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Come permettersi tre automobili?
O le prove o redditi non dichiarati

(Pubblicato sul n. 9 del 30-08-2014 )

Tutti i beni di proprietà dei contribuenti comportano un elemento di valutazione ad opera del fisco al fine di accertare la congruità dei redditi dichiarati.

In mancanza scatta automaticamente l’accertamento.

Ciò vale anche per le automobili per le quali, in mancanza di prova contraria da parte del contribuente, il certificato del P.r.a., dal quale risulta la disponibilità di tre auto, può costituire elemento idoneo a giustificare l’accertamento di un maggior reddito.
Lo ha affermato la Cassazione, con ordinanza n. 15931 dell’11 luglio 2014. 
Con riguardo alla rilevanza, sul piano probatorio, della disponibilità dei beni in materia di accertamento dei redditi, la Cassazione ha ribadito che tale disponibilità dei beni previsti dall’articolo 2, Dpr 600/1973 costituisce una presunzione “legale” di capacità contributiva (articolo 2728 cc), perché è la stessa legge che impone di ritenere conseguente, al fatto certo di tale disponibilità, l’esistenza di una determinata capacità contributiva.

E la citata “disponibilità”, per la sua esclusiva valenza reddituale, prescinde del tutto dalla effettiva titolarità giuridica del bene e dal titolo giuridico che ne costituisce la sua fonte.
Ciò in quanto il legislatore considera rilevante e sintomatica solo la concreta situazione fattuale e cioè il potere del soggetto di trarre, dai beni e in proprio favore, le utilità economiche che il bene stesso, per sua natura, è in grado di fornire (cfr Cassazione, 11213/2011).
 Proprio quando, da elementi estranei alla configurazione reddituale prospettata dal contribuente (ad esempio, autovetture, possidenze immobiliari, incrementi patrimoniali, etc.) si possa fondatamente presumere che ulteriori redditi concorrano a formare l’imponibile complessivo, l’Amministrazione tributaria può legittimamente procedere con metodo sintetico alla rettifica della dichiarazione dei redditi (articolo 38, Dpr 600/1973).
In tal caso, incombe sul contribuente l’onere di dedurre e provare che i redditi effettivi, frutto della sua attività, sono sufficienti a giustificare il suo tenore di vita ovvero che egli possiede altre fonti di reddito non tassabili o separatamente tassate (cfr Cassazione 10385/2009).
Di conseguenza, il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall’ufficio, non ha il potere di togliere a tali elementi la rilevanza presuntiva della capacità contributiva che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova fornita dal contribuente in ordine alla provenienza non reddituale dei beni indicati dalla norma (cfr Cassazione 16284/2007 e 7408/2011).
Il contribuente, deve dimostrare la provenienza non reddituale delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma (cfr Cassazione 19252/2005, 14161/2003)

E nessun dubbio sull’ammissibilità delle presunzioni nel processo tributario.
Il ricorso alle presunzioni, infatti, è possibile tanto in materia di tributi erariali che di tributi dell’ente locale. Ciò in quanto sono esclusi dall’articolo 7, Dlgs 546/1992, solo il giuramento e la prova testimoniale, né si applica, nel contenzioso tributario, l’articolo 2729, comma 2, del codice civile (secondo il quale, le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova testimoniale), per la natura della materia e il sistema dei mezzi di indagine a disposizione degli uffici e dei giudici tributari (cfr Cassazione 22804/2006, 6548/2009, 587/2010, 9876/2011). E ancora nel giudizio di cui alla sentenza citata lo stesso contribuente non ha dimostrato che “il bene o servizio è nella disponibilità anche di altri soggetti, diversi da quelli indicati nell’articolo 2, comma 1, ultimo periodo, Dpr 600/1973, né che per detto bene o servizio sopporta solo in parte le spese” (cfr Cassazione 11213/2011).

Perciò, è necessario dimostrare almeno che i mezzi di locomozione in questione sono nella disponibilità anche di altri o che se ne sopportino le spese solo in parte, per non rischiare di essere accertati in caso di redditi insufficienti.

Avv. Iconio Massara - Specialista in Diritto Tributario

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