top of page

Legge n. 3/2012 o legge salva - suicidi.

Dopo due anni entra in vigore il procedimento di esdebitazione.

 Ecco come funziona, chi può attivarlo e chi può usufruirne

 

(Pubblicato sul n. 07 del 14.02.2015)

Lo scorso 28 gennaio, con ben tre anni di ritardo quindi, è entrato in vigore il cosiddetto procedimento di esdebitazione che permette ai singoli cittadini di eliminare i propri debiti rideterminandoli in proporzione alle proprie possibilità.

Fino a poco tempo fa, la legge 3/2012 era praticamente sconosciuta ai più.

Qualche giorno fa però la norma è tornata agli onori della cronaca per via della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del procedimento di esdebitazione che fissa i requisiti degli organismi deputati a gestire la procedura.

Ricordiamo che la suddetta legge prevede la possibilità per i singoli cittadini di presentare al Tribunale di riferimento un «piano di uscita» che permetta di cancellare i propri debiti.

Sottolineiamo che la Legge n. 3 del 2012 ha il fine di permettere ai soggetti che non possono dichiarare fallimento (consumatori, piccoli imprenditori, professionisti, artigiani, privati in generale, ecc.) di sdebitarsi attraverso la liquidazione del proprio patrimonio o mediante un accordo di ristrutturazione del debito.

La  “legge salva-suicidi” permette a chi è in gravi difficoltà economiche di rinegoziare i propri debiti contratti con banche, fornitori e persino con Equitalia, permettendo ai privati cittadini di non subire espropri finendo per perdere ogni cosa.

Una legge varata per contrastare i devastanti effetti che la crisi economica ha avuto su molti privati cittadini, stretti in una morsa fatta di disoccupazione, riduzione dell’attività lavorativa e scadenze da onorare a cui non riescono più a far fronte anche a causa di eventi eccezionali.

PMI e ditte individuali schiacciate dalle tasse sono sempre più spesso costrette a ritardare il pagamento dei fornitori.

Le piccole e medie imprese italiane schiacciate dalla pressione fiscale e dalla crisi lamentano problemi di liquidità. I dati dell’indagine di Adnkronos descrivono una tendenza allarmante e tutt’altro che marginale.

Non solo le banche, quindi, ma anche gli intermediari privati sono più cauti nella concessione di credito. 

Una situazione che potrebbe diventare pericolosa in Italia visto il numero di queste realtà nel nostro Paese.

La nuova normativa è diretta a porre rimedio alle situazioni di crisi di liquidità in cui possono venirsi a trovare consumatori e piccole e medie imprese non assoggettabili alle procedure di fallimento, e nei confronti dei quali sono unicamente applicabili azioni esecutive individuali.

Anche le famiglie possono fallire, nel senso che possono trovarsi con una situazione debitoria superiore alle possibilità di pagamento, la cui circostanza condiziona in maniera integrale lo stesso sostentamento quotidiano.

In altre parole, quando un livello di indebitamento ormai insostenibile le conduce dritte al default, le loro sorti sono nelle mani dei creditori senza nessuna protezione. Se una famiglia non ce la fa più a pagare rate e bollette viene trascinata in tribunale dai suoi creditori e rischia di perdere tutto.

La legge di cui si discute, ha fornito anche alle famiglie in crisi finanziaria una rete per cadere sul morbido, che mira a  fronteggiare le situazioni di crisi (anche delle piccole imprese), a cui finora non si applicavano le norme in materia di fallimento e procedure concorsuali riservate alle grandi aziende.

Viene quindi introdotto un meccanismo, simile a quello in vigore da tempo negli Usa, che dà possibilità anche ai privati di concordare con i creditori un piano di ristrutturazione dei debiti e arrivare alla “esdebitazione” definitiva. Cioè a chiudere una volta per tutte i conti con i creditori. Un meccanismo simile al concordato preventivo, la procedura con cui l’imprenditore ricerca un accordo con i suoi creditori per non essere dichiarato fallito, o comunque per cercare di superare la crisi temporanea della sua azienda.

L’articolo 7, capo II della legge 3/2012 recita:

Il debitore in stato di sovraindebitamento puo’ proporre ai creditori, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all’articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo stesso, compreso l’integrale pagamento dei titolari di crediti privilegiati ai quali gli stessi non abbiano rinunciato, anche parzialmente, salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 4. Il piano prevede le scadenze e le modalita’ di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti, le modalita’ per l’eventuale liquidazione dei beni. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, il piano puo’ anche prevedere l’affidamento del patrimonio del debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.

COME FUNZIONA

Un cittadino non può dichiarare fallimento come se fosse una società, ma può andare in tribunale e chiedere di essere assistito da un esperto contabile che lo aiuta ad avere a che fare con i propri creditori, banche comprese. L’esperto analizzerà la situazione tra debiti e averi e proporrà ai creditori il cosiddetto “piano di rientro”: ovviamente non verrà restituita la totalità del debito, ma soltanto quello che il privato può realisticamente permettersi di pagare. La proposta, per andare in porto, deve essere accettata almeno dal 60% dei creditori.

E la rinegoziazione può portare a uno “sconto” anche del 50% sul totale del debito.

Il Tribunale, nella persona del Magistrato competente, una volta accettata la proposta del debitore, nominerà un esperto contabile che analizzerà i conti (debiti e averi) del cittadino e lo aiuterà a mettere in atto un «piano di rientro» creditizio.

I creditori, dall’altra parte, non riceveranno l’intera somma cui hanno diritto, ma solo la parte che realisticamente il debitore può permettersi di pagare.

