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Sentenza rivoluzionaria della Corte Costituzionale

Si rischia la nullità/inesistenza della maggior parte degli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate

 

(Pubblicato sul n. 14 del 04.04.2015)

 Dopo la sentenza dei giorni scorsi della Corte Costituzionale, la n. 37/2015  che ha sostanzialmente dichiarato l’illegittimità della legge “sanatoria” del 2012, con cui erano state “convalidate” le nomine dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate a ruolo di dirigenti senza però un pubblico concorso, è legittimo chiedersi quale sarà la fine degli avvisi di accertamento firmati da tale personale e, con essi, delle conseguenti cartelle esattoriali emesse da Equitalia, sulla scorta di tali atti.

 Partiamo da un punto ormai fermo per la giurisprudenza: gli atti dell’Agenzia delle Entrate devono essere firmati dal direttore dell’ufficio e non da altri soggetti, a meno che non siano muniti di procura (e quest’ultima venga prodotta agli atti). In passato è capitato più volte che gli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate siano stati firmati da funzionari privi dei poteri previsti dalla legge o sprovvisti della delega da parte del direttore dell’ufficio. In tutti questi casi, la Cassazione e i giudici di merito non hanno fatto altro che ribadire l’illegittimità dell’atto.

 In pratica, se la sottoscrizione non è quella del capo dell’ufficio titolare, incombe all’amministrazione finanziaria dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore e la presenza della delega in caso di contestazione.

Ora la medesima questione, sotto il profilo di diritto, si pone oggi: perché alla situazione in cui il funzionario sia sprovvisto di delega da parte del capo ufficio è perfettamente equiparabile quella (oggetto della sentenza della Corte Costituzionale) in cui il dirigente sia, in realtà, un funzionario “facente funzioni”, temporaneamente adibito al ruolo di dirigente, ma con rinnovi periodici, tanto da farlo ritenere, nei fatti, “a tempo indeterminato”. Insomma, se è nullo l’accertamento firmato dal funzionario privo di procura o dei poteri, non può che esserlo quello del dirigente che, in realtà, non è dirigente, ma semplice funzionario perché la sua nomina è stata ritenuta illegittima.

 Il punto, ora, è quanto questa circostanza possa influire sugli avvisi di accertamento mai impugnati e sulle conseguenti cartelle esattoriali.

 Innanzitutto, ci sentiamo di suggerire ancora un atteggiamento prudente che, in questi casi, è sempre necessario e opportuno, specie quando una sentenza – così come quella suddetta – potrebbe avere una portata tanto dirompente da mettere in crisi l’erario. Si pensi infatti che, ad essere coinvolti nello scandalo, sono più della metà dei dirigenti attualmente in ruolo: il che significa che oltre il 50% delle cartelle esattoriali, notificate sulla scorta di un avviso dell’Agenzia delle Entrate, sarebbero illegittime.

Secondo le stime delle sigle sindacali di settore, sarebbero circa 1.200 incarichi dirigenziali affidati a funzionari senza concorso tra agenzia delle Entrate e Dogane a fronte di meno di 400 dirigenti di ruolo in via di estinzione per pensionamento

 Il secondo aspetto è quello dei “tempi” del ricorso.

 La giurisprudenza ha sempre detto che quando l’atto è firmato da un soggetto privo dei poteri, si configura una causa di inesistenza (che è, tra tutti i vizi, la categoria più grave e insanabile). Risultato: l’inesistenza può essere fatta valere in ogni stato e grado del giudizio e anche d’ufficio. Il che significa che quanti non hanno mai impugnato la cartella esattoriale o l’atto dell’Agenzia, e hanno lasciato scadere i termini, dovrebbero essere ancora in tempo per far valere tale eccezione.

Così come chi ha già intrapreso il ricorso, ma sulla scorta di ulteriori e differenti contestazioni, potrebbe sempre allargare il tema della decisione anche al difetto del potere del dirigente.

Insomma, uno scenario che apre dei profili sconvolgenti per i contenziosi con Equitalia e l’Agenzia delle Entrate. Né è possibile pensare, al momento, a una nuova legge che sani questa situazione, posto che anch’essa, come la prima, sarebbe incostituzionale.

In pratica

La sentenza della Corte dichiara incostituzionale l’articolo 8, comma 24, del Dl 16/2012, che consentiva alle Agenzie delle Entrate di coprire, in attesa dei concorsi, le posizioni dirigenziali con il ricorso a contratti individuali di lavoro a termine stipulati con funzionari interni. Il risultato è che tali soggetti, ormai  esautorati con effetto retroattivo dei relativi poteri, non potevano neanche firmare gli accertamenti fiscali che, pertanto, sarebbero non nulle bensì del tutto inesistenti. Anche le cartelle esattoriali subirebbero la stessa sorte. Insomma, poiché sono state bocciate ben 767 nomine su circa 1000 dirigenti di ruolo, ciò significa che più del 50% delle cartelle che, in tutti questi anni, Equitalia ha notificato agli italiani, sono nulle! 

O meglio, del tutto inesistenti se gli avvisi di accertamento sono firmati da soggetti che non avevano il potere per farlo e per ricoprire tale ruolo.

Avv. Iconio Massara - Specialista in Diritto Tributario

 

 

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