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Split payment Iva: il decreto ministeriale in Gazzetta

 

(Pubblicato sul n. 12 del 21.03.2015)

Al fine di limitare il più possibile i casi di evasione fiscale, anche sotto il profilo del mancato versamento di somme effettivamente percepite e dichiarate, è stato inserito nel nostro ordinamento un nuovo sistema di pagamento dell’IVA ad opera della pubblica Amministrazione, con versamento dell’imposta non al precedente beneficiario, ma direttamente all’erario.

Tale principio normativo, dalle molteplici ricadute pratiche per le aziende soggette, è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, che ha introdotto nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con l’art. 1, comma 629 b), il nuovo art. 17 ter il quale stabilisce che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di talune pubbliche amministrazioni, l’imposta è in ogni caso versata dalle medesime secondo modalità e termini da determinare con decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze.

Recentemente è stato varato proprio il D.M. 23 gennaio 2015, che ha dato attuazione alla normativa sullo “split payment”, mediante la previsione di 9 articoli così rubricati:

-principi generali (art. 1);

-effetti sui soggetti passivi fornitori (art. 2);

-esigibilità dell’imposta (art. 3);

-versamento dell’imposta (art. 4);

-disposizioni per le pubbliche amministrazioni soggetti passivi dell’IVA (art. 5);

-attività di monitoraggio e controllo (art. 6);

-rinvio (art. 7);

-contribuenti ammessi al rimborso in via prioritaria (art. 8);

-efficacia (art. 9).

Lo scopo perseguito dal legislatore con l’introduzione di tale istituto, per come già evidenziato in premessa, è quello di circoscrivere i casi di evasione, limitando al contribuente la possibilità di sottrarsi al versamento di quanto dovuto ai fini Iva.

In poche parole, coloro i quali effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti della pubblica amministrazione emettono la fattura ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 con l’annotazione “scissione dei pagamenti” e non sono tenuti al pagamento dell’Iva all’erario.

E’, infatti, riservato alla Pubblica Amministrazione il compito di provvedere da una parte, al pagamento al fornitore del corrispettivo per la cessione dei beni o la prestazione dei servizi al netto dell’Iva, dall’altra, al pagamento all’erario dell’Iva addebitata dal fornitore; quest’ultimo dovrà, quindi, registrare la fattura emessa, ai sensi degli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 633/1972, senza computare l’imposta ivi indicata nella liquidazione periodica.

Il versamento dell’Iva dovuta viene effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile e, a tal fine, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti 2 nuovi codici tributo per il versamento, che deve avvenire mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici:

-620E – IVA dovuta dalle PP.AA. – scissione dei pagamenti – art. 17 ter, D.P.R. n. 633/1972;

-6040E – IVA dovuta dalle PP.AA. – scissione dei pagamenti – art. 17 ter, D.P.R. n. 633/1972.

Le pubbliche amministrazioni annotano le relative fatture nel registro di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 633/1972 entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente.

Ad ogni singola PP.A.A. compete l’attività di monitoraggio e controllo dei versamenti Iva effettuati e/o da effettuarsi.

Infine, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.M. 23 gennaio 2015, il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifica successivamente alla stessa data; tuttavia, fino all’adeguamento dei processi e dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo contabile e, comunque, non oltre il 31 marzo 2015, le pubbliche amministrazioni sono tenute ad accantonare le somme occorrenti per il successivo versamento dell’imposta, da effettuarsi in ogni caso entro il 16 aprile 2015.

Da tale nuovo sistema di fatturazione e di pagamento nei rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione sono esclusi quei soggetti per i quali è già prevista dalla normativa vigente la c.d. “ritenuta d’acconto”, la quale impone alle pubbliche amministrazioni (ma anche alle società), di trattenere e versare direttamente all’erario una somma pari al 20% dell’imponibile fatturato.

Tale sistema si usa prevalentemente per i liberi professionisti, che avendo già la trattenuta della ritenuta d’acconto, non saranno soggetti alla normativa sullo split payment.

Avv. Iconio Massara - Specialista in Diritto Tributario

 

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