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Fermo amministrativo dell’auto – Natura e rimedi

Diritti e doveri dei contribuenti

(Pubblicato sui nn. 6 del 09-08-2014 e 7 del 16-08-2014)

Uno degli strumenti nelle mani di Equitalia più fastidiosi per i contribuenti è la possibilità che l’agente della Riscossione  blocchi la macchina o le macchine dei debitori morosi.

Infatti, il fermo amministrativo è l’atto mediante il quale le amministrazioni o gli enti competenti provvedono alla riscossione coattiva di crediti insoluti, mediante il fermo di un bene mobile registrato dell'obbligato.

Viene dal lontano 1973 ed è una pratica, messa in atto da Enti impositori diversi, per rivalersi sul contribuente moroso per crediti vantati sullo stesso, bloccando un bene mobile registrato, automobile, autocarro, moto ed altro.

La cosa che spesso non si sa, è che non importa se il credito vantato sia sproporzionato rispetto al bene bloccato, anche se su questo ci sono diverse sentenze nel merito, ma, potenzialmente, basterebbe solo il mancato pagamento del canone Rai, per vedersi fermata l’auto o la moto.

Si tratta di una forma di riscossione coattiva, prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973 applicabile ai casi in cui non fosse possibile il pignoramento da parte dell'ente creditore.

Quest’ultimo potrà rivalersi sul soggetto moroso per i debiti dello stesso, ordinando il fermo dei veicoli intestati al debitore, mediante l’iscrizione del provvedimento di fermo amministrativo nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Secondo l’originaria formulazione dell'art. 86, d.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 503/98, il fermo aveva natura cautelare: l'amministrazione finanziaria emetteva il fermo solo dopo la ricerca del bene da pignorare da parte del concessionario. Era, pertanto, assimilabile al sequestro conservativo.

In seguito, con la risoluzione n. 20 dell’8 febbraio 2001, l'amministrazione finanziaria aveva equiparato, sul piano degli effetti giuridici, il fermo amministrativo al pignoramento.

Tuttavia, con la circolare n. 52/2003, la stessa amministrazione finanziaria ha cambiato indirizzo, riconoscendo al fermo natura cautelare.

Attualmente, giurisprudenza maggioritaria è concorde nel ritenere che il fermo amministrativo non possa essere classificato come misura cautelare, poiché tale istituto non ne presenta gli elementi tipici.

Esso rientra nel Titolo II del d.P.R. n. 602/1973, intitolato "Riscossione Coattiva", e capo II, intitolato “Disposizioni particolari in materia di espropriazione di beni mobili registrati”.

Procedura

Equitalia, soggetto incaricato della riscossione crediti notificati con la cartella esattoriale, deve seguire una procedura ben definita. Anzitutto, il primo passo perché il processo di fermo amministrativo sia corretto è la notifica della cartella esattoriale. Ci sono 60 giorni di tempo dalla notifica della cartella per saldare il debito notificato, prima che si possa iniziare la procedura per arrivare ad iscrivere al Pubblico Registro Automobilistico il fermo amministrativo.
Il debitore deve essere messo al corrente dell’imminente iscrizione del fermo amministrativo, e perciò Equitalia è obbligata a notificare un atto presupposto che è il preavviso di fermo amministrativo.

In tale atto dovranno essere riportati i seguenti elementi: la natura del debito, l’importo dovuto e l’anno di riferimento, il numero della cartella esattoriale e la prova della sua notifica.

Entro venti giorni dal preavviso, il debitore potrà saldare il suo debito, pagando anche gli interessi di mora e le spese sostenute per l’iscrizione a ruolo, altrimenti, trascorso inutilmente il suddetto termine, il fermo amministrativo diventerà effettivo.

Inoltre, il preavviso di fermo amministrativo di un bene mobile registrato, non comportando l'anticipazione degli effetti del pignoramento, risulta preliminare all'esecuzione ed è pertanto, equiparabile all’atto di precetto.

A seconda delle somme vantate nella cartella esattoriale, al preavviso di fermo amministrativo devono precedere le notifiche di solleciti di pagamento, ma ciò avviene con posta ordinaria.

Per disporre il fermo deve esistere un debito superiore a 50 euro.

Recentemente il governo è intervenuto (2013) con una norma che impedisce ad Equitalia l’iscrizione di ipoteche sulla casa per debiti inferiori a 120 mila euro. E’ bene ricordare che, in assenza di immobili intestati al debitore, quindi in mancanza di beni da ipotecare, si può disporre il fermo dell’intero parco macchine del debitore e dei co-obbligati.

Veicoli cointestati

Nel caso di veicoli co-intestati, può iscriversi comunque il fermo. Verrà trascritto a nome del debitore intestatario al Pra e il cointestatario non potrà far altro che: sollecitare al pagamento il debitore; saldare egli stesso il debito per poi rivalersi nei confronti di chi avrebbe dovuto pagare il debito.

Corre l’obbligo di evidenziare che si sta lentamente sviluppando una giurisprudenza che nega tale diritto, garantendo così l’impossibilità di iscrivere il fermo con le conseguenze a carico dei cointestatari.

