Massara & Primerano
Studio Legale Tributario Associato
Acconto 730/2015, come chiedere la riduzione
(Pubblicato sul n. 36 del 19.09.2015)
Lavoratori dipendenti e pensionati possono chiedere la riduzione dell'acconto 730/2015 con comunicazione scritta al sostituto d'imposta entro fine settembre.
Dopo la partenza relativa al modello 730 precompilato, di cui abbiamo più volte dato notizia a mezzo di queste pagine, che è stato introdotto per la prima volta a partire dalla dichiarazione di quest’anno, parte ora la possibilità di introdurre per l’anno prossimo, delle modifiche inerenti la tassazione e gli importi dovuti al fisco, in relazione ai redditi prodotti per l’anno 2015, che andranno dichiarati con il modello 730/2016.
Con il modello 730 gli acconti per i redditi 2015, relativi all'Irpef e/o alla cedolare secca, sono calcolati direttamente in base ai redditi dichiarati per l'annualità precedente e vengono, alla loro scadenza, in questo caso a novembre, trattenuti dal sostituto d'imposta sulla busta paga o sul rateo della pensione.
Sotto questo profilo, i lavoratori dipendenti e i pensionati possono richiedere entro mercoledì 30 settembre la riduzione degli acconti per i redditi 2015, relativi all’Irpef e/o alla cedolare secca.
Pertanto, chi si rende conto di avere quest’anno redditi inferiori rispetto a quelli dichiarati per il 2014, oppure oneri deducibili o detraibili di ammontare rilevante, può chiedere in forma scritta al datore di lavoro e all’ente pensionistico di versare meno di quanto riportato nel prospetto di liquidazione.
L’acconto dovuto può essere calcolato in proprio, ma è necessario fare attenzione a calcolare correttamente gli importi da pagare.
Pertanto, chi già sa che nel 2015 guadagnerà meno dell’anno scorso o, in generale, pagherà meno Irpef farà bene a farsi due conti, e quindi, chi presume un reddito imponibile Irpef 2015 inferiore a quello del 2014 perché, ad esempio, ha interrotto quest’anno una collaborazione occasionale o a progetto; oppure ha venduto una casa, un garage o una cantina o, ancora, non deve più dichiarare l’affitto di un immobile, può decidere ridurre o non pagare l’acconto dovuto per novembre.
Inoltre, può ridurre l’acconto anche chi ha sostenuto nel 2015, o prevede importanti spese detraibili o deducibili: visite specialistiche, spese per badanti, versamenti in beneficenza alle Onlus, nuove coperture assicurative, interessi del mutuo prima casa, spese di ristrutturazione detraibili al 50% e così via.
Anche la stipula di una polizza previdenziale potrebbe comportare una minore Irpef da versare per il 2015 e quindi dare origine ad un minore acconto dovuto.
Si può anche simulare una vera e propria dichiarazione dei redditi per il 2015, come se l’anno fosse già terminato, tenendo conto di tutte le regole fiscali in vigore (aliquote, detrazioni per oneri di famiglia, ecc.), e di quelle in via di definizione con le recenti manovre estive, dei redditi e delle spese che si prevedono per l’anno in questione.
Arrivati all’imposta dovuta bisogna calcolare su questo importo l’acconto complessivamente previsto e rideterminare la seconda rata dell’acconto Irpef.
A questo punto, se «l’autoriduzione» è davvero conveniente, si deve comunicare la scelta al sostituto d’imposta, datore di lavoro o INPS.
Il contribuente che intende intraprendere questa strada deve però fare attenzione a calcolare correttamente gli importi da pagare. Infatti, se al momento della liquidazione dell'imposta annuale dovuta per il 2015 (con la relativa dichiarazione dei redditi) gli acconti si dovessero rivelare inferiori a quelli effettivamente dovuti, scatterebbero le sanzioni per versamento insufficiente, pari al 30% della differenza tra il versato e il dovuto.
In questo caso, prima che arrivi la comunicazione di irregolarità da parte dell'Agenzia delle Entrate, sarà possibile rimediare ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso, la cui disciplina è stata ridisegnata dalla legge di stabilità 2015.
L’istituto del ravvedimento operoso è stato recentemente modificato appunto dalla Legge di Stabilità 2015, che nell’ottica di una maggior collaborazione fra fisco e contribuenti ha introdotto nuove forme ed ha eliminato una serie di limiti temporali, per cui non c’è più il paletto rappresentato dal termine di presentazione della dichiarazione successiva.
Nel prospetto di liquidazione gli importi del secondo o unico acconto dell’Irpef e della cedolare secca sono indicati, rispettivamente, nel rigo 95 e nel rigo 101 (rigo 115 e 121 per il coniuge dichiarante).
Il Fisco calcola gli acconti in base ai redditi relativi all’annualità precedente (quindi, nel caso specifico, in base ai redditi 2014, dichiarati nel 730/2015).
Se il contribuente ritiene però che nel 2015 guadagnerà meno, oppure avrà oneri deducibili o detraibili maggiori, può chiedere un versamento inferiore a titolo di acconto 2015, rivolgendosi direttamente al proprio sostituto d’imposta.
Ribadiamo che ciò va fatto entro mercoledì 30 settembre.
Avv. Iconio Massara - Specialista in Diritto Tributario