top of page

Evoluzione giurisprudenziale sulla questione dei c.d. “falsi dirigenti”

in servizio presso le Agenzie delle Entrate

Il ruolo della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ed il danno erariale

 

(Pubblicato sul n. 28 del 11.07.2015)

Con un precedente articolo  avevamo già messo in evidenza che dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015  che ha sostanzialmente dichiarato l’illegittimità della legge “sanatoria” del 2012, con cui erano state “convalidate” le nomine dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate a ruolo di dirigenti senza però un pubblico concorso, si sarebbe aperta una disputa giurisprudenziale per determinare quale sarà la fine degli avvisi di accertamento firmati da tale personale e, con essi, delle conseguenti cartelle esattoriali emesse da Equitalia, sulla scorta di tali atti.

Sono state registrate una serie di pronunce altalenanti sul tema, tra quelle che propendono per la conservazione degli atti, ed in particolare la Commissione Tributaria Provinciale di Gorizia, e quelli che invece propendono per la nullità assoluta degli atti firmati da soggetti non abilitati, come la Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso prima e di Milano poi.

Un ruolo essenziale lo ha definitivamente assunto sul punto la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sede di Milano, organo di appello, che propende in maniera dirompente per la nullità, che non solo sarebbe insanabile, ma addirittura rilevabile in ogni stato e grado del processo, ed anche d’ufficio.

Ciò significa che anche un contribuente che non ha impugnato un avviso di accertamento sottoscritto da soggetto non abilitato e si ritrova a ricevere un atto della riscossione, può ancora formalizzare l’eccezione contestando la nullità dell’atto presupposto (accertamento), e quindi la conseguente nullità dell’atto di riscossione (cartella, intimazione, fermo amministrativo, ipoteca, etc.)

Il principio sacrosanto da cui muove tale convincimento dei Giudici Lombardi, è un principio di civiltà giuridica oramai stabilizzato ed incontrovertibile, e cioè che un atto affetto da nullità per vizi formali, come il difetto di sottoscrizione, è insanabile, e come tale è considerato come mai emesso, e quindi improduttivo di effetti giuridici.

Una prima pronuncia della CTR della Lombardia, è avvenuta con la sentenza 2184 del 19 maggio 2015, che ha sostenuto la rilevabilità, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo della nullità dell’atto firmato da un dirigente decaduto, sicché il contribuente sarebbe ammesso a sollevare la questione in pubblica udienza (come avvenuto nel caso trattato dalla CTR meneghina) o con memoria illustrativa o nell’atto d’appello o, infine, nel ricorso per Cassazione.

Ebbene, i giudici meneghini di secondo grado hanno disatteso le controdeduzioni della difesa erariale ritenendo irrimediabilmente nulli gli atti firmati dai dirigenti decaduti a seguito della decisione della Consulta, in quanto si tratta di atti viziati “da difetto assoluto di attribuzione”; la nullità può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio, anche d’ufficio, come statuito dalla sentenza n. 12104/2003 della Cassazione.

Pertanto, prosegue il Collegio giudicante, “gli avvisi di accertamento firmati da un dirigente dichiarato illegittimamente nominato sono nulli perché l’art. 42, commi 1 e 3 del D.P.R. n. 600/73 e l’art. 56, comma 1, del D.P.R. n. 633/72 stabiliscono che gli atti devono essere firmati da un dirigente sotto pena di nullità”. Va poi considerato l’art. 21-octies, comma 1, della L. 241/90, per cui è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza, “dunque” – si legge in sentenza – “gli avvisi di accertamento firmati da dirigenti dichiarati illegittimamente nominati sono nulli anche perché adottati in violazione degli artt. 42 e 56 citati perché viziati da incompetenza”. Ma la nullità degli atti amministrativi firmati da dirigenti illegittimi può essere affermata anche in virtù della giurisprudenza della Cassazione succedutasi negli anni (sentenze n. 17400/12, n. 14626/10, n. 14943/12, n. 10267/05, n. 19379/12, tra le altre).

La CTR di Milano, con la sentenza n. 2842/01/2015 ha ribadito il principio che gli avvisi di accertamento fiscale, sottoscritti dai dirigenti illegittimi, sia che l’atto sia stato firmato personalmente, che su delega, sono nulli, o meglio del tutto inesistenti, per incompetenza assoluta in difetto di attribuzione. Il giudice può rilevare la nullità dell’atto in ogni stato e grado del giudizio (quindi anche in secondo grado se l’eccezione non è stata sollevata in primo) e persino d’ufficio. Non c’è insomma, alcuna possibilità di sanatoria per tali accertamenti e il contribuente può ricorrere al giudice per chiederne l’annullamento.   Ma questa volta, nella sentenza c’è qualcosa in più, di altrettanto importante, e che non pochi contribuenti avevano subodorato all’indomani della pubblicazione della pronuncia della Corte Costituzionale con cui è stato reso noto lo scandaloso comportamento dell’Agenzia delle Entrate: il giudice deve immediatamente informare le autorità sulle eventuali responsabilità contabili e penali per non incorrere lui stesso negli stessi rischi. Insomma, c’è anche il rischio di un danno erariale e di questo vanno informati gli organi di controllo (ossia la Procura della Corte dei Conti). Tale nullità degli accertamenti fiscali fino ad ora emessi può essere rilevata anche dal giudice, se il contribuente che abbia proposto ricorso non abbia inteso sollevare l’eccezione. Questo perché si tratta di un vizio talmente grave che non è suscettibile di sanatoria, né vi sono termini massimi per sollevarlo (può infatti essere eccepito in ogni stato e grado del giudizi.

Tra tutti i precedenti giurisprudenziali che, sino ad oggi, hanno affermato tale principio, quello della CTR Lombardia aggiunge un aspetto molto importante, ponendosi il dubbio se, per il comportamento così realizzato dall’Agenzia delle Entrate, possano scattare i presupposti del danno erariale costituito dal mancato introito per l’annullamento degli avvisi di accertamento oggetto del contenzioso. E la Commissione Tributaria conclude ritenendo di aver l’obbligo di informare la Procura della Corte dei conti per eventuali responsabilità per danno erariale a seguito della perdita del gettito fiscale.

Questo il quadro della situazione, in attesa delle prime pronunce della Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia, sul punto.

Avv. Iconio Massara - Specialista in Diritto Tributario

bottom of page