2014.

L’incertezza predomina sia per la stima delle entrate del 2013, sia per le previsioni del 2014 che, in attesa delle conferme dei nuovi tributi introdotti dalla riforma sulla tassazione degli immobili, devono prendere le mosse dalle entrate oggi in vigore. Secondo la stesura approvata dal Senato che disciplina la I.U.C (Imposta unica comunale) è certo che la TARES, anche per le difficoltà evidenziate, verrà soppressa a favore della componente del nuovo tributo, finalizzata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, con la nuova denominazione di TARI.
Tuttavia le disposizioni concernenti la componente diretta alla copertura dei costi per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, presenti nelle bozze della Legge di stabilità per l’anno 2014, ripropongono in maniera del tutto simile una disciplina che ricalca quanto dettato dall’articolo 14, del D.L. n. 201/2011. Le problematiche che i Comuni hanno cercato di dribblare sfruttando i recenti interventi del legislatore, saranno nuovamente da affrontare con tutte le difficoltà che emergeranno nell’elaborare tariffe che avranno un forte impatto con le diverse categorie di utenza. Pur prevedendo la possibilità di attenuare la pressione fiscale per le categorie che si trovano in situazioni socio-economiche difficili, i Comuni dovranno comunque fare i conti con la copertura dei costi del servizio inerente ai rifiuti e dovranno determinare le tariffe secondo il principio comunitario “chi inquina paga”, utilizzando i criteri riportati nel D.P.R. n. 158/99, benché più mitigati, o che dovrà essere almeno al 93% dei costi adottando le risultanze dei costi standard.

La novità più saliente riguarda la componente dell'Imposta Unica diretta alla copertura di quei costi relativi ai servizi indivisibili, già presente nella versione della TRISE, a cui corrisponde la TASI. Già nell’anno in corso i contribuenti sono stati chiamati a versare un prelievo simile costituito dalla maggiorazione TARES, determinata nella misura di 0,30 euro per ogni mq tassabile. Oggi tale entrata è riservata allo Stato, mentre nella previsione in esame, è statuito che la stessa sarà ad appannaggio dei Comuni, prevedendo due possibili soggetti passivi. La base imponibile di questa componente è molto simile a quella dell’IMU, basata sulle rendite catastali degli immobili colpiti dal tributo, alla quale verrà applicata un’aliquota che dovrebbe avere una misura massima del 2,5 per mille. Altra particolarità riguarda il presupposto soggettivo che viene suddiviso in due separati ambiti: è soggetto passivo per la parte corrispondente all’aliquota nella misura dell’1 per mille, l’utilizzatore a qualsiasi titolo dell’immobile, mentre il proprietario sarà assoggettato all’aliquota dell’1,5 per mille. Per questa parte della I.U.C. è prevista l’esclusione delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e, nel testo approvato, sono esclusi dall’imposizione anche i terreni agricoli ed i fabbricati rurali per i quali, come è noto, è in corso una revisione dell’agevolazione in ambito IMU che potrebbe avere riflessi anche sulle disposizioni da introdurre dal prossimo gennaio 2014. Va comunque evidenziato che questa componente della I.U.C. potrà essere completamente azzerata da parte del Comune, in ragione della potestà regolamentare a questo attribuito dall’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97.

La nuova entrata tributaria, che in linea ai principi della service tax tenta di riunire tutti i prelievi in un unico tributo, dovrebbe avere una tassazione entro la misura corrispondente all’aliquota massima dell’odierna IMU, stabilita nell’1,06 per cento, ovvero il 10,6 per mille. Oltre alle due componenti sopra illustrate, la I.U.C. ne comprenderà la terza componente di natura esclusivamente patrimoniale corrispondente all’IMU. L’aliquota potrà essere deliberata nella misura massima dell’8,1 per mille: anche per questa componente sono escluse dall’applicazione le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, nonché le pertinenze e, al momento, anche i terreni agricoli ed i fabbricati rurali. Sono poi previsti casi di assimilazione all’abitazione principale fissati dalle disposizioni in esame ed altre fattispecie che possono essere deliberate dal comune, in virtù della potestà regolamentare che può esercitare in materia.

In sintesi la I.U.C. (art. 19 bozza della Legge di stabilità 2014) dovrebbe essere così articolata:

    • Art. 20 - componente patrimoniale (nuova IMU)  aliq. max 8,1 per mille,

    • Art. 21 - componente diretta alla copertura dei costi dei servizi indivisibili  aliq. max 2,5 per mille,

    • Art. 22 - componente per copertura costi del servizio rifiuti (ex TARES) copertura integrale costi

COSA E' L'IMU?

