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IMU agricola in scadenza, telenovela senza fine e contribuenti chiamati a pagare

Ecco tutti i casi di esenzione e chi dovrà pagare entro il 10 febbraio.

 

(Pubblicato sul n. 06 del 07.02.2015)

La telenovela iniziata con la novella normativa di imponibilità dei terreni agricoli montani sembra non avere fine, e si pone ancora il dubbio se l’imposta andrà pagata e quando.

La domanda, per quanto assurdo possa sembrare visti i tempi strettissimi, al momento non ha risposta. La scadenza è stata fissata da un decreto del Governo, ma poi è sopraggiunta una sospensiva del Tar del Lazio che rischiava di farla saltare.

Ebbene, ora lo stesso TAR Lazio, all’udienza del 21.01 scorso non ha confermato questa sospensiva, e perciò, alla luce di tale nuovo evento, rimaneva la data del 26 gennaio come quella entro la quale bisognava pagare l’IMU sui terreni montani.

Attesi i tempi ristrettissimi, è intervenuto il governo nel corso del Consiglio dei Ministri di venerdì 23 gennaio con il decreto legge 4/2015, che ha infatti esentato dal pagamento dell’imposta tutti proprietari di terreni agricoli situati nei Comuni montani e nei Comuni parzialmente montani, se posseduti da coltivatori diretti e IAP nei Comuni.

Per chi è chiamato a pagare, visti i tempi ristrettissimi, la scadenza è stata traslata, ed è fissata al 10 febbraio 2015, per quanto riguarda l’IMU 2014 non ancora versata perché in giugno c’era ancora l’esenzione.

Il nuovo criterio è che resta l’esenzione per i terreni che si trovano nei Comuni montani, classificati dall’ISTAT, e anche per quelli parzialmente montani ma limitatamente ai terreni posseduti e condotti da agricoltori diretti o imprenditori agricoli professionali.

In compenso c’è un’altra sospensiva del TAR, con l’udienza di conferma fissata invece al 4 febbraio: non è chiaro se questo potrà ancora ulteriormente sospendere il pagamento dell’imposta.

Sui contribuenti tenuti a pagare, c’è un’importante precisazione: anche la tassa 2014 si applica in base alle nuove regole appena approvate con il decreto del 23 gennaio. Restano esenti anche quei terreni che in base alla nuova classificazione sarebbero tenuti a pagare ma in base alla norma, ormai “vecchia”, dello scorso novembre (decreto interministeriale 28 novembre 2014), avevano l’esenzione.

Ora, questo criterio viene superato: l’IMU sui terreni agricoli o non coltivati si paga in base alla classificazione ISTAT del Comune, fra completamente montani (esenti), parzialmente montani (esenzione solo per i terreni di agricoltori diretti e imprenditori agricoli professionali), e non montani, in cui si paga in ogni caso.

 I Comuni montani nei quali scatta l’esenzione sono 3500, mentre quelli parzialmente montani sono circa 652.

Il nuovo decreto IMU ha rimodulato l’imposta, per quanto riguarda i terreni agricoli montani, prevedendo nuovi casi di esenzione che valgono sia per l’IMU 2015 che per l’IMU 2014. Con riferimento al 2014 sono tuttavia stati salvaguardati coloro che erano esenti in base al decreto interministeriale il 28 novembre 2014. Dunque per il 2014 sono esenti i proprietari di terreni situati:

- nei Comuni montani;

- nei Comuni parzialmente montani posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;

- nei Comuni la cui altezza è superiore ai 600 metri o 281 se posseduti e condotti da coltivatori diretti a imprenditori professionali (le due categorie esenti in base al decreto dello scorso novembre).

Da precisare che il terreno deve essere posseduto e anche direttamente condotto dal coltivatore diretto o imprenditore per ricadere nei casi di esenzione oppure, caso regolamentato dal comma 2 dell’articolo 1 del decreto, può essere concesso in comodato o in affitto. In tutti gli altri casi l’IMU è dovuta.

Dal 2015 l’esenzione resterà solo per terreni situati nei Comuni montani o in quelli parzialmente montani posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP.

In pratica sono stati ripristinati i vecchi criteri già utilizzati nell’elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, ma facendo riferimento alla lista Istat aggiornata.

 Non solo. Dell’agevolazione, poi, fruiscono, ma per il solo 2014, anche coloro che non hanno i requisiti fissati dal nuovo dl 4/2015, sempre che risultavano esenti in base alle vecchie regole dettate dal decreto ministeriale del 28 novembre scorso. Partendo da quest’ultima previsione risulta evidente che il legislatore, giustamente, non poteva con effetto retroattivo disconoscere i benefici per l’anno precedente a coloro che fossero in possesso dei requisiti, e per i quali l’esenzione si poteva considerare oramai un diritto acquisito.

In considerazione del fatto che sono state riviste le regole fiscali su questa imposta, in quanto è possibile che un contribuente abbia già pagato l’IMU, ritrovandosi ora esente in base alle nuove regole.

 È il caso, ad esempio, di un terreno ubicato in un Comune che si trova sotto i 600 metri, ma è classificato dall’ISTAT come Comune montano: controllare è molto semplice, basta verificare se il proprio Comune è fra i 3.516 Comuni montani ISTAT, consultando il relativo elenco (il codice ISTAT dei Comuni totalmente montani è la lettera “T”).

In questo caso valgono le regole ordinarie per il rimborso.

Il rimborso si richiede presentando specifica istanza al Comune, entro cinque anni. Significa che il contribuente è stato chiamato a versare un’imposta che in realtà avrebbe potuto risparmiarsi e ora deve avviare una nuova pratica burocratica per chiedere un rimborso che certo non sarà immediato. Il caso non è completamente teorico, di contribuenti che hanno già pagato l’IMU terreni montani ce ne sono parecchi visto che i Comuni hanno già incassato circa 13 milioni di euro.

In conclusione alla presente disamina si ricorda che per determinare l’IMU dovuta, va applicata l’aliquota approvata con specifica delibera del Consiglio Comunale. In assenza di tale previsione dovrà essere utilizzata l’aliquota nella misura ordinaria fissata dalla normativa vigente al 7,6 per mille (art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011). Si rammenta che per giungere al calcolo dell’IMU dovuta per i terreni agricoli occorre partire dal reddito dominicale rivalutato del 25 per cento. Questo valore va poi moltiplicato per 75 in presenza di terreno coltivato direttamente o per 135 in caso contrario. Nell’ipotesi di terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, condotti dagli stessi, l’IMU è determinata considerando la parte che eccede il valore di euro 6.000, con specifiche riduzioni fino a 32.000 euro.

Avv. Iconio Massara -  Specialista in Diritto Tributario

 

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