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Varato il nuovo modello di avviso di intimazione

Cambia la forma dell’atto (in vigore dal 1999) che l’agente della riscossione deve notificare al debitore prima di avviare l’esecuzione forzata

 

(Pubblicato sul n.11 del 14.03.2015)

Con il Provvedimento17.2.2015, è stato approvato il nuovo modello di avviso di intimazione, che sostituisce quello in vigore dal 28.6.1999.

Equitalia cambia il modello di avviso di intimazione al pagamento, rinnovando veste grafica e contenuti all’atto esattoriale. Il nuovo modello di avviso di intimazione – ai sensi dell’art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 – è stato approvato con il provvedimento n. 22585 /2015 dell’Agenzia delle Entrate.

L’obiettivo è quello di rendere più chiara e intuitiva la lettura dei dati contenuti nell’atto di Equitalia, nonché di rendere il modello adatto a tutti i diversi tipi di atti per la riscossione coattiva.

L’avviso di intimazione è previsto dall’art. 50 del d.p.r. 29.9.1973, n. 602, che l’agente della riscossione deve notificare al debitore prima di avviare la procedura di esecuzione forzata, se è decorso un anno dalla data in cui la cartella di pagamento è stata notificata.

Più in particolare, l’atto, che contiene l’intimazione ad adempiere entro il termine di cinque giorni dalla data della sua notifica, deve essere notificato qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- prima di procedere all’esecuzione forzata, se questa non è iniziata entro un anno dalla data di notifica della cartella di pagamento (art. 50, secondo comma, del d.p.r. 29.9.1973, n. 602);
- prima di avviare la procedura di esecuzione forzata, se questa non è iniziata entro un anno dalla data di notifica del c.d. “avviso di accertamento esecutivo”, nonché degli atti successivi emessi dall’Agenzia delle entrate (art. 29, comma 1, lettere a) ed e), del d.l. 31.5.2010, n. 78);
- prima di avviare la procedura di esecuzione forzata, se questa non è iniziata entro un anno dalla data di notifica degli atti emessi dall’Agenzia delle dogane (art. 2, comma 3-ter, del d.l. 2.3.2012, n. 16).

Ricevuto l’atto, il debitore, entro cinque giorni, può eseguire il pagamento della somma dovuta ovvero può chiedere di beneficiare del pagamento in forma rateale o chiedere la sospensione della procedura di riscossione.
L’atto perde di efficacia se sono trascorsi 180 giorni dalla data della sua notifica, ferma restando, però, la possibilità che l’agente della riscossione provveda a notificare un nuovo avviso. Decorso infruttuosamente il suddetto termine di cinque giorni, l’agente della riscossione procede con le azioni di recupero.

La nuova veste grafica contiene un prospetto nel quale sono riassunti gli estremi della cartella di pagamento (ovvero degli altri atti) per i quali il debitore risulta essere moroso.

Oltre allo spazio riservato all’informativa fornita dall’agente della riscossione, l’atto contiene anche la sezione riservata alla notifica.

L’avviso di intimazione è stato oggetto di una revisione grafica e contenutistica al fine di assicurare una maggiore chiarezza dei dati ivi contenuti e una migliore fruibilità delle informazioni fornite, consentendone l’utilizzo per tutte le differenti tipologie di atti il cui recupero coattivo è affidato all’Agente della riscossione. Per questo motivo, come dicevamo, sotto il profilo grafico, è stato inserito sul frontespizio dell’avviso un prospetto riassuntivo in cui vengono indicati dall’Agente della riscossione gli elementi identificativi della cartella di pagamento o degli altri atti per i quali il contribuente risulta moroso.

L’inserimento di tale prospetto risponde, peraltro, all’ulteriore finalità di consentire l’utilizzo di un unico avviso di intimazione per una pluralità di atti.

L’avviso di intimazione prevede, altresì, una sezione riservata all’Agente della riscossione nella quale vengono forniti al debitore ulteriori informazioni e chiarimenti.

Si spera che con questa nuova veste grafica l’avviso di intimazione possa essere più chiaro e consentire al contribuente di comprendere pienamente la tipologia, la quantificazione e la specifica delle somme che gli vengono richieste.

Del resto, questo era l’auspicio per cui è nato nel 2000 lo Statuto del Contribuente, con un insieme di norme giuridiche che dovevano garantire ai contribuenti una maggiore tutela, ed obbligavano il fisco ad assumere atteggiamenti di maggiore partecipazione con principi improntati alla buona fede ed alla collaborazione.

Spesso queste norme sono state interpretate restrittivamente, con gravissimo danno ed enormi difficoltà per i contribuenti nel vedere tutelate le proprie ragioni.

Tutta la pubblicità sul fisco “amico” dei cittadini, è rimasta lettera morta.

Avv. Iconio Massara - Specialista in Diritto Tributario

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