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Le somme richieste ai contribuenti vanno accertate con ragionevolezza da parte dell’Agenzia delle Entrate

 

(Pubblicato sul n. 02 del 10.01.2015)

Uno dei problemi più rilevanti che nascono dall’attività di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, è quello relativo alla ricostruzione dei ricavi, in caso di disconoscimento delle scritture contabili per “inattendibilità” delle stesse.

In questo caso l’ufficio utilizzerà il metodo di accertamento così detto “sintetico”, che è basato su presunzioni, e non su elementi certi.

Ciò che spesso l’ufficio disconosce, è che le presunzioni devono essere “ gravi, precise e concordanti”, al fine di assurgere ad elementi idonei a fondare un accertamento fiscale.

In questo senso arrivano delle pronunce giurisprudenziali importanti, in base alle quali, se l’Ufficio delle Entrate verifica l’attività dell’impresa prescindendo dalla contabilità aziendale – perché ad esempio ritenuta irregolare – i nuovi ricavi accertati devono essere “ragionevoli” e “verosimili”.

Secondo una recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, infatti, non è corretta l’operazione dell’Agenzia delle Entrate consistente nell’applicazione di un’unica percentuale di ricarico sull’intero campione delle merci analizzate (sentenza n. 4053/2014).

Nel caso di specie, dunque, l’attività del contribuente riguardava la vendita di capi di abbigliamento e l’Ufficio delle Entrate si ostinava ad applicare su tutti i beni venduti la stessa percentuale di ricarico nonostante il contribuente avesse provato che la merce più vecchia fosse stata venduta inevitabilmente con margini nettamente più bassi rispetto alla norma.

Ebbene, i giudici ricordano che il Fisco non può basarsi su rigidi automatismi ma deve sempre proporre un quadro costruttivo quanto più ragionevole possibile.

Sul punto è doveroso ricordare che anche per la Suprema Corte la vendita di beni da parte di un’impresa a prezzi inferiori alla norma non può portare necessariamente ad un accertamento fiscale ma deve essere valutata attentamente dal Fisco la realtà aziendale (sentenza della Corte di Cassazione n.16695 del 3 luglio 2013.

La società che versa in grave crisi economica può vendere sottocosto senza per questo incorrere nella rettifica dell'Iva da parte dell'ufficio che contesta un'operazione antieconomica.

La predetta sentenza della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di una società che aveva ricevuto una rettifica dell'Iva per vendita sottocosto a ridosso della dichiarazione di fallimento.

Condividendo i motivi presentati dalla difesa della contribuente, la sezione tributaria ha ricordato che in tema di accertamento dell'Iva, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del dpr n. 633 del 1972, per presumere l'esistenza di ricavi superiori a quelli contabilizzati ed assoggettati ad imposta non bastano semplici indizi, ma occorrono circostanze gravi, precise e concordanti, così come per le presunzioni semplici dispone l'art. 2729 cod. civ.».

In questo caso, dice ancora la Cassazione, appare del tutto condivisibile l'orientamento secondo il quale in caso di fallimento, una cosa è il prezzo che si può ricavare da un bene quando esso è immesso nel circuito di una impresa in attività, e altro è il prezzo dello stesso bene quando deve essere realizzato in un vendita fallimentare.

La sentenza si incardina perfettamente nel filone giurisprudenziale che, alla fine dell'anno scorso, ha inaugurato la Suprema Corte sancendo, con la sentenza n. 23351, che la vendita sottocosto fra grossisti appartenenti al medesimo gruppo societario non può essere bollata dal fisco come elusione fiscale per il recupero delle imposte risparmiate.

Infatti, secondo una posizione molto comune dell’Ufficio erariale, in questi casi i verificatori tendono a contestare la veridicità della documentazione contabile poiché la condotta del contribuente viene ritenuta “antieconomica”.

Spiegano, invece, i giudici della Corte di Cassazione che la vendita sottocosto può trovare giustificazione in una serie di motivi che, se da una parte il contribuente deve chiarire bene all’Amministrazione finanziaria, dall’altra quest’ultima è tenuta necessariamente a considerare con la massima attenzione.

Sul punto in quella sentenza veniva motivato che il giudice ha così correttamente escluso che nel trasferimento, per così dire «interno», della merce tra due società, entrambe residenti, facenti parte dello stesso gruppo e operanti nella stessa fase di commercializzazione («all'ingrosso») potesse farsi ricorso al criterio del «valore normale».

La mancata considerazione della realtà aziendale da parte dell’Ufficio delle Entrate, dunque, comporta inevitabilmente la nullità dell’accertamento fiscale.

Il principio stabilito dalle pronunce suddette, per quanto si incardini nelle attività commerciali di vendita di beni, può certamente essere applicato in termini generali per ogni tipologia di accertamento ad opera del Fisco, ed a tutela e salvaguardia delle posizioni difensive del contribuente accertato, che, in caso di irragionevole ricostruzione dei ricavi, potrà certamente impugnare l’avviso di accertamento utilizzando i principi predetti, anche in altri ambiti imprenditoriali.

Avv. Iconio Massara – Specialista in Diritto Tributario

 

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