top of page

I.U.C.- IMU: Le unita' immobiliari assimilate alle abitazioni principali

 (www.ufficiotributi.it 17/3/2014)

La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014), con l’istituzione della I.U.C.., prevede la sua articolazione nelle tre entrate a tutti note (IMU, TARI e TASI). La norma in parola riporta nel dettaglio la disciplina di TARI e TASI, mentre per quanto concerne l’IMU, rinvia alle disposizioni già in vigore. Il riferimento alla normativa in materia di imposta municipale propria viene espressamente previsto, al comma 703 della Legge n. 147/2013. Pertanto, se le norme che disciplinano la I.U.C. non riportano specifiche previsioni in ordine alla componente patrimoniale, vengono assunte le disposizioni IMU.In merito agli adempimenti concernenti tale imposta, si rammenta che i termini di scadenza dei versamenti e gli adempimenti inerenti alla dichiarazione, sono i medesimi già stabiliti in passato: rimangono le due rate con scadenza al 16 giugno ed al 16 dicembre dell’anno di competenza, mentre la dichiarazione va presentata utilizzando l’apposito modello approvato dal M.E.F. entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le modifiche. Va ricordato che, per gli enti non commerciali, sono previsti adempimenti diversi: i versamenti saranno tre, essendo previsto un conguaglio al 16 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento dell’imposta: ciò in quanto l’IMU deve essere versata solo per gli immobili nei quali, nel corso dell’anno d’imposta, si è svolta attività commerciale e, tale valutazione, può essere fatta solo a consuntivo. Inoltre per tali soggetti è previsto un modello di dichiarazione specifico che, al momento, non ha ancora visto la luce. Da porre in evidenza l’obbligo, per gli enti non commerciali, di trasmissione della dichiarazione in via telematica. Le modifiche più rilevanti in materia di IMU sono intervenute nel corso dell’anno 2013, con la “graduale” soppressione dell’imposta sulle abitazioni principale e con la previsione di nuove esenzioni. Si ribadisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali sono escluse dall’assoggettamento all’IMU, ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Le pertinenze di tali unità immobiliari e quelle ad esse assimilate, purché non incluse fra le abitazioni di lusso, rientrano nelle esenzioni. Vediamo ora di distinguere le assimilazioni ex legeda quelle introdotte mediante regolamento comunale.Sono assimilate ex lege:la previsione dell’art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. n. 16/2012, che considera “abitazione principale” l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (alloggi sociali);le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;l’abitazione posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia; per tali soggetti non è richiesta la condizione della dimora abituale e della residenza anagrafica; l’assimilazione è consentita ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9; Possono invece essere assimilate con apposita previsione del regolamento comunale:l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; l’assimilazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure, in alternativa, nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui, inoltre l’agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.Si rammenta infine che per le abitazioni principali considerate “di lusso” continuano a beneficiare della detrazione di euro 200,00 (l’ulteriore detrazione di euro 50,00 era prevista solo per gli anni 2012 e 2013).

bottom of page