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Cosa può essere chiesto agli eredi se il de cuius non ha provveduto al versamento dei tributi?

 

(Pubblicato sul n. 19 del 09.05.2015)

Una questione molto annosa, che pesa su tante persone al momento del decesso dei propri cari, è l’effetto giuridico che tale situazione nuova ha sui debiti tributari non pagati dal de cuius.

Con la sentenza n. 22426 del 2 luglio 2014, depositata il 22 ottobre 2014, la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha riaffermato il principio secondo cui i debiti tributari del contribuente defunto (nel caso di specie imposta di registro) devono essere ripartiti tra gli eredi pro quota, salvo che il de cuius non abbia disposto diversamente.

Si tratta della regola comune stabilita dagli artt. 752, 754 e 1295 del Codice Civile, applicabile nei casi in cui, non esista alcuna norma che preveda la responsabilità solidale degli eredi del contribuente defunto.

I giudici di legittimità hanno così accolto il ricorso di una coerede che era stata raggiunta da una cartella di pagamento emessa a seguito di una sentenza, passata in giudicato e quindi divenuta definitiva per mancata impugnazione, che aveva respinto il ricorso proposto dal genitore defunto contro un avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni. Con tale avviso l’ufficio aveva preteso di recuperare una maggiore imposta di registro.

La Cassazione nella sentenza citata ha accolto la tesi della contribuente, la quale sosteneva che non trattandosi né di imposta di successione né di imposte dirette, bensì di debito ereditario conseguente al recupero nei confronti del genitore defunto di una maggiore imposta di registro, il Collegio regionale avrebbe errato a statuire che del debito fiscale oggetto della cartella di pagamento fossero solidalmente responsabili tutti gli eredi e non invece che gli stessi fossero responsabili soltanto pro quota in virtù dell’ordinaria regola stabilita dal Codice Civile.

In tale ottica è utile rimarcare il principio, stabilmente enunciato dalla Corte di Cassazione (per tutte, sezione terza civile, sentenza n. 8405 del 10 aprile 2014), in base al quale l’art. 754, secondo cui gli eredi rispondono dei debiti del de cuius, in relazione al valore della quota nella quale sono stati chiamati a succedere, deve essere interpretato nel senso che il coerede convenuto per il pagamento di un debito ereditario ha l’onere di indicare al creditore questa sua condizione di coobbligato passivo, entro i limiti della propria quota, con la conseguenza che, integrando tale dichiarazione gli estremi dell’istituto processuale della eccezione propria, la sua mancata proposizione consentirebbe al creditore di chiedere legittimamente il pagamento della somma integrale.

Naturalmente nessuna pretesa può essere esercitata nei confronti del soggetto privo della qualità di erede, cioè del soggetto che abbia espressamente rinunciato all’eredità. Né lo status di erede sia diversamente acquisibile in ragione di atti e fatti che non siano inequivocabilmente espressivi di accettazione tacita dell’eredità (art. 476 del Codice Civile). Al riguardo si segnala la recente sentenza n. 2100/35/14 con la quale la Comm. Trib. Reg. di Bari, sezione staccata di Lecce, ha ritenuto che non rientrano le circostanze che alcuni soggetti possano aver presentato la denuncia di successione o la dichiarazione dei redditi (modello Unico o modello 730) del contribuente defunto. Tali adempimenti fiscali, al pari della richiesta di registrazione dell’eventuale testamento, non sarebbero idonei a manifestare in modo certo l’intenzione univoca di assumere la qualità di erede.

Infine, nell’economia del discorso, non possiamo fare a meno di ricordare che la notifica di un avviso di accertamento o di liquidazione intestato al contribuente defunto ed effettuata direttamente nei confronti degli eredi presso il loro indirizzo è da ritenersi insanabilmente nulla, giacché, in difetto della comunicazione prevista dall’art. 65 del D.P.R. n. 600/1973, gli atti intestati al dante causa possono essere notificati nell’ultimo domicilio dello stesso, ma devono essere diretti agli eredi collettivamente e impersonalmente. Infatti, secondo il consolidato orientamento della sezione tributaria della Corte di Cassazione, l’inosservanza di tale procedimento notificatorio, incidendo sul rapporto tributario perché relativo a un soggetto non più esistente (contribuente defunto), implica la nullità insanabile della notifica e quindi dell’avviso di accertamento o di liquidazione (fra le ultime, sentenza n. 26718 del 29 novembre 2013).

Solo nel caso delle imposte dirette, vi è un vincolo di solidarietà tra i coeredi, in quanto ciò è previsto espressamente da una norma che è l’articolo 65 del DPR 600/73 il quale scrive una regola speciale di solidarietà dei coeredi.

Questa norma ha spesso trovato applicazione anche nei tributi locali, ma la Cassazione, con l’ultima sentenza sopra citata che ha esplicitamente escluso che sul punto si possa far ricorso all’analogia. 

Infatti, testualmente ha sostenuto la Corte: “E con riferimento alla concreta fattispecie pervenuta all'esame - non essendo in effetti applicabile la regola speciale della solidarietà dei coeredi di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 65 soltanto predisposta per i debiti contratti dal de cuius relativamente al mancato pagamento delle imposte sui redditi; non essendo altresì applicabile la regola speciale della solidarietà dei coeredi contenuta al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 36 soltanto predisposta pel pagamento dell'imposta di successione; non essendo infine applicabile la speciale regola della solidarietà di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 57 che non riguarda i coeredi del debitore solidale dell'imposta di registro - deve pertanto ritenersi applicabile l'ordinaria regola della ripartizione pro quota dei debiti ereditari. 
La sentenza ha quindi ribadito più volte che in mancanza di norme speciali che vi deroghino, deve essere applicata la comune regola dei debiti ereditati pro quota di cui agli art. 752 e 1295 c.c.
Conseguentemente, in caso di emissione di accertamento verso gli eredi, gli stessi vanno emessi pro quota, sulla base delle risultanze della denuncia di successione, quando presente, reperibili anche sul siatel.

In caso di avviso già emesso, la richiesta di pagamento del medesimo atto deve essere effettuata pro quota, fermo restando che il versamento potrebbe essere unico.

Avv. Iconio Massara - Specialista in Diritto Tributario

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