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Decreto Imu: versione definitiva
anche per le altre misure fiscali

 

Cedolare secca

Scende dal 19 al 15%, già a partire da quest’anno, l’aliquota dell’imposta sostitutiva da applicare ai canoni abitativi quando si opta per il regime della cedolare secca in relazione a contratti di locazione concordati. Si tratta dei cosiddetti “contratti 3 + 2”, che prevedono durata minima di tre anni, più altri due di rinnovo automatico, e canone stabilito in base agli accordi definiti a livello locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini.

Detrazione IRPEF polizze vita
Il tetto massimo su cui calcolare la detrazione Irpef dei premi assicurativi pagati per il rischio morte e quello di invalidità permanente è pari a 630 euro già per l’anno d’imposta 2013, mentre passa a 530 euro a decorrere dal 2014. Lo stesso trattamento viene riservato ai premi pagati per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000. Invece, i premi aventi a oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, dopo la temporanea riduzione a 630 euro per l’anno in corso, dal 2014 torneranno all’“ordinario” limite di 1.291,14 euro.

 

Contributo SSN non deducibile
A decorrere dall’anno prossimo, poi, perde lo status di onere deducibile il contributo al Servizio sanitario nazionale che si versa sui premi assicurativi per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Dunque, dopo il ridimensionamento operato dalla “legge Fornero” 92/2012 con l’introduzione di una franchigia di 40 euro a partire dal periodo d’imposta 2012, dall’annualità 2014 il contributo non sarà più deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.

Tares
Per quanto riguarda la Tares, infine, numerosi i “ritocchi” alla disciplina del nuovo tributo comunale per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.
Le Amministrazioni locali avranno tempo fino al 30 novembre per adottare il relativo regolamento, che dovrà tener conto anche del principio sancito a livello comunitario, secondo il quale “chi inquina paga”, tenendo conto, nella determinazione della tariffa, della quantità e qualità medie di rifiuti prodotti.
Circa le riduzioni ed esenzioni, oltre a quelle già previste dalla norma vigente (riservate, ad esempio, alle abitazioni con un unico occupante, alle abitazioni a uso stagionale, ai fabbricati rurali a uso abitativo), ne potranno essere introdotte altre che considerino la capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’Isee. Un trattamento di favore andrà riservato a chi fa autocompostaggio, cioè trasforma e utilizza in proprio i rifiuti urbani prodotti.
Riguardo i costi del servizio di raccolta e smaltimento, fatta salva la previsione in base alla quale deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio, viene specificato che sono esclusi “dai costi” quelli relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori.
Infine, viene precisato che per l’anno 2013 non si applicano le sanzioni per versamenti insufficienti se il Comune non ha provveduto a inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati

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