Massara & Primerano
Studio Legale Tributario Associato
Ipoteca nulla se notificata senza preavviso
(Pubblicato sul siti ilVibonese.it il 20.01.2016)
Equitalia deve comunicare preventivamente l’iscrizione ipotecaria per i debiti erariali non pagati, altrimenti il provvedimento è illegittimo per violazione del diritto del debitore alla partecipazione al procedimento, garantito anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Ue.
Nel tempo si è sviluppata una giurisprudenza molto garantista che è portata a valorizzare i rapporti tra fisco e contribuente, in maniera preventiva rispetto all’emissione di atti lesivi delle posizioni soggettive dei contribuenti. Si registra una nuova ed interessante pronuncia della Suprema Corte di Cassazione in materia dei garanzie a favore dei contribuenti.
Il principio che emerge dalla sentenza n. 24794/15 della Sesta sezione civile della Cassazione depositata il 4 dicembre 2015, è che Equitalia deve comunicare preventivamente l’iscrizione ipotecaria per i debiti erariali non pagati, altrimenti il provvedimento è illegittimo per violazione del diritto del debitore alla partecipazione al procedimento, garantito anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (artt. 41,47 e 48).
Ed è per questa ragione che le Sezioni Unite (sentenze n. 19667 e 19668 del 2014) hanno sostenuto che, in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’amministrazione finanziaria, prima di iscrivere ipoteca ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, articolo 77, deve comunicare al contribuente che intende procedere alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest’ultimo un termine - che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in trenta giorni - perché egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provvedere eventualmente al pagamento del dovuto.
Ebbene, la Suprema Corte ha ribaltato le sorti del giudizio, che nei primi due gradi aveva visto vittoriosa Equitalia, decidendo la causa nel merito alla luce dell’insegnamento delle Sezioni Unite secondo cui, anche in materia d’iscrizione ipotecaria, s’impone il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale.
Gli ermellini hanno accolto il motivo di ricorso concernente la violazione di legge per avere la Ctr ritenuto legittima l’ipoteca esattoriale oggetto d’impugnazione sebbene questa fosse stata iscritta senza alcun preventivo avviso finalizzato a indurre il debitore ad adempiere.
L’iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell’obbligo che incombe all’amministrazione di attivare il “contraddittorio endoprocedimentale”, mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo.
Tuttavia, in ragione della natura reale dell’ipoteca, l’iscrizione eseguita in violazione del predetto obbligo conserva la propria efficacia fino a quando il giudice non ne abbia ordinato la cancellazione, accertandone l’illegittimità. Alla stregua di questi rilievi, la Suprema Corte ha cassato senza rinvio la sentenza della Ctr veneta disponendo, per l’effetto, la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria impugnata.