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IMU-TASI - il 16 giugno la nuova scadenza

 

(Pubblicato sul n. 22 del 29.05.2015)

Il tempo passa senza sosta, e le imposte da pagare ruotano in un circolo, a dire il vero, poco virtuoso.

E’ oramai imminente la scadenza di giugno per la prima rata IMU-TASI, che contrariamente all’anno scorso, in questo 2015 vedrà tutti i proprietari di immobili (e anche chi vive in affitto, per le quote di competenza), passare alla cassa entro il prossimo 16 giugno. Non si ripeterà il caos delibere, a causa del quale l’anno scorso in realtà la prima rata del 16 giugno era stata pagata solo nei Comuni che avevano emesso in tempo il provvedimento attuativo, ed era invece slittata (in ottobre, e in alcuni casi a dicembre) negli altri.

L’IMU, la tassa sugli immobili introdotta dal Governo Monti nel decreto “Salva Italia” torna ad applicare imposte sulle abitazioni, sia private sia ad uso commerciale, dopo l’abolizione dell’ICI ad opera del precedente Governo guidato da Berlusconi. L'imposta sugli immobili interessa non solo quelli destinati ad uso domestico (abitazioni) ma anche quelli ad uso commerciale (capannoni, negozi ed altre strutture), nonché i terreni. La principale novità dell’IMU rispetto alla vecchia ICI è l'obbligo di pagamento anche per gli immobili religiosi non utilizzati principalmente per il culto, stessa sorte toccata agli immobili intestati ad associazioni ed enti no-profit, prima esentati dalla tassa sulla casa. Le aliquote ordinarie della nuova tassa denominata IMU sono dello 0,4% sulla prima casa e dello 0,76% sulle altre proprietà variabili a discrezione delle singole Amministrazioni Comunali che incasseranno gli introiti. Sono inoltre previste detrazioni ed esenzioni in presenza di condizioni particolari. Per l'anno 2014 l'IMU sulla prima casa è stata assorbita dalla IUC, in cui confluiscono le tasse sull'abitazione e quelle sui servizi indivisibili del Comune (IMU-TASI). 

La IUC è ormai e regime, e le regole sono quindi per tutti quelle fissate dalla normativa (la Legge di Stabilità 2014, commi 639 e seguenti della legge 147/2013).

Come è noto, la IUC (imposta unica comunale), comprende IMU, TASI e anche la TARI, l’imposta sui rifiuti. Anche quest’ultima si paga in base a specifiche delibere comunali, le cui scadenze sono però diversificate rispetto a quelle di TASI e IMU, e possono variare anche parecchio da Comune a Comune.

Innanzitutto, ricordiamo che la TASI va versata sulle prime case, e sostituisce l’IMU, mentre quest’ultima si paga su tutti gli altri immobili. Fanno eccezione le prime case di lusso, di categoria A1, A8 e A9, che pagano sia TASI sia IMU. Le aliquote da tenere in considerazione per l’acconto da versare entro il 16 giugno sono quelle deliberate dai Comuni per questo 2015 solo nel caso in cui ci sia la delibera nei termini previsti, con pubblicazione entro il termine ultimo del 23 maggio. Altrimenti si paga con le aliquote 2014: sono molte le amministrazioni che non hanno ancora deliberato, anche in considerazione del fatto che quest’anno è slittato a luglio il termine per pubblicare i bilanci dei Comuni.

Nei comuni in cui non c’è una nuova delibera IMU-TASI l’eventuale differenza con l’aliquota 2015 verrà versata con il saldo di Dicembre.

Un utile strumento per capire la situazione delle delibere del Comune è rappresentato dal sito del Dipartimento delle Finanze, che presenta tutte le delibere aggiornate.

Comunque sia, la regola fondamentale resta quella degli scorsi anni: ogni contribuente deve verificare la delibera del proprio Comune (spesso, il sito internet dell’amministrazione ha pagine dedicate all’adempimento, con specchietti riassuntivi, aliquote, riferimenti delle delibere e via dicendo).

Ricordiamo che l’aliquota base della TASI va dall’1 al 2,5 per mille, la somma TASI + IMU non può mai superare l’1,06%.

Ogni Comune può aggiungere uno 0,8 per mille alle prime case o agli altri immobili, o spalmarla sulle due voci (ad esempio, 0,4 per mille sulla prima casa e analoga percentuale agli altri immobili).

Il pagamento va effettuato come l’anno scorso, con F24 o bollettino postale.

Non è ancora chiaro cosa succederà ai famosi bollettini precompilati, ma al momento sembra proprio che in molti comuni non arriveranno.

Altro tema scottante, alla luce di tutte le problematiche insorte lo scorso anno, è quello relativo all’IMU SUI TERRENI AGRICOLI.

A pochi giorni dal termine del pagamento dell’acconto per l’anno d’imposta 2015, è intervenuta IFEL, con propria nota del 20 maggio scorso, per offrire i propri chiarimenti in ordine all’applicazione delle esenzioni.

Il decreto dello scorso 28 novembre, modificando i criteri utili per beneficiare dell’esenzione, ha stabilito che l’agevolazione, in misura “totale”, cioè senza verificare l’esistenza del presupposto soggettivo, è applicabile ai terreni situati in Comuni totalmente montani aventi un’altitudine “al centro”, di “601 metri e oltre, individuati sulla base dell’«Elenco comuni italiani», pubblicato sul sito internet dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna «Altitudine del centro (metri)».

In occasione del versamento dell’acconto, il cui termine è fissato al 16 giugno prossimo, le nuove disposizioni a regime dispongono che l’esenzione spetterà:

a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT (art. 1, co. 1, lett. a) del Dl n. 4 del 2015);

b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge n. 448 del 2001 (art. 1, co. 1, lett. a-bis) del Dl n. 4 del 2015);
c) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art.c1 del D.lgs. n. 99 del 2004, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT (art. 1, co. 1, lett. b) del Dl n. 4 del 2015).

Con la propria nota, la fondazione ANCI evidenzia che le prime due fattispecie sono applicabili se sussiste il presupposto oggettivo, indipendentemente dal fatto che i soggetti passivi siano qualificabili come coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, di cui all’art. 1, del D. Lgs. n. 99/2004.

La questione, però, rimane ancora aperta.

Avv. Iconio Massara - Specialista in Diritto Tributario

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