Massara & Primerano
Studio Legale Tributario Associato
Decreto sulla semplificazione della riscossione in arrivo
Equitalia: niente più anatocismo, aggio ridotto e cartelle più leggere via web.
(Pubblicato sul n. 35 del 12.09.2015)
Sta per completare il suo iter parlamentare un importante provvedimento in materia di riscossione tributaria, che ha ad oggetto le procedure poste in essere da Equitalia e dagli altri Enti di riscossione.
Il decreto legislativo sulla semplificazione e la razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, approvato dal Governo nelle scorse settimane ha ottenuto i pareri delle Commissioni parlamentari.
Ciò significa che entro brevissimo sarà definitivamente approvato dalle camere.
Una attività normativa significativa è stata varata anche in relazione alle norme ed ai metodi che riguardano Equitalia e sono previste nel decreto relativo alla riscossione, che, secondo quanto affermato dal Governo, punta a creare un sistema “che favorisca l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti” incentivando la rateizzazione, aumentando la certezza dei tempi di riscossione e semplificando la materia.
Le novità principali in materia di riscossione sono l’eliminazione all’anatocismo sulle cartelle esattoriali, l’approvazione di aggio ridotto, le cartelle via web e più tempo per pagare.
Vediamo nello specifico le singole previsioni normative.
Introduzione della mediazione obbligatoria con Equitalia.
Seppur la norma ha carattere specifico per la gestione dei processi tributari, la stessa ha grandissima rilevanza in quanto introduce una attività preventiva di confronto con il contribuente, che fino ad oggi è stata esclusivamente inserita in relazione agli atti emanati dall’Agenzia delle Entrate.
Infatti, la norma inserita nel decreto sulla revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, amplia lo strumento della mediazione attualmente riguardante solo gli atti posti in essere dall’Agenzia delle Entrate con valore entro i 20mila euro.
Il nuovo decreto prevede invece che la mediazione si applichi a tutte le controversie (anche a quelle catastali), “indipendentemente dall’ente impositore” e dunque anche ad Equitalia e ai concessionari della riscossione.
Lo strumento della conciliazione, sinora riguardante solo le cause di primo grado, si applicherà anche al giudizio di appello.
Pertanto viene normativamente inserito l’obbligo di tentare la mediazione con Equitalia e con gli altri agenti della riscossione prima di poter procedere giudizialmente contro le ipoteche e il fermo auto che si ritengono illegittimamente iscritti per un valore non superiore a ventimila euro.
Il previo esperimento della procedura diviene, quindi, condizione di procedibilità anche per l'azione giudiziaria nei confronti dei soggetti sovra indicati, e ciò indipendentemente dal fatto che i vizi contestati siano di merito o formali, purché siano propri delle cartelle di pagamento, e dal fatto che la competenza sia del tribunale ordinario o della commissione tributaria.
L'obiettivo è quello di tentare di arginare il numero sempre crescente di controversie avviate dai contribuenti nei confronti del fisco.
Nelle more dell'esperimento della procedura di mediazione, da avviarsi con reclamo, sono sospesi sia i termini di proposizione del ricorso che l'esecutività dell'atto in contestazione. In caso di raggiungimento di un accordo, lo stesso si perfeziona con il pagamento dell'intero importo o della prima rata. Se, viceversa, trascorrano 90 giorni senza che l’accoglimento del reclamo sia notificato o la mediazione si sia conclusa, l’istanza produce gli effetti del ricorso. Sostanzialmente in termini procedurali viene mutuato quanto già sussistente in relazione agli atti dell’Agenzia delle Entrate.
Eliminazione dell’anatocismo
Di grandissima rilevanza sia giuridica che pratica riguarda l’eliminazione della norma che consentiva l’anatocismo sulle cartelle, ossia, in caso di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, la possibilità di richiedere il pagamento degli interessi sugli interessi e gli interessi sulle sanzioni.
La portata pratica della norma è di particolare significato in quanto nelle posizioni creditorie di Equitalia la parte relativa ad interessi è ingente, soprattutto per le posizioni molto datate in cui appunto, a causa dell’anatocismo, oltre all’imposta, anche gli stessi interessi, al termine dell’anno, iniziano a produrre a loro volta interessi.
Aggio ridotto
Altra importante novità del decreto attuativo riguarda la riduzione dell’aggio, (ossia degli “oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione”) che dal prossimo anno passa dall’attuale 8% al 6% del riscosso.
In più è stata prevista una norma transitoria che garantisce il mantenimento del vecchio regime per i ruoli consegnati fino al 31 dicembre, perciò la norma sarà riferibile ai ruoli successivi.
Inoltre, per chi paga subito spontaneamente, si dovrebbe verificare una nuova situazione per la quale l’aggio scende dal 4,65 all’1%, se il pagamento avverrà entro i 60 giorni dalla notifica della cartella, mentre dopo i 60 giorni dalla notifica della cartella, scatteranno gli interessi moratori, ma solo sulle somme non pagate e non anche sulle sanzioni e sugli interessi stessi.
Rateizzazioni accertamenti ed atti di Equitalia
Dovrebbe essere disposto l’allungamento dei tempi di rateizzazione in quattro anni (in luogo degli attuali 3), in caso di definizione concordata dell’accertamento, con un minimo di otto rate e un massimo di sedici.
Per le somme iscritte a ruolo, Equitalia potrà concedere dilazioni fino a un massimo di 72 rate mensili, dietro mera richiesta del contribuente che dichiari di trovarsi in una situazione temporanea di difficoltà. Ma ciò solo per somme fino a 50mila euro; per le somme superiori, invece, la dilazione potrà essere concessa solo dietro presentazione di adeguata documentazione da parte del contribuente.
Lieve inadempimento
Viene portato a 7 giorni (dagli attuali 5) anche il “lieve inadempimento”, ossia il ritardo nel pagamento delle cartelle che non comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione.
Confermata infine la norma che riconosce il “lieve inadempimento” (e la relativa rateizzazione) nei casi di minore versamento fino al 3% del dovuto (con il limite massimo di 10mila euro).
Cartelle via web
Diventerà prioritario e privilegiato per la notifica delle cartelle il canale telematico al posto delle ordinarie raccomandate.
Per imprese e professionisti la cartella notificata via pec diventa obbligatoria, mentre per tutte le altre persone fisiche che ne fanno richiesta è facoltativa.
Da un esame complessivo del provvedimento paiono cogliersi interessanti aperture per i contribuenti, e quindi si attende il varo definitivo dello stesso, che non dovrebbe subire modificazioni.
Avv. Iconio Massara - Specialista in Diritto Tributario