 

Le norme IMU dopo la legge di stabilita' 2014

La legge di Stabilità per l’anno 2014 in ambito di fiscalità locale non solo ha introdotto la nuova tassa sui rifiuti (TARI) e la tassa sui servizi indivisibili (TASI), ma ha anche apportato sostanziali modifiche in materia di IMU. Pertanto nel 2014 la gestione dell’imposta municipale propria dovrà tenere conto delle innovazioni già previste nel corso dello scorso anno 2013, nonché degli ulteriori interventi approvati con la Legge n. 147/2013.Come confermato dalla predetta Legge, l’istituzione della I.U.C. lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU che è applicata a regime dal 2014, anziché dal 2015, anticipando così il termine del periodo di vigenza in via sperimentale. Ciò comporta l’esclusione dall’imposta delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e delle pertinenze delle stesse, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che continuano a beneficiare della detrazione di euro 200,00, da dedurre con i medesimi criteri adottati per gli anni precedenti. La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. I Comuni possono inoltre assimilare alle abitazioni principali:- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; - l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; - l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, ponendo il vincolo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. Tuttavia tale agevolazione può applicarsi ad una sola unità immobiliare.L’articolo 1, comma 708 della Legge in esame, ha disposto che a decorrere dall'anno 2014 l’IMU non sia dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, D.L.n, 201/2011, istitutivo dell’IMU sperimentale. Questa disposizione va presa in considerazione in occasione delle stime del gettito 2014, in quanto comporterà un minor introito rispetto al 2013, analogamente a quanto deriverà a seguito dell’esclusione dall’IMU dei cosiddetti “immobili merce” di proprietà dell’imprese immobiliari di costruzione, per tutto il periodo in cui tali beni restano invenduti e non siano locati.E’ stata poi parzialmente accolta la richiesta degli imprenditori, contenuta ai commi 715 e 716, di rendere deducibile l’IMU, relativa ai beni strumentali, ai fini della determinazione del reddito d’impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni: la deducibilità a regime è fissata nella misura del 20% che, per l’anno d’imposta 2013 è elevata al 30%. Rimane invece indeducibile l’IMU ai fini dell’IRAP.I successivi commi 717 e 718, riportano all’interno della base imponibile IRPEF e delle relative addizionali, anche se nella misura del 50%, il reddito degli immobili ad uso abitativo, non locati, situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale. E ciò a decorrere già dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. Altra novità introdotta dalla Legge di stabilità, concerne gli enti non commerciali. Tali soggetti passivi, secondo il dettato dei commi 719 e 720, devono presentare la dichiarazione esclusivamente in via telematica, nel rispetto delle modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Inoltre con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013, deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012. Per gli altri soggetti passivi la modalità di invio telematico è invece facoltativo e alternativo alla presentazione mediante modello cartaceo. Per gli enti non commerciali è prevista anche una specifica disposizione in ordine alla modalità dei versamenti. Il comma 721 prevede infatti che tali soggetti devono eseguire i versamenti esclusivamente mediante modello F24, in 3 rate così calcolate:- le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate entro il 16 giugno ed il 16 dicembre;- l'ultima rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.Agli enti non commerciali è poi riconosciuta la possibilità di compensare i debiti relativi all’IMU, con eventuali crediti, nei confronti dello stesso Comune, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data del 1° gennaio 2014: da quanto esposto si evince che i controlli dell’IMU relativa agli enti non commerciali non sarà di facile gestione.Per completare la carrellata delle disposizioni in materia di IMU si rammenta che, a seguito dei diversi interventi del legislatore, l’imposta non si applica: alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.Infine si evidenzia che, per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP, il moltiplicatore utile per la determinazione della base imponibile è diminuito da 110 a 75.

 

 

Presupposti e regole IMU fino al 2013

 

OGGETTO DELL’IMU 
L’IMU sostituisce l’ICI e, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali regionali e comunali, dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti gli immobili non locati o non affittati. 
L’IMU colpisce il possesso di qualunque immobile, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. 
L’imposta, quindi, è dovuta per il possesso dei: 

  • fabbricati in cui rientrano anche i fabbricati rurali ad uso sia abitativo sia strumentale;

  • aree fabbricabili;

  • terreni in cui rientrano sia quelli agricoli sia quelli incolti.


Chi paga l'IMU (i soggetti passivi) 
I soggetti passivi sono : 

  • il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati;

  • il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;

  • l’ex coniuge affidatario della casa coniugale;

  • il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.


