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Termini di prescrizione e decadenza

IMU, TASI, TARI, IRAP, IRPEF, IVA, RAI, multe e contributi

 I termini di prescrizione e decadenza che annullano i più diffusi crediti oggetto di riscossione esattoriale.

 

(Pubblicato sul n. 31 del 01.08.2015)

Uno degli strumenti di maggior difesa dei contribuenti è determinato dall’utilizzo degli istituti della prescrizione e della decadenza per contestare formalmente une pretesa tributaria che, o non è stata tempestivamente notificata entro il termine che la legge prevede come essenziale, ovvero dall’ultima notifica sono decorsi i termini previsti dalla legge per il maturarsi della prescrizione.

La differente situazione giuridica sopra evidenziata è di fondamentale importanza.

Spesso, i due istituti vengono confusi, mentre in realtà sono completamente diversi ed hanno funzione diametralmente opposta.

Perciò, prima di tutto bisogna distinguere tra decadenza della pretesa tributaria e termini di prescrizione.

Il concetto giuridico di decadenza si riferisce alla sanzione prevista dalla legge per non aver esercitato un’azione necessaria per acquisire un diritto, che la legge prevede espressamente debba essere fatta entro un termine tassativo ed inderogabile.

Ad esempio nell’ambito dei tributi locali, con l’art. 1, comma 161, legge 296/2006 (finanziaria 2007), è stato previsto un termine perentorio unico entro il quale deve essere notificato l’avviso di accertamento, valido per tutti i tributi locali e anche per l’irrogazione o la contestazione delle sanzioni, fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione riscontrata.

Entro la prescritta scadenza l’atto deve essere non solo formato, ma perché produca i suoi effetti, altresì notificato, ossia soggetto a quelle formalità e procedure volte a far conseguire la certezza legale della comunicazione al destinatario.

La prescrizione invece rappresenta una sanzione per l’Ente di riscossione per non aver esercitato un diritto nei termini.

Ciò avviene ad esempio quando Equitalia ha notificato una cartella di pagamento a cui non è seguita, per il periodo successivo al maturarsi della prescrizione la notifica di altro atto.

Perciò, superato un certo periodo di tempo i debiti fiscali si considerano annullati.

Corre l’obbligo però di evidenziare che sia la prescrizione che la decadenza non operano mai automaticamente, ma devono essere sempre eccepiti dalla parte in giudizio a seguito della notifica di un ulteriore atto da parte di Equitalia.

Vediamo quando possono intendersi maturati i termini di prescrizione per i vari tributi.

I termini di prescrizione sono di 10 anni nel caso in cui i crediti siano stati accertati dal giudice con sentenza passata in giudicato.

Per quanto riguarda i contributi previdenziali INPS, i contributi INAIL e i contributi Fondo pensioni lavoratori dipendenti e altre gestioni pensionistiche obbligatorie, incluso il contributo di solidarietà di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge n. 103/1991 i termini di prescrizione sono regolati dalla Legge 335/1995 e variano in base al periodo di riferimento:

-10 anni per contributi anteriori al 1 gennaio 1996;

-10 anni in caso di mancato versamento dei contributi denunciato dal lavoratore o dai suoi eredi aventi diritto;

-5 anni per i contributi successivi al 1 gennaio 1996.

I contributi minori (DS, TBC, ENAOLI, SSN etc) e quelli dovuti da artigiani, esercenti attività commerciali e lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata cadono in prescrizione dopo 5 anni. Per le somme aggiuntive, ovvero per le sanzioni applicate in caso di ritardato o mancato versamento dei contributi, il termine di prescrizione è di 10 anni, come precisato dalla Corte di Cassazione con le sentenze n. 14152/2004 e n. 18148/2006.

IRPEF, IRAP e IVA si prescrivono secondo i termini ordinari di 10 anni, non essendo prevista alcuna norma specifica. Interpretazione confermata anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 4283/2010.

Anche per i tributi locali, come IMU, TARI e TASI, in realtà esiste una norma specifica in tema di termini di prescrizione, dunque si applica l’articolo 2948, n. 4 del Codice Civile il quale sancisce la prescrizione in 5 anni di tutto ciò che viene pagato periodicamente. Interpretazione confermata sempre dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 4283/2010.

Le multe per violazione del codice stradale si prescrivono in 5 anni decorrenti dal giorno in cui è stata commessa l’infrazione (art. 209 cod. della strada e art. 28 della Legge n. 689/1981). Per il mancato versamento del bollo auto la prescrizione è invece fissata a 3 anni decorrenti dal terzo anno successivo a quello a cui si riferisce il pagamento (art. 5 del D.l.953/82, così come modificato dall’art.3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86).

Il canone RAI si considera prescritto dopo 10 anni a partire dalla fine di gennaio dell’anno in cui sarebbe dovuto essere corrisposto (Cassazione, sentenza n. 18432/ 2005).

Anche per i diritti annuali Camera di Commercio non esiste una norma specifica che stabilisce il termine di prescrizione e pertanto vanno applicati i termini ordinari di 10 anni previsti dall’articolo 2946 del Codice Civile, anche se alcune interpretazioni tendono ad applicare il termine dei 5 anni, trattandosi di un tributo periodico (CTR Roma sent. n. 544/1/2010 e CTR Ferrara 523/2013).

Cinque anni, invece, i termini di prescrizione per le sanzioni per omesso o ritardato versamento.

Avv. Iconio Massara - Specialista in Diritto Tributario

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