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La finanziaria 2015 guida i comuni all'uscita da Equitalia

Opportunità di risparmio per le azioni esecutive effettuate


(Pubblicato sul n. 05 del 31.01.2015)

Il tema della riscossione dei tributi locali e comunali resta quantomai attuale, atteso che negli ultimi tre anni, l’annunciata fuoriuscita di Equitalia dalla riscossione per i comuni, è stata più volte annualmente prorogata.

In ultimo, con la Legge di stabilità per l’anno 2015,il legislatore è nuovamente intervenuto in materia di riscossione degli enti locali.

In primis ha disposto l’ulteriore proroga del cd “periodo transitorio”, introdotto dall’art. 3, comma 24, del D.L. 30 settembre 2005, n. 205 e s.m.i. (collegato fiscale alla finanziaria 2006), fissando il nuovo termine al 30 giugno prossimo.

Con il decreto richiamato, recante “Disposizioni in materia di servizio nazionale  della riscossione”, era stata introdotta la riforma sulla riscossione finalizzata a riportare in mano pubblica il servizio nazionale di riscossione attraverso la costituzione di un’apposita società, Equitalia S.p.A., già Riscossioni S.p.A., con funzioni di agente della riscossione.

Nonostante siano trascorsi dieci anni, la riforma non ha dato i frutti sperati, e soprattutto la riscossione inerente gli Enti Locali resta ancora del tutto aperta a causa delle numerose problematiche che l’attuale sistema presenta.

Le vicende che hanno interessato il comparto della riscossione dei tributi locali sono assolutamente improntate all’incertezza, e le disposizioni in materia subiscono continue proroghe e modifiche che non consentono di avvalersi di un quadro normativo stabile.

Nell’attuale contesto emerge una evidente difficoltà dei Comuni nel conciliare le proprie esigenze con le incertezze dello scenario in cui si opera, cosicché gli enti locali di maggiori dimensioni hanno nel tempo intrapreso il percorso verso la internalizzazione delle proprie entrate anche nella fase coattiva. All’indomani della riforma rammentata, la maggior parte dei Comuni ha comunque affidato “ope legis” ad Equitalia S.p.A. o alle società cessionarie del ramo d’azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, il servizio di riscossione, salvo quelli che avevano provveduto all’affidamento, a mezzo di procedure ad evidenza pubblica, ai soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 446/97.

Ora la recente Legge di stabilità ha provveduto a rivisitare alcune disposizioni in ordine alle comunicazioni di inesigibilità ed alle procedure di discarico, disciplinate dall’art. 19 e 20 del D.Lgs. n. 112/99. In particolare per le prime, l’art. 1, comma 684, della Legge n. 190/2014, prevede che quelle relative a quote “affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2014, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia, sono presentate, per i ruoli consegnati nell'anno 2014, entro il 31 dicembre 2017 e, per quelli consegnati negli anni precedenti, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2017…”

Viene poi introdotta un’agevolazione per i Comuni stabilendo che le spese esecutive afferenti ai fermi amministrativi, alle espropriazioni mobiliari ed immobiliari ed ai pignoramenti presso terzi, da rimborsare ad Equitalia, per il periodo compreso fra il 2000 ed il 2013, verranno poste a carico del bilancio dello Stato. Pertanto le procedure dei rimborsi saranno gestite direttamente dallo Stato e da Equitalia che dovrà presentare apposita istanza al Ministero dell’Economia delle Finanze entro il 31 marzo prossimo.

Le spese  a cui ci si riferisce riguardano le azioni esecutive e cautelari che hanno dato esito negativo e per le quali l’agente della riscossione ha posto in essere tutte le azioni possibili con un comportamento corretto per il quale il Comune non ha contestato il suo operato e non ha emanato alcun provvedimento di diniego al discarico. Tuttavia non sono previsti rimborsi per le somme per cui Equitalia ha già ottenuto anticipazioni da parte delle amministrazioni locali.

Dall’esame del novellato emerge un’opportunità per i Comuni che, per le quote affidate nel periodo 2000-2014, possono evitare di mettere a proprio carico le spese per le procedure esecutive non recuperate dai contribuenti insolventi.

Per i Comuni che hanno mantenuto l’affidamento per un periodo inferiore, sarà pertanto opportuno verificare le eventuali spese ancora non versate ad Equitalia per non farle gravare sul proprio bilancio.

E’ il caso di rimarcare che poiché le norme che si sono succedute hanno modificato i tempi di rimborso, disponendo che, dal 2011, i Comuni devono rimborsare le spese delle procedure esecutive ogni anno e non dopo la comunicazione di inesigibilità.

Di fatto le somme che rimarranno a carico dello Stato non dovrebbero comprendere un numero cospicuo di procedure.

Avv. Iconio Massara – Specialista in Diritto Tributario

 

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