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Grande opportunità per i Comuni

Condannata Equitalia a pagare 12 milioni di euro al Comune di Ciampino

per le mancate riscossioni mai adeguatamente rendicontate all’ente locale

 

(Pubblicato sul n. 29 del 18.07.2015)

Sentenza rivoluzionaria quella della Corte dei Conti, che apre straordinarie possibilità di ristoro per quei Comuni che riscuotono o hanno riscosso a mezzo Equitalia, senza ottenere grandi risultati, e, soprattutto senza avere una chiara esposizione del lavoro svolto dall’Agente per la Riscossione.

Infatti, la Corte dei Conti – sezione giurisdizionale del Lazio – ha condannato Equitalia sud a pagare 12 milioni di euro al Comune di Ciampino per le mancate riscossioni mai rendicontate adeguatamente all’ente locale.

L'Avvocato difensore del Comune, ha ritenuto che nel caso di specie si trattasse di una chiara responsabilità amministrativa per la quale dovevano essere verificate tutte le singole e specifiche inadempienze contrattuali è che in base ad un Regio Decreto del 1933 n. 1038 si potesse agire direttamente innanzi alla Corte dei Conti. Tale tesi è stata accolta dalla Corte dei Conti Sezione giurisdizionale del Lazio che, con la sentenza del 6 maggio 2015 n. 255 non solo ha affermato la piena legittimazione ad agire direttamente da parte del Comune, ma ha condannato Equitalia Sud S.p.A. al pagamento in favore dell'Ente Locale di euro 12.091.283,46 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sollecitando, al contempo la Procura a valutare ulteriori ipotesi di sussistenza di danni da disservizio, concretizzatesi a carico della popolazione del Comune.

 La sentenza rappresenta un precedente giurisprudenziale di notevole importanza in quanto apre un nuovo scenario per tutte le Amministrazioni che nel tempo hanno subito le medesime inadempienze contrattuali da parte dei gestori dei servizi di riscossione dei tributi locali.

La vicenda prende le mosse nel lontano 2008 quando il Comune di Ciampino stipulava un'apposita convenzione con Equitalia affidando a quest'ultima  la gestione del  servizio di riscossione coattiva dei tributi, delle multe, delle contribuzioni per le mense scolastiche nonché del servizio idrico.

 Più volte nel corso degli anni il Comune, in considerazione dell'esiguità degli importi riscossi da Equitalia, aveva inutilmente sollecitato il Concessionario a procedere nella riscossione dei ruoli affidati, lamentando in particolare la totale assenza di chiarezza e la mancata partecipazione di documenti che giustificassero le quote dichiarate inesigibili.

Tale situazione, peraltro, si aggravava quando la Corte dei Conti, in sede di regionale di Controllo, chiedeva al Comune chiarimenti in ordine alla gestione dei residui riferiti proprio ai ruoli affidati alla Concessionaria.

 Di qui l'unica strada percorribile: far causa ad Equitalia.

 L’obbligo di rendicontazione delle poste riscosse e non riscosse gravante sull’Agente della Riscossione ai sensi del D.Lgs n. 112/1999 non può ritenersi assolto con documentazione di scarsa chiarezza espositiva e rendiconti in formato excel.

All’ente va resa la produzione documentale delle cause che hanno impedito la riscossione. 
La decisione è stata assunta sulla base del R.D. n. 1038/1933 che consente di valutare inadempimenti contrattuali quali l’obbligo di rendicontazione.

Il Comune di Ciampino ha chiesto che la soc. Equitalia venisse condannata a ristorare di danno quantificato in almeno € 11.898.890,12 per aver omesso, parzialmente, di procedere alla riscossione di tributi, così come previsto da apposita convenzione del 10 luglio 2008, in quanto avrebbe proceduto a richiedere il rimborso delle somme inesatte o il loro discarico senza fornire la documentazione richiesta a riprova della loro inesigibilità. Non avendo ricevuto alcun riscontro esaustivo, il Comune ha provveduto, altresì, a richiedere alla predetta società, ai sensi dell’art. 36, comma 1 del D. Lgs. n. 112/1999, informazioni utili alla verifica delle proprie entrate. Tale ultima nota sarebbe rimasta priva di riscontro. Per effetto dell’inadempimento, ne sarebbe derivato un danno alle casse comunali, pari all’importo richiesto, scaturito dalle mancate riscossioni e da altre minori entrate in conseguenza della mancata formazione dei ruoli e del maturarsi di effetti prescrittivi, come già accertato dalla Commissione provinciale tributaria. A questo doveva aggiungersi anche un danno all’immagine del Comune.

Equitalia chiedeva il rigetto della domanda.

Il Collegio giudicante ha dato una valutazione della gestione del servizio che era ancorata ad un rigoroso vaglio delle norme, anche pattizie e della documentazione, per cui inderogabile punto di partenza e fonte di conoscenza utile al raffronto era la convenzione stipulata nel 2008, vista anche alla luce delle disposizioni di cui al Capo II, sezione II del D. Lgs. n. 112/1999.

La Corte sostiene che dalla documentazione versata in atti emerge, invece, che tale procedura non sia stata affatto seguita da Equitalia Sud s.p.a. sia per gli 2008/2011 (durata della Convenzione) sia per i ruoli relativi alle morosità degli anni precedenti.

Risulta, infatti, che l’Ente locale ha più volte sollecitato la soc. Equitalia a fornire dettagliate informazioni e chiarimenti in ordine ai ruoli affidati, solleciti rimasti inevasi.

La Corte sostiene ancora che colui (soggetto giuridico normalmente avente veste societaria) che si obbliga a gestire il servizio di riscossione (e per tale fatto riveste la qualifica di agente contabile) deve dare “legale discarico” delle somme che non può versare nelle casse dell’Ente affidante; e questa dimostrazione non può che essere fornita attraverso la produzione documentale delle cause che hanno impedito la materiale riscossione di quanto dovuto dal debitore erariale. Non può essere certamente reputata esaustiva ed esauriente dell’obbligo assunto la produzione di meri resoconti riassuntivi.

In merito, poi, all’entità del credito vantato la Corte sostiene che il Comune di Ciampino ha prodotto un computo che la società convenuta Equitalia non ha contestato nei suoi esatti termini, limitandosi a generiche affermazioni di disponibilità alle verifiche,  condanna la società Equitalia Sud s.p.a. a versare al Comune di Ciampino la somma di €. 12.091.283,46.

La sentenza ha carattere rivoluzionario, atteso che la maggior parte dei Comuni che riscuotono con Equitalia hanno sostanzialmente lo stesso problema oggetto di sentenza, ed a tal fine la medesima azione proposta dal Comune di Ciampino può essere proposta da tutti gli Enti locali che lamentano scarsa attenzione e scarsi risultati dell’Agente per la riscossione convenzionato.

Avv. Iconio Massara - Specialista in Diritto Tributario

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