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Novità in materia di TARES in sede di conversione del D. L. n. 102 del 2013

E' stato pubblicato sulla G.U.n. 254 del 29/10/2013, la legge di conversione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, "recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici".
In materia di TARES, al comma 1 dell'art.5 rimane la previsione in base alla quale il comune può stabilire di applicare per l’anno 2013 la componente diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’art. 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, secondo criteri legati alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie ed ai coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per ogni categoria o sottocategoria omogenea.
In sede di conversione è stato, però, aggiunto che il costo del servizio relativo ai rifiuti da porre alla base della commisurazione delle tariffe, deve comprendere, ove possibile, anche quello relativo alle operazioni di riciclo.
La facoltà, offerta ai comuni di commisurare le tariffe secondo i criteri già previsti dall'art. 65 del D. Lgs. n. 507 del 1993, ha di fatto superato il rinvio ai criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, che ha dettato le norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.
Un'altra modifica al D. L. n. 102 è contenuta nella lettera d) del comma 1 dell'art. 5, che consente l'introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.
La norma fa, quindi, espresso riferimento alla capacità contributiva dei soggetti passivi e ciò rappresenta un elemento di novità rispetto all'impianto originario della TARES. Un precedente si può, comunque, ritrovare nell’art. 238 del D. Lgs. n. 152 del 2006, istitutivo della tariffa integrata ambientale - la c.d. TIA2 - che stabiliva che la tariffa “è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte sulla base di parametri, ... che tengano conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali”.
D’altra parte, la possibilità di ancorare le agevolazioni alla situazione economico sociale dei contribuenti era prevista anche in regime di TARSU dall'art. 67 del D. Lgs. n. 507 del 1993, purché il mancato gettito fosse coperto con risorse diverse dai proventi della tassa.
La lettera d) del comma 1 prevede anche che i comuni possono introdurre esenzioni per i quantitativi di rifiuti avviati all'autocompostaggio. L'art. 183, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 152 del 2006 definisce l'autocompostaggio come il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto. L'agevolazione è, quindi, rivolta espressamente alle utenze domestiche che possono vedersi ridurre il carico tributario in relazione alle quantità di scarti oggetto di compostaggio.
Ulteriore modifica apportata in sede di conversione del D. L. n. 102, riguarda il comma 2 dell'art. 5 che sostituisce il comma 19 dell’art. 14 del D. L. n. 201 del 2011, stabilendo che il consiglio comunale può deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi da 15 a 18 e dal comma 20. Si tratta di agevolazioni che, pur rientrando nella ragionevole discrezionalità dell'ente locale, sono sottoposte, tuttavia, alla condizione che la relativa copertura finanziaria sia assicurata o ripartendo l’onere sull’intera platea dei contribuenti o mediante apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio.
Il comma 3 conferma che deve essere assicurata, in ogni caso, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ma esclude i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i produttori dei medesimi. Poiché il comma 10 dell’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011 già prevede che "nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente", la novità recata dal D. L. n. 102 in sede di conversione sembra andare oltre. L’esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i produttori dovrebbe, infatti, comportare anche l’esclusione di tali soggetti dal pagamento della TARES. Non è chiaro, infine, se tale esclusione opera soltanto nei confronti dei rifiuti non assimilati oppure anche quando il produttore provvede a proprie spese a smaltire anche i rifiuti speciali già assimilati dal comune. Continuando nell'esame delle novità normative inserite dalla legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102", si nota che mentre il comma 4 dell'art. 5 - in base al quale il comune predispone e invia ai contribuenti il modello di pagamento dell'ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie - non ha subito modifiche, sono stati, invece, introdotti altri commi del tutto innovativi. 
Il comma 4-bis prevede una norma di favore per i contribuenti, disponendo che nel caso in cui il versamento relativo all’anno 2013 risulti insufficiente, non si procede all'applicazione delle sanzioni, qualora il comune non abbia provveduto all’invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati, in applicazione delle disposizioni regolamentari e tariffarie che disciplinano la materia. 
Il successivo comma 4-ter, nel modificare il comma 23 dell'art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, specifica che il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, predisposto dal soggetto che svolge il servizio stesso, è approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente per legge. Si tratta, quindi, di una norma di chiarimento, poiché la disposizione originaria faceva genericamente riferimento all'"autorità competente".
Particolare portata innovativa deve essere, infine, attribuita al comma 4-quater che consente ai comuni di determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti ed applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo utilizzato in tale anno.
Tale possibilità è concessa in deroga al comma 46 dell'art.14 del D. L. n. 201 del 2011, che ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, i previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria. 
La norma potrebbe indurre a ritenere che i comuni che non hanno svolto alcuna attività deliberativa sino a questo momento potranno continuare ad applicare il regime di prelievo vigente nel 2012, e nel caso in cui il comune continui ad applicare la TARSU anche per l’anno 2013, verrebbe meno anche l'obbligo di copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, dal momento che il regime TARSU non prevedeva la copertura integrale obbligatoria di tali costi.
Tuttavia, si deve evincere da una lettura più approfondita della norma che i comuni possono utilizzare per la determinazione delle tariffe TARES i criteri di costo in vigore per i precedenti prelievi nonostante la loro abolizione.
La deroga quindi relativa al comma 46 dell’art. 14 del D. L. n. 201 del 2011 è limitata solo a tale facoltà. In tale schema interpretativo rientra anche la previsione relativa alla TARSU, poiché la norma consente la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito della TARES attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi del tributo, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso. Ciò cambia rispetto al regime TARSU e che il Legislatore ha voluto evidenziare è che non è più possibile il ricorso a risorse finanziarie esterne, come ad esempio le anticipazioni. 
Un diverso inquadramento delle nuove disposizioni in commento condurrebbe a vanificare gli sforzi fatti fino a questo punto, soprattutto dai comuni più virtuosi, di introdurre la TARES, per la parte relativa alla componente finalizzata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti. 
Per quanto concerne, invece, la componente TARES che deve coprire il costo dei servizi indivisibili - il cui gettito per il 2013 è riservato allo Stato - il comma 4- quater dell'art. 5 fa salva la maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato a copertura di tali costi, nonché l'onere per il comune di predisporre e inviare ai contribuenti il relativo modello di pagamento precompilato. 

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