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Bonus ricerca sviluppo 2015 per le imprese

Cos'è, a chi spetta e quando?

 

(Pubblicato sul n. 33 del 29.08.2015)

Una nuova ed importante forma di agevolazione fiscale è stata inserita attraverso il DM 27 maggio 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio) che regolamenta il Bonus Ricerca e Sviluppo, ossia il credito d’imposta introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (comma 35, articolo unico, legge 190/2014) in sostituzione di quello previsto dal decreto Destinazione Italia.

Il bonus spetta a quelle imprese, società di qualsiasi forma giuridica, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo introdotta dal decreto Destinazione Italia e modificata dalla Legge di Stabilità 2015.

In attesa che venga pubblicata in Gazzetta Ufficiale la nuova disciplina del credito di imposta previsto dal bonus, il dipartimento delle Finanze ha provveduto a rendere disponibile sul suo sito istituzionale, la relazione illustrativa che rende operativa l'agevolazione.

Vediamo quindi cos'è e come funziona il bonus ricerca e sviluppo, a chi spetta, ovvero, i beneficiari, le spese ammissibili ed in cosa consiste l'agevolazione e la misura del credito d'imposta.

Il bonus ossia, credito d'imposta, previsto per soggetti che investono fino ad una massimo di 5 milioni di euro nelle attività di sviluppo e ricerca negli anni 2015 al 2019, spetta a tutte le imprese di qualsiasi ordine giuridico, a prescindere dal settore economico in cui operano e dal regime contabile fiscale che hanno adottato. 

Consiste nella possibilità per le imprese che investono negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 nel settore della ricerca e dello sviluppo, al fine di aumentare l'innovazione e la loro competitività, un credito d’imposta le cui modalità di riconoscimento sono sancite dal comma 1, articolo 3, del Dl 145/2013 e confermate dall'articolo 5 del DM 27 maggio 2015.

I Requisiti e le condizioni per accedere al bonus per ogni anno, fino all'importo massimo di 5 milioni di euro, sono previsti a condizione che:

-la spesa per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, sia per ciascun anno di imposta di almeno 30 mila euro;

-la suddetta spesa sia di tipo incrementale, e cioè che ecceda la media degli stessi investimenti effettuati dall'impresa nei 3 anni precedenti a quello in corso fino 31 dicembre 2015. Pertanto, in base a quest'ultimo requisito, possono accedere al beneficio del credito d'imposta, solo quelle imprese che negli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 fino al 31 dicembre, hanno effettuato investimenti in ricerca e sviluppo e che tali nuove spese, siano maggiori rispetto alla media di quelle sostenute nei 3 anni precedenti e nel 2015.

Per le nuove imprese che hanno aperto l'attività da meno di 3 anni, il calcolo della media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, ai fini del riconoscimento del bonus fiscale, è quella relativa alle spese effettuate a partire dal periodo di imposta in cui sono state costituite.

La misura dell'agevolazione prevede 2 differenti aliquote di credito, in funzione delle diverse tipologie di spese, ovvero:

Per i costi per il personale altamente qualificato e per i contratti di ricerca extra muros: spetta il 50% della spesa incrementale.

Per i costi relativi alle quote di ammortamento e alle competenza tecniche e privative industriali: spetta il 25% della spesa incrementale.

Le attività di ricerca e sviluppo che rientrano nel bonus, e per le quali spetta il credito di imposta sono:

-lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze;

-ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi  o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti;

-acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo  scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati.

-produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Restano escluse le modifiche ordinarie o periodiche a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando rappresentino miglioramenti.

Non rientrano nelle spese di attività di ricerca e sviluppo, e per cui non ammesse al beneficio: modifiche ordinarie o periodiche effettuate su prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti anche se rappresentano dei miglioramenti.

Le spese ammesse, sono i costi sostenuti dall'impresa, direttamente connessi allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo, quali:

-Costi del personale altamente qualificato (dottorato di ricerca, iscrizione a un ciclo di dottorato, laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico) essere dipendente dell’impresa (con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali) o in rapporto di collaborazione, compresi gli esercenti arti e professioni, a condizione che svolga la propria attività presso le strutture aziendali: spese agevolate al 50%;

-quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio in relazione a misura e periodo di utilizzo. Il costo unitario non deve essere inferiore a 2mila euro al netto dell’IVA: agevolazione al 25%;

-spese per contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, altre imprese (comprese le strat up innovative) che però non possono essere controllate o controllanti, direttamente o indirettamente: agevolazione al 50%;competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne: agevolazione al 25%.

E’ prevista infine la possibilità di inserire fra le spese anche quelle di certificazione contabile, solo nel caso in cui l’impresa non sia soggetta a revisione legale dei conti e non abbia collegio sindacale: tetto massimo di spesa agevolabile a 5mila euro.

Avv. Iconio Massara - Specialista in Diritto Tributario

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