Massara & Primerano
Studio Legale Tributario Associato
La tassa sui rifiuti si applica anche al garage non utilizzato
(Pubblicato sul n. 13 del 28.03.2015)
Una questione sempre contestata dai contribuenti, è quella relativa all’obbligo di pagare la tassa sui rifiuti per un immobile, indipendentemente dall’effettivo utilizzo che dello stesso si effettua nell’arco dell’anno.
La contestazione dei contribuenti, seppur basata su un presupposto logico connesso al fatto che la produzione di rifiuti può avvenire solo ed esclusivamente attraverso l’utilizzo dell’immobile, è, da sempre, escluso dalla normativa sui rifiuti, ed anche dalla giurisprudenza.
Questo principio è rimasto immutato sia in periodo di prelievo TARSU, che successivamente in TARES ed oggi in TARI.
Infatti, a norma dall’art. 62 del D.Lgs 15 Novembre 1993, n. 507 (Decreto Legislativo istitutivo della TARSU), il presupposto impositivo è costituito dal solo fatto oggettivo della occupazione o della destinazione del locale o dell'area scoperta, a qualsiasi uso adibiti, e prescinde, quindi, del tutto dal titolo, giuridico o di fatto, in base al quale gli immobili sono occupati o detenuti.
Quindi per essere soggetti alla tassa basta esclusivamente la occupazione da parte del soggetto titolare, indipendentemente dal fatto che se ne faccia effettivo uso.
Per quanto concerne le vicende modificative della occupazione o detenzione del bene immobile l’ art. 64 D.Lgs 15 Novembre 1993, n. 507 dispone che:
“ 1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 63, comma 3.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, da diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.”
Costituisce onere del contribuente provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell’esenzione, atteso che, pur operando il principio secondo il quale è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, tale principio non può operare in riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o l'esenzione.
Ciò in quanto trattasi di un'eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale.
In relazione a questo principio si è recentemente pronunciata, nel solco di un orientamento consolidato la Sezione VI-Tributaria della Cassazione, con la sentenza n. 33 depositata il 7 gennaio 2015.
Il principio massimato della sentenza sostiene che la tassa sui rifiuti (tarsu-tares) grava su “chiunque occupi o conduca i locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, in cui i servizi sono istituiti, compresi i garage. Tale tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, salva l’autorizzazione dell'ente impositore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità, purché il servizio sia istituito, e sussista la possibilità della utilizzazione, ma ciò non significa che, per ogni esercizio di imposizione annuale, la tassa è dovuta solo se il servizio sia stato esercitato dall'ente impositore in modo regolare, così da consentire al singolo utente di usufruirne pienamente.”
Pertanto, nel caso di specie, a nulla, ha rilevato la circostanza per cui la presenza dell'uomo presso il garage era sporadica e l’uso ne era marginale. Ai fini impositivi ciò che rileva è la situazione giuridica di occupazione o detenzione del bene immobile sul territorio comunale.
Nel caso di specie la mera occupazione del garage comportava il pagamento della tassa, a prescindere dalla effettiva produzione di rifiuti, che comunque erano presunti, considerato che il detentore inevitabilmente li determina per il solo fatto che usa o possa usare il bene immobile.
Ciò si verifica a maggior ragione quando il contribuente non abbia denunziato il possesso del garage, o comunque la variazione, come nel caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte. Né egli aveva promosso il procedimento amministrativo necessario per escludere in ipotesi l'idoneità in concreto del garage alla produzione di rifiuti, la cui eventuale mancanza semmai doveva essere provata in ogni caso solamente dal contribuente stesso, che tuttavia non ne aveva assolto l'onere.
Pertanto, avere la titolarità di un bene immobile comporta automaticamente la soggezione al prelievo sui rifiuti, a prescindere dal fatto che l’immobile sia, di fatto, utilizzato o meno, purchè sia potenzialmente utilizzabile.
Avv. Iconio Massara - Specialista in Diritto Tributario