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Niente agevolazioni prima casa se non è dimostrata la residenza

La Cassazione si esprime chiaramente: l’Amministrazione finanziaria può legittimamente revocare i benefici fiscali se il contribuente non abita l’immobile acquistato.

 

(Pubblicato sul n. 16 del 18.04.2015)

Rimane sempre attuale il tema del trasferimento di residenza per il godimento dei benefici fiscali connessi all’acquisto di prima abitazione.

Sul punto si registrano numerose pronunce giurisprudenziali della Cassazione, tra le quali la recentissima sentenza n. 2181 del 6 febbraio 2015, con la quale si è stabilito che: “Il contribuente non ha diritto alle agevolazioni sull’acquisto della prima casa se, pur avendo fatto istanza di trasferimento di residenza, non l’ha ottenuta dal Comune, a seguito di un controllo negativo della Polizia urbana, a nulla rilevando la presentazione di una seconda domanda.

Nel caso specifico alcuni contribuenti avevano acquistato un appartamento e nello stesso giorno avevano presentano domanda di iscrizione anagrafica nel comune in cui era sito l’immobile, ma al relativo controllo l’organo accertatore avevano stilato rapporto negativo.

Il mese successivo i contribuenti ripresentavano la domanda, questa volta accertata positivamente.
 Ritenendo venuto meno il beneficio fiscale, l’Amministrazione finanziaria revocava i benefici “prima casa”, recuperando le maggiori imposte dovute.

Il ricorso proposto dal contribuente veniva accolto dalla Commissione tributaria provinciale.
 Stesso esito in appello, ove il giudice del riesame argomentava che la seconda domanda non configurava una nuova e ulteriore dichiarazione di residenza, bensì una sostanziale precisazione della prima, per cui i contribuenti dovevano considerarsi residenti nel comune alla data di acquisto dell’immobile, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, del Dpr 223/1989, come previsto dall’articolo 1, comma 4, e nota II-bis), della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986 che, all’epoca dei fatti, subordinava l’agevolazione alla circostanza che il contribuente, al momento dell’acquisto, fosse residente nel comune ove era ubicata la prima casa.

Nel conseguente ricorso per cassazione l’ente impositore denunciava violazione di legge per la ragione contraria, avendo errato la Commissione regionale nel ritenere che la seconda domanda di trasferimento di residenza potesse costituire “precisazione e reiterazione” della prima.

La sentenza della Cassazione citata comporta una schiacciante vittoria per l’ente impositore, in quanto, nel decidere la vertenza nel merito, la Suprema corte accoglie il ricorso, osservando che, in materia di imposta di registro, l’operatività dell’aliquota agevolata per l’acquisto della prima casa prevede, quale necessario presupposto, che l’acquirente abbia la propria residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile.
Quanto alla determinazione della residenza, il dato anagrafico prevale sulle risultanze fattuali in base al principio della unicità del procedimento amministrativo inteso al mutamento della iscrizione anagrafica, sancito dall’articolo 18, comma 2, Dpr 223/1989 che, nel ritenere (ovviamente attraverso un finzione di valenza giuridica) cronologicamente saldate la cancellazione della precedente iscrizione e quella poi effettuata dal comune di nuova destinazione, stabilisce che la decorrenza è quella della dichiarazione di trasferimento resa dall’interessato nel comune di nuova residenza.

Di conseguenza, il contribuente decade dal diritto di beneficiare delle agevolazioni nel caso in cui ha reso la dichiarazione di trasferimento nel Comune di nuova residenza successivamente alla stipula dell’atto di compravendita dell’immobile.

Nella specie deve ritenersi integrata l’ipotesi predetta, si legge nella sentenza in esame, non potendosi intendere la seconda domanda di trasferimento di residenza, intervenuta dopo la stipula dell’atto di compravendita, come precisazione e reiterazione della prima.

Infatti, nel caso concreto, il primo procedimento di trasferimento della residenza è iniziato il giorno stesso dell’acquisto (30 ottobre 1993), ma si è concluso negativamente; ed è per questo motivo che il contribuente ha iniziato il secondo procedimento grazie al quale ha ottenuto la cancellazione dal comune di origine, ma solo alla data del 1° dicembre 1993.

Quindi, al momento dell’acquisto della “prima casa” la condizione del trasferimento della residenza “non era stata ancora posta in essere e il contribuente non aveva pertanto diritto all’agevolazione”.
 Peraltro, occorre ricordare che, per costante giurisprudenza (Cassazione, 4628/2008 e 14399/2010), in tema d’imposta di registro, ai sensi del comma II-bis della nota all’articolo 1 della Tariffa allegata al Dpr 131/1986, la fruizione dell’agevolazione fiscale per l’acquisto della prima casa richiede che l’immobile sia ubicato nel comune ove l’acquirente ha la residenza. Attesa la lettera e la formulazione della norma, nessuna rilevanza giuridica può essere riconosciuta alla realtà fattuale, ove questa contrasti con il dato anagrafico, o all’eventuale successivo ottenimento della residenza, essendo quest’ultima presupposto per la concessione del beneficio che deve sussistere alla data dell’acquisto.

Avv. Iconio Massara - Specialista in Diritto Tributario

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