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La tassazione IMU-TASI del comparto agricolo

(Pubblicato sul n. 17 del 25-10-2014 )
Con l’introduzione della I.U.C., ad opera dell’articolo 1, commi 639 e succ. della Legge n. 147/2013, il settore agricolo sta beneficiando di agevolazioni che in parte erano già presenti nella precedente IMU, di cui all’art. 13 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i.. In effetti già per l’anno d’imposta 2013 l’articolo 1, comma 1, lett. c) del D.L. n. 54/2013 e s.m.i., aveva disposto la sospensione del pagamento della prima rata IMU per i terreni agricoli e per i fabbricati rurali. L’esenzione, benché più limitata, è stata confermata dal successivo D.L. n. 133/2013 dove, all’articolo 1, comma 1, alle lettere d) ed e) erano individuati, quali oggetti esentati dal pagamento della seconda rata IMU per l’anno 2013, i terreni agricoli e quelli non coltivati, così come definiti dall'articolo 13, comma 5, del predetto D.L. n. 201/2011, purché posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) e da imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola, unitamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale, indicati al successivo comma 8.

L’applicazione della componente TASI è stata benevola nei confronti del comparto agricolo, prevenendo l’esenzione per tutti i terreni agricoli, qualsiasi sia l‘ubicazione del bene (quindi anche al di fuori dei territori comunali che hanno l’esenzione perché di montagna o collina) o l’attività svolta dal proprietario (ex art. 1, comma 669, così come modificato dal D.L. n. 16/2014). Anche l’IMU, così come modificata dall’art. 1, comma 707, della L. n. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è più lieve per i coltivatori diretti. Il richiamato comma ha infatti statuito che il moltiplicatore catastale passa da 110 a 75 per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti: la modifica riguarda anche i terreni non coltivati, purché posseduti da CD o IAP. La base nuova imponibile è pertanto il prodotto fra il valore del reddito dominicale rivalutato del 25% ed il moltiplicatore 75.

La nuova tassa sui servizi indivisibile (TASI) può invece colpire i fabbricati rurali ad uso strumentale, ma solo fino all’aliquota standard, in conformità alle disposizioni dell’art. 1, comma 678, della richiamata Legge n. 147/2013. Pertanto l’aliquota non può essere superiore alla misura dell’1 per mille, indicata dal comma 676. Qualora il fabbricato rurale non abbia però uso strumentale, come avviene per il fabbricato ad uso abitativo, l’aliquota da adottare è quella deliberata in riferimento alla destinazione dell’unità immobiliare stessa (nel caso di specie quella dell’abitazione principale). E’ il caso di rimarcare che ai sensi dell’art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557/93, sono comunque considerati fabbricati rurali ad uso strumentale le unità immobiliari utilizzate dai dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato. Ciò si verifica quando i dipendenti sono occupati per un numero di giornate superiore a cento nell’arco dell’anno e sono assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento. Analogamente sono considerati fabbricati rurali ad uso strumentale le costruzioni destinate alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna e quelle destinate ad uso di ufficio dell’azienda agricola.

Si rammenta che ai fini IMU, quale componente della I.U.C., i fabbricati rurali ad uso strumentale sono esenti in ragione del dettato dell’art. 1, comma 708, della legge di Stabilità 2014.

Le aree fabbricabili sono invece assoggettate a TASI con le medesime modalità di applicazione dell’IMU: la base imponibile rimane il valore venale di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/92. In tal caso la tassazione di questi oggetti d’imposta incontra quale unico vincolo la misura dell’aliquota massima IMU e TASI per la specifica tipologia di immobili che, ai sensi del comma 677, non può superare quella massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013. Come è noto tale valore è stabilito al 10,6 per mille, mentre la misura massima dell’aliquota TASI, per l’anno 2014, è pari al 2,5 per mille. I limiti predetti possono tuttavia essere superati, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, in conformità alla normativa di riferimento (comma 688) ed ai chiarimenti espressi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nella Circolare n. 2/DF del 29 luglio scorso.

Come in ambito I.C.I. e poi IMU, trova applicazione  la cosiddetta “fictio iuris” (ex art. 2, comma 1 del D.Lgs n. 504/92), che consente di qualificare come terreni agricoli, quelle aree edificabili condotte direttamente dal soggetto passivo, in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale. Ciò è quanto dispone l’art. 1, comma 669, della Legge più volte citata, che individua il presupposto impositivo della TASI nel possesso o nella detenzione “a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli”. Ne consegue che i terreni edificabili, in caso di conduzione diretta come sopra specificato, sono esenti da TASI e assoggettati ad IMU, pur con le agevolazioni previste per i terreni agricoli. Occorre comunque verificare che tutte le condizioni sopra illustrate siano rispettate, diversamente non è possibile beneficiare dell’esclusione dalla TASI. Così se l’area fabbricabile non è posseduta da CD o IAP iscritti alla previdenza agricola, non opera la finzione giuridica ed il terreno resta imponibile anche se viene affittato a soggetti con tale qualifica. Ciò in quanto, venendo meno la conduzione diretta del terreno non si rende applicabile la finzione giuridica descritta. In tale fattispecie verrà applicata la TASI nei confronti di due soggetti passivi: il possessore dovrà pagare la tassa per una quota fra il 70 ed il 90 per cento, mentre affittuario, conduttore o comunque colui che lo detiene, sarà tenuto a versare la restante quota che il Comune può fissare tra il 30 ed il 10 per cento, con regolamento comunale approvato dal Consiglio Comunale.

Avv. Iconio Massara - Specialista in Diritto Tributario

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