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La questione complessa degli interessi pretesi da Equitalia  

La CTP di Salerno trasmette gli atti alla Procura della Repubblica per valutare il reato di Usura

 

(Pubblicato sul sito Finanza Territoriale il 26.08.2015)

La questione relativa agli interessi moratori inseriti negli atti di riscossione coattiva ad opera di Equitalia è stata molto dibattuta, sia in relazione alla elevata portata degli stessi, ma, soprattutto per la assoluta impossibilità a decifrarne il calcolo negli atti ricevuti dai contribuenti.

La pronuncia adottata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, nella sentenza n. 3353/2015 depositata il 06/07/2015, la quale ha ordinato la trasmissione del fascicolo di ufficio alla Procura della Repubblica per il reato ex art. 644 c.p., ovvero il reato di usura, ha però carattere assolutamente rivoluzionario.

La vicenda nasce da un'opposizione ad un'intimazione di pagamento, con la quale un contribuente aveva contestato, tra le altre illegittimità, appunto, anche il reato di usura.

L’intimazione di pagamento, portava la somma di € 1.275,73, a titolo di tasse sulle concessioni comunali per il 1999, oltre interessi di mora per 859,10 euro.

Proprio relativamente agli interessi il contribuente ha chiesto al giudicante di disporre la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica – Sezione reati finanziari – ritenendo configurabile il reato di usura (art. 644 e ss. cod. pen.), come evincibile dalla “nota relativa di calcoli” prodotta in udienza.

La richiesta è stata accolta.

Innanzitutto, occorre rilevare che la CTP di Salerno ha ritenuto di poter accogliere il ricorso del contribuente, in quanto l’agente della riscossione non si è costituito in giudizio, sicché nulla ha opposto circa la contestata omessa notifica della cartella di pagamento da cui è scaturita l’intimazione. “Qualora il contribuente deduca”, scrive il collegio giudicante, “l’omessa notifica della cartella esattoriale, è pacifico che l’agente della riscossione abbia l’onere di provare l’avvenuta notifica. La mancanza della preventiva notifica della cartella di pagamento comporta la nullità dell’intimazione di pagamento”.

Pertanto, seppur la pronuncia di annullamento è avvenuta per cause differenti, e cioè la mancata prova della notifica dell’atto presupposto, comunque, l’avvenuta trasmissione degli atti per valutare il reato penale, crea un precedente di notevole rilievo giuridico che merita di essere attenzionato.

Si trovano notizie, nell’arco del tempo, di diversi rinvii a giudizio dei dirigenti di Equitalia per il reato ex art. 644 c.p. a Roma, Bari e a Salerno tutti archiviati, in seguito, per insussistenza del reato.

In questo caso, però, la peculiarità nasce proprio dal fatto che a trasmettere i fascicoli alla procura competente non è più soltanto il cittadino vessato da Equitalia, nella sua qualità di agente della riscossione per conto dello Stato, ma direttamente d'ufficio la Commissione Tributaria.

La pronuncia segue quella della Commissione Tributaria Regionale di Milano n. 2842/01/2015 che ha trasmesso il fascicolo alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti, al fine di consentire non solo la valutazione dei danni erariali ma anche gli eventuali rilievi penali connessi alla responsabilità contabile dei dirigenti firmatari senza alcuna legittimazione.

La questione degli interessi di Equitalia ha sempre interessato molto dottrina e giurisprudenza.

La legge stabilisce che ad Equitalia spettino gli interessi solo una volta decorsi 60 giorni dal mancato pagamento della cartella. Si tratta degli interessi di mora che sono fissati ogni anno con un decreto del ministero delle Finanze. Circostanza assolutamente discutibile è però dettata dal fatto che benché il tasso effettivo di interessi legali, sul mercato, vari (negli ultimi anni) tra lo 0,5% e l’1%, ad Equitalia il decreto ministeriale riconosce un saggio di interessi quasi cinque volte superiore (si pensi, infatti, che dal 1° maggio 2015 gli interessi di mora sono pari al 4,88% e negli anni precedenti erano notevolmente superiori).