Calcolo dell'IMU 
Per calcolare l’IMU si determina prima la base imponibile, che è costituita dal valore dell’immobile determinato nei modi previsti dalla legge e, poi, su tale valore si applica l’aliquota prevista per la particolare fattispecie. 

Base imponibile fabbricati iscritti a catasto 
Per tali fabbricati la base imponibile si determina nel modo seguente: 
la rendita catastale viene prima rivalutata del 5% e poi moltiplicata per: 

  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

  • 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;

  • 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;

  • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.


Riduzione del 50% della base imponibile 

  • per i fabbricati di interesse storico o artistico;

  • per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.


Fabbricati cat.D 
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati la base imponibile è determinata applicando al valore contabile i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. 

 

Abitazione principale e pertinenze


L'IMU sull'abitazione principale non è dovuta in base alle manovre estive.

La disciplina previgente era la seguente:

 

L’abitazione principale consiste in: 

  • una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto;

  • nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.


Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle accatastate nelle categorie: 

  • C/2: magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se non unite all’unità immobiliare abitativa;

  • C/6: stalle, scuderie, rimesse, autorimesse;

  • C/7: tettoie.


Il contribuente può considerare come pertinenza dell’abitazione principale soltanto un’unità immobiliare per ciascuna categoria catastale, fino ad un massimo di tre pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa. 

Se la soffitta e la cantina, entrambe classificabili in C/2, sono accatastate unitamente all’abitazione principale, il contribuente può usufruire delle agevolazioni per l’abitazione principale solo per un’altra pertinenza classificata in C/6 o C/7. 

Se i componenti del nucleo familiare stabiliscono la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l’aliquota e la detrazione per l’abitazione principale e per le relative pertinenze devono essere uniche per nucleo familiare indipendentemente dalla dimora abituale e dalla residenza anagrafica dei rispettivi componenti. 

Aliquota per abitazione principale e pertinenze 

  • L’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è pari a 0,4%;

  • I comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,2 punti percentuali;

  • Detta aliquota potrà, pertanto, oscillare da un minimo di 0,2% ad un massimo di 0,6%


Aliquota ridotta per altre fattispecie 
Le aliquote per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano anche: 

  • alla casa coniugale assegnata all’ex coniuge;

  • e, se il comune lo ha previsto nel proprio regolamento, all’abitazione non locata posseduta da:

  • anziani o disabili che risiedono in istituti di ricovero o sanitario;

  • cittadini italiani residenti all’estero.


Detrazione per abitazione principale e pertinenze 

  • Per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è riconosciuta, oltre all’aliquota ridotta, anche una detrazione pari a € 200 per il periodo durante il quale si protrae la destinazione;

  • se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica. Ad esempio, se l’abitazione è posseduta da due coniugi che vi risiedono e dimorano per l’intero anno, a ciascuno di essi spetta la detrazione di € 100 (€ 200/2). Se, invece, l’abitazione è posseduta da 4 soggetti passivi che vi risiedono e dimorano per l’intero anno, a ciascuno di essi spetta la detrazione di € 50 (€ 200/4).


Altri casi di detrazione 
La sola detrazione prevista per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applica altresì a: 

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

  • gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o altrimenti denominati.


Maggiorazione della detrazione per figli conviventi 

  • La detrazione di € 200 è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

  • La maggiorazione non può superare € 400 e, pertanto, l’importo complessivo della detrazione (€ 200) e della maggiorazione non può risultare superiore a € 600.


Il diritto alla maggiorazione spetta: 

  • fino al compimento del 26° anno di età, per cui si decade dal beneficio dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l’evento.

  • per potere computare l’intero mese nel calcolo della maggiorazione, occorre che: a) il compimento del 26° anno di età si verifichi dal 15° giorno del mese in poi; b) la nascita si sia verificata da almeno 15 giorni.



Versamento 2013 per abitazione principale 
Il versamento 2013 è stato abolito dal decreto legge 102/2013 per le abitazioni principali e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 


 

Altri fabbricati

 
Aliquota base 

  • L’aliquota di base è pari a 0,76 %.

  • I comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,3 punti percentuali.

  • Detta aliquota potrà, pertanto, oscillare da un minimo di 0,46% ad un massimo di 1,06%.

  • Per i fabbricati di categoria D i comuni possono solo aumentare l'aliquota, in quanto la quota base dello 0,76 per cento è di intera competenza statale.


