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Corte di Cassazione Civile 26/11/2013 n. 26483

Notifica atti - Omissioni compiute dall'ufficio postale incaricato della notifica - Difetto di prova dell'avvenuta notifica - Nullità degli atti

 

Osserva

La CTR di Palermo ha accolto l’appello di C.V. - appello proposto contro la sentenza n.625/04/2009 della CTP di Agrigento che aveva respinto il ricorso del contribuente - ed ha così annullato la cartella di pagamento per IVA-IRPEF-IRAP relative all’anno d’imposta 2000 e derivanti da 4 diversi avvisi di accertamento e 4 diversi atti di contestazione, cartella che il contribuente aveva impugnato sostenendo, tra l’altro, di non avere ricevuto la notifica degli atti presupposti.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che dalla documentazione prodotta risultava l’esistenza di omissioni compiute dall’ufficio postale incaricato in ordine alla notifica degli atti prodromici alla iscrizione a ruolo, in particolare su quattro delle ricevute non risultavano riportate gli estremi delle raccomandate attestanti l’avvenuto deposito del plico presso l'ufficio postale; su due altri avvisi di ricevimento mancava il preciso riferimento al numero dell’atto notificato; su uno degli avvisi di ricevimento risultava mancante la parte retrostante della ricevuta con le specifiche annotazioni dell’addetto al recapito. Nel difetto della prova dell’avvenuta notifica degli atti presupposti, la CTR ha dichiarato l’invalidità della cartella di pagamento.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La parte contribuente si è difesa con controricorso e ricorso incidentale.
Entrambi i ricorsi - ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore - possono essere definiti ai sensi dell’art. 375 cpc.
Quanto al ricorso principale, con il primo motivo di impugnazione (improntato alla violazione art. 57 della legge n. 546/1992) la ricorrente si duole infondatamente dell’accoglimento da parte del giudice di appello di censure "nuove", perché mai prospettate in primo grado, relative al fatto che non sarebbero state osservate le formalità dell’art. 140 cpc in relazione alle notifiche degli atti presupposti, mentre nel primo grado la parte ricorrente si era doluta soltanto di omessa notifica degli anzidetti.
La censura non appare munita di pregio perché la parte ricorrente, contestando di non avere mai ricevuto gli atti presupposti ha condensato in questa censura ogni possibile ragione di omessa notifica dei provvedimenti, non esclusa quella connessa con l’inidonea realizzazione della procedura di notificazione, sicché le specifiche contestazioni che l’appellante contribuente ha formulato nell’atto introduttivo del giudizio (dopo avere avuto modo di esaminare i documenti concernenti la notifica, prodotti in giudizio dall’Agenzia resistente) non costituiscono ampliamento del thema decidendum già fatto oggetto del contradditorio giudiziale nel primo grado.
Con il secondo motivo di impugnazione (improntato alla violazione dell’art. 112 cpc, in relazione all’art. 360 n. 4 cpc) la parte ricorrente si duole del fatto che - pur avendo la parte appellante dedotto unicamente il mancato rispetto della procedura notificatoria di competenza dell’ufficiale giudiziario - i giudici di appello abbiano accolto l’appello in ragione di presunti vizi della notificazione degli atti impositivi a monte della cartella per vizi diversi da quelli espressamente dedotti dal contribuente.
Il motivo appare inammissibilmente formulato per violazione del canone di autosufficienza.
La parte ricorrente non ha delucidato con le debite modalità (riproducendo il contenuto dell’atto di appello) in che cosa sarebbero consistiti gli specifici vizi proposti dalla parte appellante e rispetto ai quali il giudicante avrebbe provveduto "ultra petitum".
In carenza di un dettaglio chiaro e rispettoso del canone di autosufficienza circa il preciso oggetto delle questioni delineate e risolte nei pregressi gradi di giudizio, non può che ritenersi che il motivo di ricorso sia inammissibile, poiché impedisce alla Corte di effettuare la dovuta verifica della rilevanza e concludenza della censura in relazione al tenore degli atti processuali richiamati (cfr. sull’onere di integrale trascrizione del contenuto degli atti sui quali si fonda il vizio di legittimità denunciato, al fine di ottemperare al requisito di autosufficienza ex art. 366 co 1 n. 6 c.p.c.: Corte cass. SU 24.9.2010 n. 20159; id. VI sez. ord. 30.7.2010 n. 17915; id. IlI sez. 4.9.2008 n. 22303; id. IlI sez. 31.5.2006 n. 12984; id. I sez. 24.3.2006 n. 6679; id. sez. lav. 21.10.2003 n. 15751; id. sez. lav. 12.6.2002 n. 8388. Con specifico riferimento alla denuncia di "errores in procedendo". Cfr Corte cass. sez. lav. 23.3.2005 n. 6225; id. sez. lav. 7.3.2006 n. 4840).