Gli interessi, ad oggi, devono essere calcolati solo sulle somme dovute a titolo di imposta non pagata; quindi essi non si applicano sulle sanzioni pecuniarie tributarie e sugli interessi che, insieme alla tassa e/o imposta vera e propria, compongono la cartella.

Occorre però segnalare che il Governo ha appena votato uno schema di decreto, attualmente in corso di approvazione, che modifica tale disposizione, stabilendo che gli interessi si applichino non solo sul capitale (a titolo di imposta), ma anche sugli stessi interessi. È il cosiddetto fenomeno dell’anatocismo, tanto discusso e contestato e che, se approvato, implicherà un’ulteriore lievitazione degli interessi sulla moratori dovuti ad Equitalia.

Ma la questione interessi è stata oggetto di diverse pronunce nel tempo anche in relazione alla loro difficile intelligibilità negli atti di riscossione.

Seppur Equitalia emette le cartelle sulla base di un prestampato approvato con Decreto Ministeriale, e quindi a forma quasi vincolata, il problema della comprensione, o meglio della impossibilità di comprendere pienamente le somme pretese dal fisco, sta portando ad importanti pronunce giurisprudenziali che stanno contribuendo ad abbattere il muro di gomma strutturato dall’Agente per la riscossione.

I principi stabiliti dallo Statuto del Contribuente, varato con la Legge 212/2000 non sono stati pienamente adempiuti, in quanto spesso si ha una eccessiva interpretazione pro-fisco per la quale i contribuenti sono tenuti a pagare somme che non comprendono integralmente.

Se a ciò si aggiunge che dal momento in cui Equitalia notifica una cartella esattoriale le somme per il contribuente subiscono una netta impennata, si comprende che almeno la chiarezza è fondamentale per mettere ognuno nelle condizioni di sapere cosa sta pagando.

Premesso che il tasso è calcolato su base giornaliera, e che nello stesso atto di riscossione possono esserci più richieste di pagamento relative a periodi diversi e con decorrenze diverse, ne discende che per il contribuente è assolutamente difficile, se non quasi impossibile, capire le causali ed il calcolo degli interessi in maniera specifica.

In soccorso ai contribuenti sta venendo la giurisprudenza, con varie sentenze che hanno stabilito il principio che “È illegittima la cartella esattoriale di Equitalia se il calcolo degli interessi non è chiaro”.

A tali conclusioni è giunta una recente pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Como (sentenza n. 409/03/14, depositata il 4/09/2014), dove si chiarisce che “… nonostante la ingente esposizione di interessi e sanzioni pecuniarie afferente al debito tributario, alcun dettaglio viene fornito circa il calcolo di detti accessori (durata del ritardo e tasso di interessi), il che impedisce al contribuente di verificare la correttezza del relativo calcolo, e quindi, comporta la nullità della cartella”.

I Giudici di Como, dunque, recepiscono in pieno i dettami della Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale è illegittimo l’atto tributario laddove non consente al contribuente di poter operare qualsivoglia controllo in merito all’operato della Amministrazione Finanziaria (sent. Corte Cassazione n. 8651/2009).

Emerge, quindi, un principio fondamentale secondo cui non esiste una presunzione di legittimità delle somme pretese dal Fisco, ciò significa che il contribuente non deve prendere per verità assoluta quanto gli viene richiesto dall’Amministrazione finanziaria ma anzi deve essere messo nelle condizioni di verificare ogni singolo centesimo richiesto.

Alla luce delle predette pronunce, ci si augura che il concessionario della riscossione possa rendere più chiari gli atti che invia al contribuente, nel pieno rispetto dei principi espressi dallo Statuto dei Diritti del Contribuente (si veda articolo 7 della legge n.212/2000).

Avv. Iconio Massara - Specialista in Diritto Tributario

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