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Scadenze versamento IUC e maggiorazione TARES

 

E' stato pubblicato il 10 gennaio 2014 sul sito www.mef.gov.it il comunicato stampa n. 7 in cui vengono indicati i termini di versamento relativi all'IMU, alla TARI e alla TASI, tributi che compongono la nuova imposta unica comunale (IUC) istituita ai sensi dell'art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2014, n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014). Pertanto, per l'IMU rimangono confermate le scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, già attualmente previste  dall'art. 9, comma 3 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

Per la TARI e la TASI, in ossequio a quanto previsto nel comma 688 dell'art. 1 della legge di stabilità, è il comune che decide il numero e le scadenze di pagamento del tributo, prevedendo, di norma, almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E’ prevista, comunque, la possibilità del pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno. 
Nel comunicato si fa riferimento anche alla scadenza - fissata al 24 gennaio 2014 - della c. d. “mini IMU”, vale a dire l’eventuale parte residuale della seconda rata dell’IMU 2013 a carico del contribuente dovuta ai sensi dell'art.1, comma 5 del D.L. 30 novembre 2013, n. 133. Quest'ultima norma determina la c.d. "mini IMU" nella misura pari al 40 per cento dell'eventuale differenza tra l'ammontare dell'IMU risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per le stesse tipologie di immobili. Va rilevato, in proposito, che mentre la norma del D. L. n. 133 del 2013 stabiliva originariamente la scadenza del 16 gennaio 2014, il comma 680 dell'art. 1 della legge di stabilità ha differito tale scadenza al 24 gennaio 2014.
Lo stesso comma 680 prevede che, sempre entro il 24 gennaio 2014, fermo restando l'accertamento delle relative somme nel 2013, deve essere effettuato il versamento della maggiorazione standard della TARES, ove questo non sia stato eseguito entro la data del 16 dicembre 2013. Per rendere possibile tale versamento la norma stabilisce espressamente a carico dei comuni l'obbligo di inviare il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il versamento della maggiorazione.
Le difficoltà che hanno accompagnato il versamento sia dell'IMU che della TARES, a causa delle frequenti modifiche normative che hanno caratterizzato tali tributi, hanno indotto il Legislatore ad escludere l'applicazione di sanzioni. 
Per quanto riguarda la TARES, Il comma 4-bis dell'art.5 del D. L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, ha previsto, infatti, che qualora il comune non abbia provveduto all'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati, non sono applicabili le relative sanzioni nel caso in cui il versamento relativo all'anno 2013 risulti insufficiente.
Per quanto concerne, invece, l'IMU il comma 728 della legge di stabilità stabilisce che non si applicano le sanzioni e gli interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'IMU, dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il 16 giugno 2014, termine di versamento della prima rata dovuta per l'anno 2014.

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