top of page

Legge di stabilita' 2015: il nuovo ravvedimento operoso all’esame del legislatore

(Pubblicato sul n. 24 del 13.12.2014)

Il ravvedimento operoso è lo strumento attraverso il quale un contribuente che ha commesso una violazione fiscale, può porvi rimedio entro un tempo prestabilito dalla legge, e prima di subire una verifica ad opera del fisco.

Lo strumento è particolarmente interessante, ma ha dei limiti temporali che il legislatore sta provando ad eliminare.

Infatti, la legge di Stabilità per l’anno 2015, propone nuove disposizioni per il ravvedimento operoso, ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, e l’accertamento con adesione, di cui al Titolo I, Capi I, II e III del D.Lgs. n. 218/97.
Le nuove disposizioni, contenute all’art. 44 del disegno di legge, si pongono la finalità di modificare in maniera profonda, il confronto tra il fisco ed i contribuenti, nel tentativo di superare il tipico  approccio di contrasto fra le due parti, spesso posti su due piani distinti ed opposti.

L’obiettivo è il raggiungimento di un nuovo atteggiamento dell’amministrazione finanziaria ispirato al principio della cooperazione, riproponendo esperienze già intraprese in altri Stati in cui viene incentivato l’adempimento spontaneo del contribuente per l’assolvimento dei propri obblighi tributari e contributivi. Il perseguimento di tale risultato viene agevolato dallo snellimento burocratico e dalla semplificazione delle procedure a carico dei contribuenti, stimolando gli stessi cittadini ad assumere il ruolo di parte attiva nella corretta individuazione degli obblighi fiscali.

Ciò porterebbe benefici alla stessa amministrazione finanziaria, in termini di riduzione dei tempi da dedicare alla tradizionale attività di controllo, per ampliare i compiti di supporto al cittadino ed ai contribuenti in genere.
Queste novità rappresentano un’opportunità anche per gli enti locali che, approfittando di tale intervento del legislatore, possono prevedere l’applicazione delle disposizioni che entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio p.v., attraverso specifiche previsioni regolamentari, per l’applicabilità delle norme anche ai comuni.
Prendendo in esame le modifiche proposte alla disciplina del ravvedimento operoso, collocata nel nuovo rapporto fisco-contribuente, spicca l’estensione temporale più ampia di applicazione delle disposizioni agevolative, accompagnata dalla soppressione dei vincoli stabiliti dal comma 1, dell’art. 13 in esame.

Le disposizioni attualmente in vigore

Ad oggi l’applicazione di questo istituto deflativo del contenzioso, è subordinata alla condizione che “la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza”. Va da sé che i predetti vincoli permangono in caso di avvenuta notifica di un atto di liquidazione o accertamento o nel caso in cui sia stata ricevuta la comunicazione di irregolarità (avviso bonario), tipici dell’Agenzia delle entrate, derivanti dal controllo delle dichiarazioni dei redditi ed I.V.A.

Le nuove disposizioni in attesa di approvazione.

La bozza della Legge di Stabilità 2015 prevede una nuova previsione, introdotta dalla lettera a-bis), del comma 1, che stabilisce la riduzione ad un nono del minimo, la misura della sanzioni nell’ipotesi in cui la regolarizzazione degli errori e delle omissioni , “anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall'errore”.
Successivamente, alla lettera b), vengono inserite due ulteriori previsioni indicate alle lettere b-bis) e b-ter). La prima propone una sanzione ridotta:

 “ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore”.
La seconda disposizione consente la riduzione:

 “ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.”
Va tuttavia rilevato che la norma in parola specifica che le fattispecie di cui alla lettera b-bis) e b-ter) sono applicabili ai tributi gestiti dall’Agenzia delle entrate e che le previsioni del comma 1, sopra illustrato, tuttavia, come sopra ricordato, a seguito della potestà regolamentare riconosciuta dall’art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, è possibile prevedere l’applicazione delle nuove disposizioni anche in materia di entrate comunali.

L’entrata  in vigore delle predette norme sarà di notevole aiuto ai contribuenti in difficoltà nella gestione dei rapporti con il fisco, e, soprattutto di quelli sottoposti a verifica fiscale, che avranno la possibilità di sanare le violazioni con notevole riduzione delle sanzioni.

Avv. Iconio Massara – Specialista in Diritto Tributario

bottom of page