Conseguenze e sanzioni

Le conseguenze del fermo amministrativo sono l’impossibilità di circolare, l’impossibilità di radiare il veicolo dal Pra con la demolizione o l’esportazione.

Chi viene colto a circolare con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo incorre in una multa compresa tra 714 euro e 2.859 euro, oltre alla confisca del mezzo.
Acquisto di auto usata?

Tutti i soggetti che intendono acquistare auto usate devono prestare grandissima attenzione alla verifica dell’inesistenza di iscrizioni sui veicoli.

Se viene venduto in seguito all’iscrizione del fermo, l’auto o la moto restano bloccati con gli stessi effetti di divieto alla circolazione e radiazione.

E’ importante quindi anche per l’acquirente di un veicolo accertarsi della presenza di un fermo amministrativo su auto usate, prima di concludere la transazione, visto che nel caso in cui il credito del debitore principale – colui che vende il veicolo – non venisse saldato, Equitalia può vendere il veicolo in possesso dell’acquirente.

Questo non significa che non possa essere venduto il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, ma che il compratore deve esserne a conoscenza e che accetti esplicitamente la situazione. Viceversa, l’acquirente può chiedere l’annullamento della vendita o agire per la riduzione del prezzo.

Se, invece, la vendita è stata conclusa prima dell’iscrizione del fermo, purché ci sia un atto con data certa anteriore, la transazione è salva ed Equitalia cancellerà gratuitamente il fermo, dopo aver ricevuto una comunicazione da parte dell’Aci, entro 10 giorni.

Visura

Per conoscere se sul veicolo in questione è iscritta una richiesta di fermo amministrativo, si può chiedere una visura della targa al Pra, pagando 2,84 euro, oppure visitare il sito internet dell’Aci nell’apposita sezione Visure. Ci si può anche recare a una delegazione Aci o un’agenzia di pratiche auto, sostenendo i relativi costi.

Bollo auto

Il bollo non può essere pagato su un veicolo sotto posto a fermo amministrativo. Ciò non vuol dire che non dovrete pagarlo, visto che corrono i termini per il ritardo nel pagamento. E’ possibile, invece, assicurare il veicolo, ma non sarete risarciti in caso di incidente perché non può circolare.

Auto invalidi e auto aziendale

Anche i veicoli intestati a invalidi possono sottoporsi a fermo. Il fermo amministrativo illegittimo si ha quando si riesce a provare che il mezzo fermato è l’unico a disposizione, e lo stesso è strumentale allo svolgimento della propria professione, quindi necessario per l’attività lavorativa. In questo caso è illegittimo il fermo anche per il mezzo intestato a persona disabile.

Pagamento a rate

Si può effettuare il pagamento a rate, fino a 120 rate a seconda dell’importo. L’estensione della rateizzazione è stata introdotta nel 2013, ed in precedenza il termine massimo di rateazione era di 72 rate. La nuova normativa ha anche previsto il decadimento del beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di 8 rate.

Come fare ricorso

La competenza per esaminare un ricorso contro il fermo amministrativo è legata alla natura del debito e, conseguentemente, l’emissione del preavviso di fermo. E’ competente il giudice tributario per debiti relativi a tasse, imposte, tributi vari, mentre nel caso di multe non pagate o entrate patrimoniali di Enti (ruolo idrico, acque reflue, etc…) ci si rivolge al giudice ordinario. Se il fermo è riferito a più debiti di natura diversa che sono cumulati, per ogni tipologia va iniziata una causa presso il giudice competente.

Cancellazione del fermo amministrativo

Una volta pagate le somme dovute e notificate con la cartella esattoriale o con gli altri provvedimenti contenuti nel fermo notificato, entro 20 giorni Equitalia comunicherà l’avvenuto pagamento alla Direzione Regionale delle Entrate.

Ulteriori 20 giorni e verrà emesso il provvedimento di revoca del fermo amministrativo, che sarà inviato al contribuente.

 In seguito, ci si dovrà recare al Pra per far cancellare il fermo, con questa documentazione:
- il provvedimento di revoca in originale (rilasciato dal concessionario della riscossione dopo aver saldato il debito per il quale il fermo è stato iscritto) contenente i dati del veicolo, del debitore e l’importo del credito per il quale è stato effettuato il pagamento e di cui si chiede la cancellazione;
- il C.D.P. meglio conosciuto come certificato di proprietà, o il foglio complementare;
- il modello NP-3, in alternativa al certificato di proprietà per effettuare la richiesta
andranno pagati 20,92 euro al Pra per l’iscrizione del fermo amministrativo, mentre non si paga più la cancellazione; 29,24 euro nel caso si faccia la nota di richiesta sul retro del certificato di proprietà, oppure, 43,86 euro se si usa il modello Np-3. Cancellato il fermo amministrativo verrà rilasciato un nuovo certificato di proprietà.

Il presente vademecum è indicativo e non esaustivo delle problematiche complesse connesse al fermo amministrativo. Nel caso di ricezione dell’atto, è comunque opportuno rivolgersi ad un professionista per la migliore tutela possibile.

Avv. Iconio Massara - Specialista in Diritto Tributario

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