Tra i creditori si possono annoverare anche le banche: se, a titolo esemplificativo, un privato ha contratto un mutuo di 100mila euro che non riesce più a pagare a causa di un’effettiva difficoltà economica, egli può proporre all’istituto una riduzione della somma. Per gli istituti di credito si tratta di una utile possibilità perché, nel caso in cui il cittadino non potesse più pagare il mutuo sulla casa e la banca decidesse di metterla all’asta, potrebbe guadagnare molto meno del prezzo iniziale per colpa della svalutazione degli immobili causata dalla crisi economica Molto spesso alla banca, a causa della crisi che affligge il settore immobiliare, converrà infatti raggiungere un accordo con il cittadino che vendere l’immobile all’asta.

Per quanto riguarda i fornitori: la legge salva-suicidi prevede delle agevolazioni fiscali dovute al fatto che essi percepiscono delle cifre inferiori rispetto a quelle pattuite precedentemente.

Anche ad Equitalia conviene accettare la rinegoziazione del debito perché, non potendo pignorare una prima casa, in questo modo riuscirebbe a rientrare in possesso di una parte dei soldi.

Insomma, da un lato il cittadino potrà ripagare i propri debiti in base a quanto realisticamente può permettersi, dall’altro i creditori riusciranno a rientrare dei propri soldi, usufruendo anche di determinate agevolazioni fiscali.

Una procedura in quattro mosse

Il meccanismo è controllato e garantito da un giudice ma serve proprio a evitare di imbarcarsi in cause estremamente lunghe e costose, a vantaggio sia dei debitori che dei creditori (nonché della stessa macchina giudiziaria che si trova alleggerita di una notevole mole di processi).

Ecco la procedura da seguire per scampare alla bancarotta:

1) Il cittadino (o la piccola impresa) deve presentare domanda al tribunale di residenza allegando le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni e gli atti di disposizione del patrimonio (compravendite ecc.) degli ultimi 5 (la piccola imprese deve presentare le scritture contabili degli ultimi 3 esercizi).

2) Il giudice verifica i requisiti di ammissibilità e fissa una finestra di 120 giorni per mettere il patrimonio del debitore al riparo da azioni esecutive individuali o da sequestri conservativi.

3) La valutazione passa a un organismo di composizione, formato da professionisti (avvocati, commercialisti o notai) e istituito presso le camere di commercio o gli enti locali. Questi professionisti dovranno essere iscritti in un apposito registro e riceveranno un compenso stabilito dal ministero della Giustizia. L’organismo aiuterà le parti a raggiungere un accordo di ristrutturazione del debito, per esempio il pagamento parziale o dilazionato su più anni. In alcuni casi specifici si può prevedere una moratoria di un anno per il pagamento.

4) L’accordo sul piano di “esdebitazione” passa di nuovo al giudice che si limita a verificarne la correttezza formale e a omologarlo.

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti rappresentano uno strumento in più per i piccoli imprenditori in stato di crisi (antecedente allo stato di insolvenza), dal quale fino ad oggi erano esclusi in quanto i limiti di fatturato, di attivo patrimoniale e il volume dei debiti non permettevano loro di avviare procedure concorsuali, senza possibilità di accordo con i creditori. La nuova normativa si applicherà alle imprese in uno stato di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile, a fronte della definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Sostanzialmente la legge prevede che l’impresa debitrice in difficoltà possa proporre un concordato per la ristrutturazione del debito, dettagliato nelle scadenze e nelle modalità di pagamento, oltre che nelle eventuali garanzie, che preveda un piano di pagamenti regolari ai creditori che non hanno sottoscritto l’accordo

Nella legge è stata inoltre inserita la possibilità di richiedere un mutuo al Fondo anti-usura per le imprese fallite. Il prestito deve essere approvato dal giudice e la domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla denuncia del reato di usura. In più gli Enti del territorio potranno esonerare le imprese vittime degli usurai dal pagamento dei tributi locali. Scarica il testo del D.L. 22 dicembre 2011, n. 212

La prima pronuncia di un Tribunale.

Il Tribunale di Busto Arsizio si è pronunciato per la prima volta in Italia sulla legge 3/12 ed ha stabilito che il procedimento di fallimento può essere attivato non solo da una impresa, ma anche dal singolo cittadino. Inoltre si può usufruire del piano anche se il creditore è solo uno e corrisponde all’Agente di riscossione (leggasi Equitalia).

Chinque abbia dunque delle cartelle esattoriali che non è in grado di pagare a causa dei debiti accumulati può proporre un pagamento commisurato alle proprie finanze.

I requisiti degli enti autorizzati alla gestione della crisi

Il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale definisce quali siano i requisiti di cui gli enti autorizzati a gestire la crisi di sovraindebitamento devono essere in possesso.

Ricordiamo che, previa domanda, tra questi enti compaiono:
 -commercialisti, 
 -avvocati,
 -notai,
 -studi associati,
 -altri soggetti, a condizione che possiedano i requisiti formativi e di esperienza indicati all’interno decreto ministeriale,
 -pubbliche amministrazioni, ovvero organi costituiti dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni, dalle Università e dagli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio.

Il procedimento di esdebitazione può essere attivato solo da uno dei soggetti sopra indicati.

Il professionista o l’organismo dovrà stipulare una polizza assicurativa con massimale non inferiore a un milione di euro per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione della crisi.

Per quanto riguarda i compensi di questi organi, essi saranno stabiliti in proporzione all’ammontare dell’attivo realizzato o del passivo risultante dall’accordo proposto dal consumatore insolvente.

Si apre una grande opportunità di rimettere in carreggiata famiglie e piccole imprese, oggi disperate.

Avv. Iconio Massara - Specialista in Diritto Tributario

bottom of page