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Disponibile il Modello 730/2015 precompilato:

istruzioni, PIN, dati inseriti e modifiche.

Ecco come presentarlo e le scadenze

 

(Pubblicato sul n. 17 del 25.04.2015)

Dopo tanta attesa, è arrivato il momento del debutto del modello 730 precompilato, disponibile a partire dallo scorso 15 aprile.

Si tratta del primo passo verso la digitalizzazione del fisco.

La novità riguarda circa 20 milioni di contribuenti: coloro che percepiscono redditi da lavoro o da pensione per i quali l'Agenzia delle Entrate ha ricevuto il CUD 2015 e coloro che, per l'anno precedente, hanno usufruito del 730, dell'Unico e dell'Unico Mini.

Le istruzioni per il PIN e come accedere al modello 730 precompilato anno 2015

Il primo passo da effettuare per poter scaricare il nuovo modello 730/2015 precompilato Ã¨ la richiesta del PIN: occorre in primo luogo connettersi al sito www.agenziaentrate.gov.it, poi accedere alla sezione dedicata Fisconline-Entratel, inserire i dati del proprio codice fiscale e quelli relativi ai redditi percepiti nell'ultima dichiarazione, attendere che arrivi a casa il documento che contiene il protocollo e la prima parte del PIN con password, completare la procedura collegandosi nuovamente al sito dell'Agenzia delle entrate (Sezione Fisconline-Entratel) per ottenere la parte mancante del PIN.

Il PIN può essere richiesto anche per via telefonica (848.800.444) o recandosi ad un ufficio sul territorio dell'Agenzia delle Entrate.

I dati da inserire per le modifiche al modello 730/2015 precompilato

Le polemiche che stanno attraversando la rivoluzione del modello 730 precompilato per l'anno 2015 riguardano il fatto che, su una platea di circa 20 milioni di contribuenti che avranno accesso online alla dichiarazione, circa la metà, secondo i dati della CGIA di Mestre, dovranno apportare modifiche e correzioni. Infatti, nel modello 730 precompilato si trovano inseriti soltanto i seguenti dati: i contributi pensionistici, gli eventuali fondi per le pensioni, le assicurazioni sulla vita, i mutui, i crediti ancora inutilizzati, le detrazioni Irpef per le spese di ristrutturazione, ma soltanto se avviate nel 2013 (dichiarazione dei redditi 2014). Risultano, dunque, da inserire da parte del contribuente le seguenti voci: le spese sanitarie (oltre la soglia di euro 129,11); le spese per l'istruzione dei propri figli (Università, scuole e asili nido); le spese funebri, tutte le tipologie di donazioni che possono essere soggette a detrazione, le spese per le ristrutturazioni edilizie iniziate nel 2014.

Per modificare o integrare il modello 730/2015 precompilato sarà necessario, qualora non si sia esperti di fisco, rivolgersi a un intermediario.

Le polemiche sul nuovo modello 730 precompilato anno 2015

E così giungiamo al capitolo "polemiche".

Importante sottolineare un aspetto: la responsabilità giuridica di eventuali errori contenuti nel modello 730/2015 precompilato ricadrà, a partire da quest'anno, proprio sugli intermediari e così le tariffe saranno decisamente più alte. Sembra che la strategia governativa sia quella di far accettare così come la si trova la dichiarazione dei redditi online.

La presentazione del nuovo modello 730 precompilato: due strade possibili

La scadenza per la presentazione, che prescinde dall'Ente di riferimento, va dal prossimo 1 maggio al prossimo 7 luglio 2015.

Sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate troviamo una duplice possibilità per poter portare a termine l'operazione di presentazione della propria dichiarazione dei redditi: via telematica oppure tramite un Caf o commercialista abilitato oppure tramite il proprio sostituto d'imposta. Nel caso si decida di effettuare queste operazioni da soli per via telematica il contribuente si prenderà carico di segnalare i dati del sostituto d'imposta e di compilare le informazioni sull'8, il 5, il 2 per mille e per l'Irpef.

Se invece i dati riportati siano errati l'utente è tenuto a correggere eventuali errori prima di accettare la documentazione, il contribuente decide di rivolgersi ad un utente abilitato ed è tenuto come prima cosa a dover delegare il Caf oppure il professionista abilitato alla gestione dei dati del proprio modello 730 precompilato e consegnare il modello 730-1, in riferimento all'8, al 5 e al 2 per mille, in busta chiusa, anche nel caso si decida di non effettuare nessuna scelta. Questo processo è valido sia per chi decide di effettuare la presentazione tramite il proprio sostituto d'imposta che chi decide di farlo per mezzo di un intermediario.

Il modello è già consultabile, il software è stato reso disponibile dal 15 aprile. Il termine ultimo per la presentazione sia nel caso scegliate di effettuarla online sia se viene fatto tramite un delegato è il prossimo 7 luglio e al momento non sono previste proroghe. 

Novità 730 precompilato 2015: detrazione fiscale per gli inquilini con locazione in alloggi sociali.

Una delle detrazioni fiscali che i contribuenti non troveranno sicuramente caricata sul sito dell'agenzia delle entrate, essendo una novità della dichiarazione dei redditi 2015, è quella riferita alla detrazione per canoni di locazione spettante agli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale.

L'articolo 7 del DL 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80 ha introdotto una nuova agevolazione fiscale che va ad affiancarsi a quelle già previste dalla previgente normativa in tema di detrazioni fiscali per i canoni di locazione sostenuti dagli inquilini

La novità Ã¨ rappresentata dalla possibilità di portare in detrazione relativo ai redditi del 2014 i seguenti importi:

-detrazione irpef di 900 euro se il reddito dell'inquilino non supera i 15.493,71 euro

-detrazione irpef di 450 euro se il reddito dell'inquilino è maggiore di 15.493,71 euro ma non supera i 30.987,41 euro.

La detrazione fiscale spetta soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali (ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008) adibiti ad abitazione principale.

Il periodo per il quale si rende applicabile l'agevolazione è il triennio 2014/2016.

Per poter godere della detrazione fiscale bisogna essere in possesso della seguente documentazione da esibire al caf o agli intermediari abilitati o conservare, se si modifica autonomamente il proprio modello 730 precompilato:

-Contratto registrato di assegnazione in locazione dell'immobile dal quale risulti chiaramente che si tratta di locazione avente oggetto un alloggio sociale;

-Dichiarazione dell'Ente locatario che attesti che il contratto si riferisce ad un alloggio sociale previsto dal DM 22.04.2008.

Se si possiedono i requisiti previsti, la novità Ã¨ sicuramente positiva per l'inquilino che passerebbe ad avere una detrazione di 900 o 450 euro contro i 300 o 150 euro previsti per gli inquilini titolari di un tradizionale contratto di locazione di un immobile adibito ad abitazione principale non avente i requisiti di "alloggio sociale".

Avv. Iconio Massara - Specialista in Diritto Tributario

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