Con il terzo motivo di impugnazione (fondato sulla violazione degli art. 8 e 14 della legge n. 890/1982, in relazione all’art. 360 n. 3 cpc) la parte ricorrente prospetta che - come si evince dalla documentazione allagata sub 4 alle controdeduzioni dell’Ufficio in appello - gli atti impositivi presupposti erano stati notificati a mezzo posta ex art. 14 legge n. 289/2002, che consente all’Amministrazione di provvedere direttamente alla notifica degli atti impositivi mediante spedizione con raccomandata postale. Perciò si dovevano applicare alla notifica le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890/1982, sicché la notifica degli atti impositivi avrebbe dovuto ritenersi ritualmente effettuata (per compiuta giacenza) senza la necessità dell’invio delle raccomandate informative ex art. 8 della legge n. 890/1982.
La doglianza appare inammissibilmente formulata, per ragioni non diverse da quelle poste a fondamento del rigetto della censura che precede.
Ed invero, la parte ricorrente si è limitata a postulare che la notifica degli atti presupposti sia avvenuta con l’ordinario strumento della raccomandazione postale direttamente effettuata da parte dell’Amministrazione Finanziaria, in tal modo contraddicendo l’espresso accertamento effettuato dal giudicante di merito che invece ha dato atto che l’invio dei plichi è avvenuto a mezzo "dell’ufficio postale incaricato", e perciò secondo la procedura regolata dall’art. 8 della legge n. 890/1982.
A fronte di tale accertamento, non solo la censura qui proposta è stata erroneamente individuata nella sua tipologia (poiché rivolta nei confronti di una valutazione del giudice di merito mediata attraverso le risultanze di causa, e perciò afferente al fatto e non al diritto) ma non è stata neppure corredata dalle necessarie specifiche trascrizioni dei documenti rilevanti ai fini del supporto della fondatezza della censura, sicché alla Corte non è dato effettuare alcuna verifica sulla rilevanza e presumibile fondatezza degli assunti su cui la censura si regge.
Venendo infine al ricorso incidentale (centrato sulla violazione degli art. 91, 92, 132 comma 2 n. 4 cpc e 118 disp. Att. cpc, nonché sul vizio di omessa e insufficiente motivazione), la parte ricorrente si duole del fatto che il giudice del merito abbia compensato le spese di giudizio sulla scorta del semplice richiamo alle "situazioni fattuali" dedotte in causa e perciò con motivazione di stile e sostanzialmente tautologica.
Il motivo appare fondato e da accogliersi, alla luce della costante e ribadita giurisprudenza di questa Corte (si veda, per tutte Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 26987 del 15/12/2011) secondo la quale: "In tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (nel testo introdotto dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263), il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio non possono essere tratte dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato né dalle particolari disposizioni processuali che lo regolano, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva dichiarato compensate le spese in un giudizio di opposizione avverso l'irrogazione di sanzione amministrativa, sul presupposto della limitata attività difensiva della parte, correlata alla natura della controversia)".
Poiché nel provvedimento qui impugnato non ha trovato rilievo alcuno - ai fini della compensazione - il fatto processuale controverso ma una generica considerazione della natura della controversia, non idonea a costituire oggetto del controllo che compete a questa Corte, non resta che concludere che la pronuncia merita - sul punto - Cassazione, con conseguente rimessione della lite al giudice del merito affinché rinnovi l’apprezzamento in ordine alla questione relativa alla regolazione delle spese di lite ed alla loro liquidazione.
Pertanto, si ritiene che il ricorso principale può essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza e inammissibilità, e il ricorso incidentale per manifesta fondatezza.
Che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
- che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
- che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso incidentale va accolto, previo rigetto di quello principale;
- che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale ed accoglie il ricorso incidentale. Cassa la decisione impugnata in relazione a quanto accolto e rinvia alla CTR Sicilia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese.

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