top of page

Il pasticcio dei versamenti TASI

 

Con le modifiche apportate al comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad opera del D.L. n. 16/2014, come convertito con Legge n. 68/2014, sono state modificate le disposizioni relative ai versamenti di TARI e TASI. Tralasciando le norme in ambito TARI, che godono di maggior autonomia e possibilità di intervento del Comune, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, che riconosce potestà regolamentare agli enti locali, i vincoli posti in materia di TASI stanno creando non pochi problemi ai Comuni per quanto concerne la rata del prossimo 16 giugno.La disposizione richiamata dispone che il versamento della TASI è “effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le  disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si  applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili”. Pertanto i contribuenti potranno utilizzare il modello di delega F24 o l’apposito bollettino di conto corrente postale centralizzato, come già avviene per l’IMU. La norma continua prevedendo gli stessi termini di scadenza dell’imposta municipale propria, indicati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e cioè il 16 giugno ed il 16 dicembre dell’anno d’imposta. Analogamente all’IMU sono stabilite le modalità di calcolo della tassa dovuta e, per la prima rata, la TASI deve essere calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre in occasione del saldo verrà operato il conguaglio  dell'imposta  dovuta sulla base delle previsioni delle delibere, trasmesse esclusivamente in via telematica, pubblicate nel sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno d’imposta. In assenza di tali atti si considerano prorogate le disposizioni e le aliquote approvate per l’anno d’imposta precedente.E fin qui sarebbe tutto chiaro se non fosse che ci troviamo nel primo anno di applicazione della tassa. Non avendo elementi  dell’anno passato, i contribuenti dovrebbero fare riferimento al regolamento e a quanto deliberato in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014. Come è noto, la fiscalità locale è, purtroppo, oggetto di continui interventi del legislatore che non consentono agli uffici tributi di fornire stime attendibili ed atti in grado di rispettare la tempistica dettata dal D.Lgs. n. 267/2000. Così anche quest’anno, il termine del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di previsione è stato inizialmente procrastinato al 30 aprile 2014 ed ora al 31 luglio p.v.. L’ulteriore proroga concessa, utile a recepire le rilevanti modifiche apportate dal D.L. n. 16/2014 alla normativa I.U.C., concede a tutte le amministrazioni che intendono verificare in maniera più approfondita l’impatto delle nuove norme, ma anche a quelle interessate dalle consultazioni elettorali ammnistrative del prossimo 25 maggio (unitamente alle consultazioni per l’elezione del Parlamento Europeo), la possibilità di approvare le disposizioni sui tributi locali con maggior tranquillità. Se la predetta proroga può ovviare al problema collegato alle consultazioni elettorali, non risolve però il problema degli adempimenti TASI. Le disposizioni del comma 688 già citato, stabiliscono infatti che per il primo anno di applicazione della nuova tassa sui servizi indivisibili, per tutti gli immobili soggetti a tale tributo, ad esclusione dell’abitazione principale, “il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento  della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a  conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale…….”. Pertanto se il Comune non ha provveduto ad approvare le apposite delibere, i contribuenti dovranno versare la TASI su tutti gli immobili imponibili (si rammenta che sono escludi da TASI iterreni agricoli) utilizzando l’aliquota dell’1 per mille che, per il calcolo della prima rata sarà pari al 50%, cioè allo 0,5%.Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, il versamento è invece rinviato al 16 dicembre in occasione del saldo, in un’unica rata, salvo il caso in cui il Comune non abbia già pubblicato le aliquote e le detrazioni sul sito sopra ricordato. Le norme illustrate tentano di fornire ai contribuenti, e soprattutto ai C.A.A.F. ed agli studi commerciali, indicazioni per ottemperare agli obblighi di legge in assenza di deliberazione comunale, ma le procedure introdotte non risolvono tutti i problemi.  Infatti se un Comune ha già approvato in passato o ha intenzione di applicare dal 2014, aliquote IMU al massimo, il versamento della TASI, anche solo nella misura dello 0,50% (metà dell’aliquota base), rischia di dover in seguito attivare una procedura di rimborso.  Come è noto il comma 677 pone il vincolo in base al quale “la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota  massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie  di immobile”. Pur tenendo in considerazione la possibilità, per l’anno 2014, di incrementare l’aliquota massima fino allo 0,8 per mille, sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale o sugli altri immobili, il problema è reale e non può essere ignorato.L’altro problema attinente al versamento della TASI, riguarda la previsione del comma 681, che impone che quando “l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare”.In assenza di delibera comunale, i contribuenti non saprebbero quale percentuale applicare. Per ovviare a quanto prospettato, alcuni Comuni avrebbero deciso di intervenire d’urgenza (ciò è possibile in virtù della scadenza di legge del 16 giugno), approvando una delibera che fissa nella misura dello zero per mille l’aliquota TASI. In tal modo i Comuni potranno così prendere tempo sia per le criticità evidenziate in materia di norme sui tributi locali, sia per le disposizioni ancora non definitive in ordine alla definizione degli importi del Fondo di solidarietà per il 2014, che hanno indubbi riflessi sul bilancio comunale. Non da ultimo mancano ancora oggi certezze sugli esiti della verifica del gettito IMU 2013 e del Fondo di solidarietà comunale 2013, da definire con apposito decreto ministeriale non ancora approvato.Il rinvio dei versamenti TASI deve conciliarsi con le problematiche relative alla cassa comunale pertanto, sarebbe opportuno rinviare solo la TASI degli immobili diversi dall’abitazione principale. Le problematiche inerenti alla disponibilità di cassa, sollevate da A.N.C.I., hanno infatti impedito al Governo di prorogare la scadenza TASI, come ventilato circa una settimana fa. Pertanto l’approvazione dell’aliquota TASI a zero, in attesa di ulteriori verifiche, può essere un suggerimento opportuno per i Comuni con le aliquote IMU al massimo o che hanno intenzione di applicare tali aliquote nella misura massima. Per i Comuni interessati dalle consultazioni elettorali una siffatta operazione va comunque ben ponderata perché potrebbe essere strumentalizzata dai partiti della parte opposta. Nell’ipotesi in cui il Comune non ritenga opportuno approvare le aliquote entro il 23 maggio p.v., rimane la possibilità di compensare i tributi IMU e TASI. La facoltà deve essere inserita del regolamento comunale delle entrate e, come tutti i regolamenti relativi ai tributi locali, avrà efficacia dal 1° gennaio, purché deliberato entro il termine di approvazione del bilancio di previsione (come ricordato per l’anno 2014 è stato procrastinato al 31 luglio 2014). A tal fine si propone la seguente previsione:Art. ____ - Compensazioni1. I contribuenti che vantano crediti di natura tributaria nei confronti del Comune, possono chiederne la compensazione con altre imposte comunali a loro carico, mediante apposita istanza. 2. La richiesta che deve pervenire al protocollo generale, anche mediante raccomandata o pec, almeno 30 giorni prima della scadenza del debito, deve contenere le seguenti notizie: a) l’ammontare dell’imposta a credito che si intende compensare, b) i motivi che hanno originato il credito, c) il debito che si vuole compensare. 3. La mancata risposta da parte del competente ufficio nei 20 giorni successivi al ricevimento dell’istanza, rappresenta accoglimento della compensazione richiesta. 4. Il responsabile del servizio dovrà trasmettere all’ufficio ragioneria gli importi e la natura dei tributi compensati, ai fini della regolarizzazione contabile.                                                      

 

 

bottom of page