top of page

Ipoteca ed esecuzione esattoriale

(Pubblicato sul n. 18 del 01.11.2014)

Il decreto del Fare n. 69/2013 convertito in legge ad agosto scorso ha introdotto il divieto di pignoramento dell’abitazione principale. In presenza di una pendenza fiscale, se la prima casa è l’unico immobile posseduto dal debitore e quest’ultimo vi risiede e non si tratta di casa di lusso, villa o castello, non può più essere “pignorata”. Inoltre l’importo minimo del debito iscritto a ruolo che consente l’es­propriazione di un immobile diverso dall’abitazione principale è stato elevato da 20mila a 120mila euro. In ogni caso poi prima di procedere al pignoramento dell’immobile occorre iscrivere l’ipoteca e lasciare trascorrere 6 mesi.

Tali limiti citati esistono solo per l’ipoteca e per l’espropriazione forzata attivate dall’agente della riscossione (Equitalia Spa). Quando, invece, si tratta di “altri soggetti”, l’intera materia (iscrizione d’ipoteca volontaria, legale o giudiziale; procedure esecutive mobiliari e immobiliari) è disciplinata dal codice civile e dal codice di procedura civile, i quali non contemplano limiti minimi.

 A differenza dell’agente della riscossione, gli “altri soggetti pubblici o privati” (si pensi alle banche) non hanno limiti nel potere di espropriare la proprietà, l’usufrutto o la nuda proprietà dell’abitazione principale, anche quando questa è il solo bene immobile posseduto dal loro debitore.

Dura, sed lex, infatti, sebbene a partire dal 22 giugno scorso (a seguito dell’approvazione del predetto “Decreto del Fare”) sono entrate in vigore le nuove regole sui pignoramenti di Equitalia, che impediscono l’esproprio della prima casa di abitazione, questi benefici non avranno effetto per le procedure già in corso. Il che, in parole molto semplici, significa che se un contribuente ha ricevuto il 21 giugno 2013 (e cioè solo 24 ore prima dell’emanazione della riforma) la notifica del pignoramento da parte dell’Agente della Riscossione, potrà subire una procedura esecutiva, mentre dopo tale data, ed alla sussistenza dei detti presupposti, non si corrono rischi.

 Lo ha chiarito il Ministero dell’Economia, con una recente nota: una precisazione non da poco, che pone seri problemi di disparità di trattamento.

 Quindi, il quadro è così schematizzato:

 1) se, prima del 22 giugno 2013, il debitore ha subìto soltanto l’iscrizione di un’ipoteca da parte di Equitalia, vale il principio dell’impignorabilità della prima casa: il che significa che l’ipoteca resta, ma l’abitazione non potrà essere espropriata;

 2) se, prima del 22 giugno 2013, il debitore ha ricevuto la notifica del pignoramento della prima casa da parte di Equitalia, l’immobile potrà essere messo all’asta ed espropriato;

3) se, dopo il 22 giugno 2013, il debitore ha subìto un’ipoteca o ricevuto la notifica di un pignoramento sulla prima casa, vale il principio dell’impignorabilità dell’immobile.

 Le garanzie previste dal Dl del fare si applicano, quindi, solo dal momento di effettiva vigenza delle norme più favorevoli al contribuente.

Equitalia aveva anticipato che, nell’applicare le nuove misure, avrebbe atteso un chiarimento da parte del Ministero e, nel frattempo, avrebbe sospeso le espropriazioni immobiliari in corso. Ora, però, la risposta del Mef è arrivata e precisa che l’esigenza di chiarimenti è stata superata alla luce della legge di conversione del Dl del fare che non ha alcun effetto retroattivo.

Tradotto in pratica: non c’è nessuna previsione espressa per cui le nuove norme più favorevoli al contribuente si applichino anche per il passato.

Un principio giuridicamente corretto ma che fa emergere ancora una volta l’ennesima contraddizione del sistema fiscale italiano: quando c’è da “prendere”, anche dal “passato”, il Fisco deroga allo Statuto del contribuente e va all’incasso, quando c’è da dare si appella alle preleggi del Codice civile e all’irretroattività delle norme.

Esempi recenti? L’aumento ex post dell’addizionale regionale Irpef nel 2011 o al ritorno della tassazione in Unico o nel 730 delle seconde case sfitte, tanto per citare un paio.

Sotto il profilo delle garanzie necessarie per l’iscrizione ipotecaria esattoriale, con la sentenza n. 19667/2014 la Corte di Cassazione concede ai contribuenti maggiori possibilità di bloccare l’ipoteca, che deve essere ritenuta illecita nel caso in cui Equitalia non abbia attivato il contraddittorio. In sostanza, essendo una misura lesiva dei diritti del soggetto, deve sempre attivare il contraddittorio con l’interessato prima di poter iscrivere un’ipoteca come misura cautelare per mancati pagamenti da parte di un contribuente. In generale spetta al Fisco l’obbligo di attivare sempre il contraddittorio preventivo rispetto all’adozione di un provvedimento che possa incidere negativamente sui diritti e sugli interessi del contribuente, pena la nullità dell’atto.

Ricordiamo che l‘obbligo di comunicazione preventiva è stato imposto con il Dl 70/2011 (Decreto Sviluppo), entrato in vigore solo successivamente ai fatti di causa, ma per la Corte di Cassazione tale obbligo era comunque vigente nell’ordinamento anche prima della modifica normativa, in considerazione delle previsioni della legge 241/1990 e dello Statuto del contribuente (legge 212/2000).

Pertanto la normativa prevede che l’iscrizione di ipoteca debba essere comunicata al contribuente per non ledere i suoi diritti e tale comunicazione costituisce il presupposto imprescindibile per la stessa impugnabilità dell’atto. La sentenza della Corte assume particolare importanza, dunque, affermando che il diritto al contraddittorio costituisce principio generale applicabile in qualsiasi procedimento amministrativo tributario. Infine, secondo la Cassazione, l’iscrizione eseguita in violazione dell’obbligo del contraddittorio conserva la sua efficacia, fino a quando il giudice non ne ordina la cancellazione.

Perciò il vizio va sempre fatto valere attraverso l’impugnazione.

Avv. Iconio Massara - Specialista in Diritto Tributario

bottom of page