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Ordinanza Corte di Cassazione Civile 25/3/2014 n. 6950

Sanzioni TARSU

In tema di tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, consente al contribuente di limitarsi a denunciare le sole variazioni intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione originaria, senza dover rinnovare la medesima anno per anno.Tuttavia, posto che ad ogni anno solare corrisponde una obbligazione tributaria, qualora la denunzia sia stata incompleta, infedele oppure omessa, l'obbligo di formularla si rinnova di anno in anno, con la conseguenza che l'inottemperanza ad esso, sanzionata dall'art. 76 del citato decreto, comporta l'applicazione della sanzione anche per gli anni successivi al primo, come nella specie. D'altro canto, la protratta inottemperanza all'obbligo di presentare la denuncia non provoca la decadenza, per decorso del tempo, del potere del Comune di accertare le superfici non dichiarate che continuino ad essere occupate o detenute, ovvero gli altri elementi costituenti il presupposto della tassa (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 18122 del 07/08/2009, n. 21337 del 2008).

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