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Estratto di ruolo

Ancora aperta la questione relativa all’impugnabilità

Necessaria una decisa spinta che ne consenta l’impugnazione

 

(Pubblicato sul n. 30 del 25.07.2015)

L’estratto di ruolo è un documento contenente un estratto conto rilasciato lo sportello Equitalia, dal quale é possibile vedere tutti i debiti che il contribuente ha verso l’agente della riscossione. In questo modo quindi possiamo sapere anche se ci sono cartelle esattoriali aperte a nostro nome. L’estratto di ruolo si può chiedere presso gli sportelli Equitalia oppure può farsene richiesta direttamente on line.

Una delle questioni ancora aperte, che stanno fortemente interessando gli addetti ai lavori riguarda la possibilità per i contribuenti di impugnare l’estratto di ruolo in Commissione Tributaria, o dal Giudice Ordinario per le entrate patrimoniali.

Innanzi tutto è opportuno partire dalla norma che disciplina il processo tributario – il d.lgs. 546/92, che all'art. 19 – elencando gli atti impugnabili – non menziona l’estratto di ruolo.

Bisogna però rilevare che, per come osservato da importanti giuristi, nell’elenco degli atti impugnabili figura il ruolo, che è l’atto formato dall’ente impositore, e cioè l’elenco dei debitori con le partite di debito, sulla base del quali Equitalia forma e notifica la cartella esattoriale.

Inoltre oramai pacificamente la giurisprudenza ha stabilito che l’elenco contenuto nell’art. 19 non è tassativo.

La problematica è di grande importanza atteso che spesso i contribuenti si trovano nell’impossibilità di avere qualsiasi forma di tutela rispetto a debiti o presunti debiti che Equitalia ritiene sussistenti, ma che in realtà a mezzo di una attività giudiziaria potrebbero essere annullati.

  1. Si pensi, ad esempio a cartelle mai notificate o irregolarmente notificate, rispetto alle quali un contribuente neppure conosce di avere un determinato debito fiscale che però per Equitalia esiste.

Ed ancora basta pensare a posizioni rispetto alle quali è oramai maturata la prescrizione che rimangono giacenti presso il Concessionario della Riscossione.

Il problema è molto rilevante in quanto nell’impostazione del processo tributario e delle norme che lo regolamentano, il Giudizio dinanzi alle Commissioni Tributarie è un giudizio di carattere impugnatorio, si può cioè strutturare solo per l’impugnazione di un atto notificato da un soggetto impositore che il contribuente può decidere di contestare strutturando un processo dinanzi alle CTP. Ma, per riprendere i casi sopra citati, se Equitalia non notifica atti ad un contribuente per molti anni, lo stesso non potrà mai vedere soddisfatte le proprie ragioni e non potrà mai avere giustizia.

E neppure il ragionamento fatto da qualcuno nel mondo del diritto può ritenersi valido, e cioè che se Equitalia non notifica un atto, il contribuente non rischia nulla e quindi è irrilevante la questione sollevata.

Ci sono delle situazioni nel nostro ordinamento con dei poteri molto penetranti di Equitalia che incidono sulla sfera patrimoniale dei contribuenti, senza neppure notificargli un atto.

 Si pensi all’obbligo che ha la pubblica amministrazione, prima di inoltrare un pagamento al di sopra di determinati importi ad un soggetto, impresa, libero professionista o altri, di effettuare una comunicazione formale ad Equitalia che sta per effettuare quel determinato pagamento. Qualora il soggetto beneficiario del pagamento avesse debiti iscritti a ruolo con Equitalia la stessa, senza neppure notificare un atto al contribuente, avrebbe il potere di pignorare le somme, ed il soggetto beneficiario del credito lo vedrebbe svanire senza neppure potersi adeguatamente tutelare.

Senza considerare poi la valutazione assolutamente negativa che gli Istituti bancari fanno per i soggetti che hanno esposizioni nei confronti di Equitalia, che certamente incidono sulla disponibilità ad elargire credito, che è necessario al fine di consentire l’attività di impresa.

Ed allora è di tutta evidenza che una apertura decisa verso l’impugnabilità dell’estratto di ruolo appare quanto mai necessaria, al fine di consentire ai contribuenti una tutela adeguata che consenta di avere giustizia per rivendicare i propri diritti.

Ciò anche in relazione al fatto che ritenere impugnabile l’estratto di ruolo non significa dare ragione necessariamente al contribuente, ma significa eliminare un tappo ed aprire un filtro alla valutazione di interessi di soggetti che poi, nel merito del giudizio potrebbero avere ragione o meno, qualora Equitalia dimostrasse che, per rifarsi agli esempi sopra elencati, una cartella è stata regolarmente notificata o una prescrizione non è maturata.

Sul punto la giurisprudenza è stata molto ondivaga, e più volte è stata negata l’impugnabilità sull’erroneo presupposto che l’estratto di ruolo sia un “atto interno” all’amministrazione e come tale inidoneo, da solo, a produrre effetti nei confronti dei contribuenti.

Le considerazioni sopra evidenziate dimostrano assolutamente il contrario.

Più volte le commissioni tributarie provinciali, regionali nonché la Corte di Cassazione si sono pronunciate sull’argomento, pervenendo a decisioni opposte e tra loro contrastanti.

Nello specifico, vanno innanzitutto  menzionate le sentenze della Cassazione nn. 6395/2014, 6610/2013, 6906/2013 e 139/2004, con le quali la Suprema Corte ha ritenuto l’estratto di ruolo non impugnabile sulla base della natura di “atto interno” del ruolo.

Di avviso totalmente contrario la recente sentenza n. 2248 del 03 febbraio 2014, nella quale si conferisce rilevanza preminente – ai fini della “instaurazione del rapporto giuridico di riscossione” – al momento di formazione del ruolo. La diretta impugnazione dell’estratto di ruolo, secondo tale orientamento, troverebbe legittimazione proprio nella formazione del ruolo, ovvero “l’atto con cui l’Amministrazione concretizza nei confronti del contribuente una pretesa tributaria definita, compiuta e non condizionata”.

Di uguale tenore anche le sentenze nn. 742/2010 e 27385/2008, con le quali viene affermata la possibilità di impugnazione di ogni atto adottato dall’ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa impositiva.

Le pronunce che ritengono ammissibile il ricorso avverso l’estratto di ruolo, si pongono in continuità logica con quelle che ritengono non tassativo l’elenco degli atti impugnabili di cui al combinato disposto degli artt. 2 e 19 del D.Lgs. n. 546/1992, dovendosi l’impugnabilità riconnettere alla natura di atto “sostanzialmente impositivo” e prodromico alla riscossione coattiva.

Tale orientamento non univoco sulla materia ha recentemente indotto la Sesta Sezione Civile della Cassazione con ordinanza interlocutoria n. 16055 dell’11 luglio 2014 a rimettere gli atti al Primo Presidente, ritenendo opportuno devolvere alle Sezioni Unite la controversia riguardante la questione della autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo tributario.

Si spera che la Cassazione possa porre in essere un atto di civiltà giuridica che consenta l’impugnazione dell’estratto di ruolo al fine di consentire a milioni di contribuenti di avere la possibilità di adire gli organi della giustizia tributaria.

Avv. Iconio Massara - Specialista in Diritto Tributario

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