top of page

IMU sui terreni senza esenzione: nuove regole per il saldo 2014

Nuovo decreto MEF su esenzione o pagamento IMU per i terreni agricoli a dicembre 2014: esclusioni o agevolazioni in base all'altitudine del Comune ed ai proprietari.

(Pubblicato sul n. 22 del 29.11.2014)

L’esenzione IMU per i terreni agricoli dipenderà dall’altitudine dei Comuni in cui sono presenti, con tariffazioni diverse già a partire dal saldo di dicembre 2014: lo prevede il decreto del Ministero delle Finanze di imminente emanazione, in attuazione dell’articolo 22, comma 2 del dl 66/2014, che limita l’esenzione IMU per i terreni agricoli, diversificando tra quelli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. In dettaglio: nei Comuni sopra i 600 metri i terreni continueranno a non pagare l’IMU, al di sotto di questa altitudine sui terreni non posseduti da agricoltori professionali e coltivatori diretti bisognerà pagare l’imposta comunale, mentre sotto i 281 metri pagheranno tutti, pur con tariffazioni diverse.

Esenzioni IMU terreni

- Comuni sopra i 600 metri: esenzione totale IMU.

- Comuni tra 281 e 600 metri di altitudine: esenzione IMU solo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

- Comuni di altitudine inferiore a 281 metri: nessuna esenzione, ma abbattimento del valore imponibile per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali hanno (franchigia di 6mila euro e riduzione per scaglioni sull’eccedenza fino a 32mila euro).

Coloro che, in base a questo decreto, sono tenuti al pagamento IMU sui terreni, dovranno farlo già a partire dalla prossima scadenza del 16 dicembre per la seconda rata IMU 2014. Si tratta di proprietari che a giugno, in occasione della prima rata IMU 2014, erano esenti e che dunque a dicembre pagheranno l’intera tassa in un’unica soluzione.

Le regole generali per calcolare l’IMU sui terreni: la base imponibile si ottiene applicando al reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 130, che scende a 110 per i coltivatori diretti e gli iap (imprenditori agricoli professionali), che hanno anche la franchigia. Rimangono esenti i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Il settore agricoltura ha regole particolari per quanto riguarda IMU e TASI su terreni agricoli e fabbricati rurali ad uso strumentale.

Fabbricati rurali ad uso strumentale

Pagano la TASI e sono esenti IMU. Il comma 678, articolo 1, 147/2013 (Legge di Stabilità) stabilisce che la TASI può arrivare allo 0,1% ma anche essere azzerata dalla delibera. Il comma 708 aggiunge che non pagano l’IMU.

Terreni agricoli

Non pagano la TASI ma nel 2014 si torna a pagare l’IMU su tutti i terreni agricoli, anche quelli di coltivatori diretti e agricoltori professionali (esentati nella seconda rata 2013). L’aliquota base dello 0,76% (la stessa degli immobili diversi dalla prima casa) può essere modulata dal Comune fino all’1,06%.

Si avvicina la nuova scadenza IMU-TASI, il saldo si versa entro il 16 dicembre, e anche in questa occasione le varianti nei diversi Comuni tra delibere e detrazioni sono le più disparate.

IMU

L’IMU si paga sugli immobili diversi dall’abitazione principale. Il termine per pagare il saldo dell’IMU 2014 Ã¨ il prossimo 16 dicembre, si tratta dell’ultima scadenza IMU per quest’anno, dopo il versamento del primo acconto nel mese di giugno. Va sottolineato che l’acconto IMU è stato versato sulle aliquote del 2013, mentre nel conguaglio a saldo il totale dovuto deve essere determinato sulla base delle aliquote 2014, se il Comune ha deliberato entro il 28 ottobre 2014, altrimenti anche il saldo dovrà essere calcolato sulle aliquote 2013.

TASI

Diversamente la TASI si paga anche sulla prima casa e una parte dell’imposta deve essere versata anche dagli inquilini, a meno di esenzioni da parte del Comune di appartenenza. Anche il saldo TASI va versato entro il 16 dicembre, dopo il pagamento del primo acconto di giugno per i Comuni che avevano deliberato, o di ottobre per i Comuni ritardatari. Nei Comuni che non hanno deliberato, approvando le nuove aliquote 2014, entro il termine ultimo del 10 settembre, il versamento del 16 dicembre riguarda invece l’intera imposta 2014 da pagare sulla base delle aliquote standard.

Saldo IMU-TASI

Sia per il versamento del saldo IMU che per quello TASI il calcolo deve essere effettuato considerando la differenza tra quanto complessivamente dovuto e quanto pagato con il primo acconto. Per evitare qualsiasi errore è consigliabile consultare la delibera del Comune di appartenenza, che può aver disposto modifiche alle regole generali (come quelle sul versamento minimo). Utile inoltre ricordare che gli importi da indicare non vanno arrotondati se si utilizza il bollettino postale, mentre vanno arrotondati se si utilizza la delega F24.

Deducibilità IMU – TASI

Il versamento dell’IMU sugli immobili strumentali è deducibile dal reddito d’impresa/professionale, ovvero dall’imponibile IRES/IRPEF, per il 20% (articolo 1, comma 715, legge n. 147/2013), ma è indeducibile ai fini IRAP.

La TASI invece è deducibile per il 100% poiché, in assenza di previsioni specifiche, trova applicazione la disciplina generale che rende il tributo interamente deducibile per cassa, se inerente a beni relativi all’impresa (articolo 43, comma 1, del TUIR).

Avv. Iconio Massara – Specialista in Diritto Tributario

bottom of page