Altri casi particolari: 

  • immobili non produttivi di reddito fondiario: l’aliquota dello 0,76% può essere aumentata fino all’1,06 % e diminuita fino allo 0,4 %;

  • fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori: l’aliquota dello 0,76 % può essere aumentata fino all’1,06 % e diminuita fino allo 0,38 %



Versamento 2013 per altri fabbricati 
Il versamento dell’IMU è effettuato in generale in due rate: 

  • la prima rata, entro il 16 giugno, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 % dell’importo ottenuto applicando le aliquote dei 12 mesi precedenti (art.10 dl 8 aprile 2013);

  • la seconda rata, entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata, secondo le delibere dei comuni, pubblicate sul sito del ministero dell'economia e delle finanze entro il 16 ottobre 2013. In caso di mancata pubblicazione entro il 16 ottobre si deve tener conto di quanto deliberato l'anno precedente.

 

La dichiarazione IMU

 Il termine per la presentazione della dichiarazione IMU è fissato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili (o sono intervenute variazioni rilevanti in termini di determinazione dell'imposta). La presentazione della dichiarazione IMU ha effetto anche per gli anni successivi, a meno che non si verifichino nuove situazioni che permettono di godere di riduzioni di imposta o comunque il comune non sia in grado di verificare il corretto adempimento dell'obbligo tributario. Le dichiarazioni IMU 2012 devono essere presentate entro il 30 giugno 2013 Alcuni esempi di casi nei quali è obbligatorio presentare la dichiarazione: 

  • fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili

  • fabbricati di interesse storico o artistico

  • immobili per i quali il comune ha deliberato una riduzione di aliquota

  • terreni agricoli, e quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (IAP)

 

Le sanzioni IMU

 Sono praticamente le stesse previste per l'ICI. 

  • omesso versamento - sanzione del 30% dell'importo non versato;

  • ritardato versamento - sanzione del 2% al giorno entro i primi 15 giorni, poi del 30% dell'imposta tardivamente versata

  • omessa dichiarazione - sanzione dal 100% al 200% dell'imposta dovuta (con un minimo di 51€)

  • infedele dichiarazione - sanzione dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta

COSA E' LA TARES ? 


La TARES (Tassa Comunale Rifiuti E Servizi) è un  tributo che ha sostituito la vecchia TARSU, per il solo anno 2013 ed era destinato alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nonchè dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili. 
Il tributo si articola in 

  • componente rifiuti, che finanzia i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati (spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento)

  • componente servizi, che finanzia i costi dei servizi indivisibili del comune a favore della collettività (come per esempio l'illuminazione pubblica, la manutenzione delle strade, etc.) ed è una maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo


Con la TARES i comuni debbono coprire per intero i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti i quali, con il precedente tributo TARSU, erano solo parzialmente coperti, mentre la differenza veniva compensata attraverso trsferimenti statali od altre risorse della fiscalità generale del comune. 

Chi paga la TARES ? 
Gli stessi soggetti che pagavano la TARSU, ovvero tutti coloro che possiedono, occupano o detengono, a qualsiasi titolo e anche di fatto, locali (a qualsiasi uso adibiti) nonchè areee scoperte operative di attività economiche e produttive, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Sono soggetti a TARES tutti gli immobili per cui si pagava la vecchia TARSU: sia le utenze domestiche, ovvero i locali adibiti a civile abitazione e sue pertinenze, sia le utenze non domestiche, ovvero attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e produttive. 

Come si calcola la TARES ? 
La TARES si basa sia sulla dimensione degli immobili, sia sul numero dei componenti del nucleo faamigliare che ci abitano, sia sulla base di coefficienti presuntivi e valori medi di produzione dei rfiuti, determinati con alcuni criteri statistici, diversi da famiglia a famiglia e tra le varie imprese. La tariffa è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni di legge e di regolamento. 
Il gettito complessivo è finalizzato a coprire tutti i costi approvati sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi stessi. 
A questo importo saranno poi aggiunti 

  • una percentuale deliberata dalla Provincia sull’importo del tributo

  • 0,30€ a metro quadro che rappresenteranno l'ammontare della maggiorazione TARES per il finanziamento dei costi dei servizi indivisibili dei comuni (che per il 2013 andrà interamente versata allo Stato con il versamento a saldo)



Come si paga la TARES ? 
Il versamento del tributo comunale per l’anno di riferimento è effettuato, in mancanza di diversa deliberazione comunale, in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, mediante bollettino di c/c postale ovvero modello di pagamento unificato. E’ consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno. 

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