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Ordinanza Corte di Cassazione Civile sez. VI 16/1/2014 n. 827

Accertamento TARSU - Insussitenza obbligo allegazione atti se riprodotti succintamente 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Rilevato che, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:"Il Comune di Pinerolo ricorre contro la società Fratelli Bastino snc di Bastino Pierluigi ed Osvaldo per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, confermando la sentenza di primo grado, ha annullato un avviso di accertamento Tarsu n. 6931/07 perchè il medesimo faceva riferimento ad altro atto (la scheda di rilevazione degli immobili posseduti dalla contribuente) non conosciuto dalla contribuente, il cui contenuto risultava riprodotto nella motivazione dell'avviso ma che non era stato allegato all'avviso medesimo.Il ricorso del Comune si articola su due motivi, entrambi riferiti al vizio di violazione di legge e, precisamente, del D. Lgs. n. 507 del 1993, art. 71, comma 2 bis e L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162 (il primo motivo), nonché sotto altro profilo, della L. n. 296 del 2006, cit. art. 1, comma 162 (il secondo motivo).I due motivi, da trattare congiuntamente per la loro intima connessione, appaiono manifestamente fondati.Il giudice di merito ha infatti fondato la propria decisione sull'affermazione che: vista la L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 172, lett. b), che ha abrogato, ad eccezione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71, comma 4, con decorrenza 1 gennaio 2007; visto che l'avviso di accertamento è stato notificato in data 5 giugno 2007, allorquando appunto il disposto del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71, comma 2 bis, richiamato da parte appellante, non era più norma di legge all'epoca in vigore, ritiene illegittimo e quindi da dichiarare nullo l'avviso di accertamento che si limita a riprodurre motivazione il contenuto di altro atto non conosciuto dal contribuente e non allegato all'avviso stesso per farne parte integrante sostanziale di quest'ultimo.Tale affermazione è giuridicamente errata, perchè ignora la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162 - in vigore dal 1 gennaio 2007 pertanto vigente alla data della notifica dell'avviso di accertamento impugnato - il cui primo capoverso dispone, con riferimento ai tributi di competenza degli enti locali: Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.Il principio per cui l'allegazione dell'atto richiamato nella motivazione di un atto impositivo non è necessaria quando il relativo contenuto essenziale sia ivi riprodotto è peraltro un principio generale che la giurisprudenza di questa Corte desume dall'art. 7 dello Statuto del contribuente (vedi le sentenze nn. 6914/11 e 13110/12).Si propone l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza gravata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale, la quale si atterrà al principio che, per la validità della motivazione degli atti tributari per relationem è sufficiente, qualora gli atti o i documenti richiamati non siano già conosciuti dal contribuente, nè vengano allegati all'atto notificato, che il loro contenuto essenziale sia riprodotto nella motivazione dell'atto impositivo";che la società contribuente non si è costituita;che non sono state depositate memorie difensive;che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla ricorrente;che il Collegio condivide gli argomenti esposti nella relazione;che pertanto si deve accogliere il ricorso e cassare la sentenza gravata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

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