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Annullata iscrizione ipotecaria effettuata sulla base di uno dei ruoli firmati da funzionari che non siano un dirigente dalla CTP Frosinone con la sentenza n. 654/02/15 del 20.07.2015

 

(Pubblicato sul sito Finanza Territoriale il 05.08.2015)

L’evoluzione giurisprudenziale in tema di nullità degli atti sottoscritti da Dirigenti decaduti a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 37/2015 prosegue incessantemente.

Merita di essere segnalata e portata all’attenzione dei lettori l’ultima in ordine temporale resa pubblica, che ha carattere innovativo e specifico rispetto alle precedenti in quanto, ad essere nulli non sono solo gli accertamenti fiscali, ma anche i ruoli formati dall'Agenzia delle Entrate per via delle nomine illegittime.

Ciò, in base alla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone n. 654/02/2015 del 20.07.2015, che statuisce il principio in base al quale l'illegittimità del ruolo si ripercuote sulla cartella esattoriale e sui pignoramenti e cautelari emessi da Equitalia.

L'eccezione del difetto di sottoscrizione può essere sollevata anche per impugnare l'ipoteca e se verificata comporta l'annullamento della stessa.

La legge, infatti, prevede la nullità assoluta per il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali come la firma o il potere da parte del soggetto firmatario.

Tutti gli atti del fisco devono essere firmati da un direttore che deve essere un regolare dirigente oppure per delega dello stesso ad un dirigente.

Il difetto di sottoscrizione del ruolo, firmato da un funzionario delle Entrate, che non sia un regolare dirigente, invalida anche il provvedimento d’iscrizione ipotecaria secondo la CTP di Frosinone.

Gli effetti della sentenza n. 37/2015 della Consulta investono necessariamente i ruoli formati dalle Entrate e l’illegittimità del ruolo conduce all’annullamento delle cartelle di pagamento che lo contiene e di tutti gli atti consequenziali, nessuno escluso.

La Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone con la sentenza n. 654/02/15 del 20.07.2015, ha messo nero su bianco il principio dell’estensione della nullità dagli accertamenti fiscali alle cartelle esattoriali: in pratica la firma, anche solo su un semplice ruolo, apposta da uno dei 767 dirigenti illegittimi (ossia privi di poteri) dell’Agenzia delle Entrate si ripercuote anche sulla cartella di pagamento di Equitalia.

Perciò, in base a tale principio si consolida il fatto che «ad essere nulli non sono solo gli accertamenti fiscali, ma anche le semplici iscrizioni a ruolo dei tributi».

Ne consegue che, se è nulla l’iscrizione a ruolo, per difetto di firma, è anche nullo ogni atto successivo e conseguente ad essa, come la cartella esattoriale di Equitalia, ma anche l’eventuale ipoteca, il pignoramento, il fermo auto, ecc.; il vizio, infatti, dell’atto dell’Agenzia delle Entrate si estende “a valanga” su tutte le successive azioni (esecutive e non) di Equitalia, nessuna esclusa.

Sulla base, quindi, di questo importante precedente sono finalmente emerse – come del resto si era più volte prospettato in queste pagine – tre importanti conseguenze, sino ad oggi non rilevate, in modo esplicito, dalle altre sentenze:

– nel caso in cui, alla guida dell’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate ci sia stato uno dei 767 dirigenti promossi senza concorso e poi fatti decadere dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 37/2015, ad essere nulli non sono solo gli accertamenti fiscali, ma anche le semplici iscrizioni a ruolo dei tributi;

– se è nulla l’iscrizione a ruolo, per difetto di firma, è anche nullo ogni atto successivo e conseguente ad essa, come la cartella esattoriale di Equitalia, ma anche l’eventuale ipoteca, il pignoramento, il fermo auto, ecc.; il vizio, infatti, dell’atto dell’Agenzia delle Entrate si estende “a valanga” su tutte le successive azioni (esecutive e non) di Equitalia, nessuna esclusa;

– il contribuente, se ha già ricevuto un atto di Equitalia può impugnare direttamente quest’ultimo, nonostante prima di tale momento non si sia mosso per contestare le pretese dell’Agenzia delle Entrate. Egli pertanto potrebbe ricorrere – sostenendo la nullità dell’atto prodromico, ossia dell’iscrizione a ruolo del tributo, per difetto di poteri del dirigente – anche contro l’ipoteca (così come avvenuto nel caso che ha generato la sentenza in commento), ma anche contro il pignoramento o il semplice avviso di ipoteca o di fermo auto.

Ciò perché, come ha più volte ricordato la Commissione Tributaria Regionale di Milano (sentenza 2184 del 19 maggio 2015), in casi del genere siamo davanti al più grave dei vizi che possa invalidare un atto tributario: la nullità assoluta, ossia l’inesistenza.

Gli atti inesistenti possono, infatti, essere impugnati (contestati) in ogni stato e grado di giudizio (quindi anche solo in secondo grado o in Cassazione per la prima volta).

Non c’è infatti possibilità che il decorso del tempo li sani.

Addirittura possono essere annullati anche dallo stesso giudice, d’ufficio, in assenza di esplicita richiesta da parte del ricorrente.

Insomma, stando all’interpretazione della CTP di Frosinone, non vi sarebbero più dubbi sulla possibilità di impugnare anche le cartelle esattoriali di Equitalia, nonostante il decorso del tempo dalla notifica della stessa. Una mossa che, certo, potrebbe portare vantaggi enormi sul contribuente che si vedrebbe annullare tutta la pretesa tributaria, senza possibilità che la stessa possa essere rinnovata (attesi gli ormai intervenuti termini di decadenza).

Dall’altro lato, l’eventuale danno erariale che ne deriva per lo Stato sarà valutato dalla Corte dei Conti in questi mesi, a seguito del rinvio degli atti fatto dai giudici milanesi, che sospettano responsabilità in chi ha innescato questo meccanismo a catena di nullità degli atti dell’Agenzia delle Entrate.

Ricordiamo infatti, che la CTR di Milano, con la sentenza n. 2842/01/2015 nel ribadire il principio che gli avvisi di accertamento fiscale, sottoscritti dai dirigenti illegittimi, sia che l’atto sia stato firmato personalmente, che su delega, sono nulli, o meglio del tutto inesistenti, per incompetenza assoluta in difetto di attribuzione, ha stabilito che c’è qualcosa in più, di altrettanto importante e cioè che il giudice deve immediatamente informare le autorità sulle eventuali responsabilità contabili e penali per non incorrere lui stesso negli stessi rischi.

Insomma, c’è anche il rischio di un danno erariale e di questo vanno informati gli organi di controllo (ossia la Procura della Corte dei Conti).

Avv. Iconio Massara - Specialista in Diritto Tributario

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