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TAR Toscana Firenze sez. I 1/4/2014 n. 627

Tares alberghi - Legittima la differenza tariffaria rispetto alle abitazioni

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che:
- l'associazione albergatori Isola d'Elba ed alcune imprese alberghiere e di ristorazione hanno impugnato il regolamento istitutivo del nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi (cd. TARES) e il relativo provvedimento tariffario per l'anno 2013, di cui rispettivamente alle deliberazioni consiliari del Comune di Campo nell'Elba 28 giugno 2013, n. 45 e 12 luglio 2013, n. 54;
- con motivi primo e terzo di gravame lamentano che l'art. 18 del Regolamento stabilisce la determinazione della quota fissa e variabile del tributo in base a coefficienti di produzione potenziale i quali sarebbero sproporzionati tra utenze domestiche e alberghiere e di ristorazione, basandosi sull'errato assunto che le seconde producano più rifiuti dei residenti senza considerare che gli alberghi nel Comune intimato esercitano attività in modo stagionale e rimangono chiusi in gran parte dell'anno;
- lamentano inoltre che non si comprende perché gli occupanti di una camera d'albergo producano rifiuti in misura maggiore rispetto a quelli di un'abitazione civile;
- deducono che sotto questi profili sarebbe violato il principio di cui all'art. 15 della direttiva CE 12/2006, secondo cui il costo dello smaltimento dei rifiuti deve gravare sul soggetto che li produce, ed ancor più detto principio sarebbe violato a causa della mancata previsione di una riduzione del costo per le attività stagionali, che invece è stata stabilita per i detentori di locali o aree pubbliche o ad uso pubblico che li occupano per periodi non superiori a 183 giorni l'anno, come chioschi o bancarelle, determinando quindi un'ingiustificata disparità di trattamento;
- con secondo motivo deducono difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati perché questi farebbero riferimento a non meglio specificati coefficienti di potenziale produzione di rifiuti, senza nesso con la reale e concreta condizione delle imprese del luogo;
- con quarto motivo lamentano ancora disparità di trattamento poiché la tassazione delle aree scoperte pertinenziali ed operative, quali i giardini dotati di arredo o di un'utenza, è prevista solo a carico delle imprese alberghiere e di ristorazione e non per le utenze domestiche.
- Considerato che:
- l'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214, successivamente abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2014 dall'art. 1, comma 704, L. 27 dicembre 2013, n. 147, al comma nove prevedeva che la tariffa venisse commisurata alle quantità di rifiuti prodotti per unità di superficie sulla base dei criteri previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- tale disposizione normativa è puntualmente richiamata nei provvedimenti impugnati, sicché appare infondata la censura con cui è dedotto difetto di motivazione;
- detto provvedimento è stato ritenuto legittimo e conforme alla normativa comunitaria in quanto il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per il finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani (C.d.S. VI, 4 dicembre 2012 n. 6208);
- è stato anche stabilito che in sede di fissazione delle tariffe comunali per il pagamento dei rifiuti, è legittimo addebitare un maggior carico agli esercizi alberghieri rispetto alle utenze domestiche perché costituisce dato di comune esperienza la maggiore capacità produttiva di rifiuti di un esercizio alberghiero rispetto ad un'abitazione (T.A.R. Sardegna II, 12 aprile 2011 n. 348);
- tale conclusione appare corretta, in quanto il carico dell'esercizio alberghiero o di ristorazione, pur se operante in pochi mesi dell'anno, è riferibile ad una moltitudine di persone nell'ambito di un medesimo edificio, diversamente da quanto accade per le utenze domestiche;
- la riduzione della tariffa per le attività svolte stagionalmente è una facoltà dell'Amministrazione (art. 7, comma 3 , D.P.R. n. 158 del 1999) il cui esercizio rientra nella sua discrezionalità, e le scelte in proposito sono quindi censurabili solo in caso di manifesta irragionevolezza, che nel caso di specie non viene dimostrata;
- non appare paragonabile, per comune esperienza, la capacità di produzione rifiuti di un'attività commerciale svolta con bancarella o chiosco rispetto a quella di un albergo o di un ristorante, sicché la dedotta disparità di trattamento sotto questo profilo non può ritenersi sussistente;
Ritenuto pertanto che non sussista violazione della direttiva CE 12/2006 e che la denunciata disparità di trattamento tra esercizi alberghieri e di ristorazione da un lato ed utenze domestiche dall'altro appare giustificata anche con riferimento alle aree scoperte, in relazione alla diversità delle situazioni prese in esame;
Ritenuto conclusivamente di respingere il ricorso e di condannare i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali nella misura di Euro 2.000,00 (duemila/00) cui devono essere aggiunti gli accessori di legge;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali nella misura di Euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

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